Nel caso di stipula del compromesso per acquistare un’abitazione principale viene richiesta, in presenza di ipoteca sull’immobile la contestuale cancellazione dell’ipoteca e che questo risulti dalla visura aggiornata nel catasto. Spesso però si può verificare un ritardo tra la comunicazione della banca e l’aggiornamento dei dati catastali presso la conservatoria (anche di mesi !!!). A garanzia dell’acquirente tuttavia possono essere inserite clausole contrattuali nell’atto volte ad esimerlo da eventuali responsabilità.
A tal fine si cita comunque la nuova possibilità di cancellare l’ipoteca a garanzia di obbligazioni su contratti di mutuo concesso da soggetti esercenti attività bancaria o finanziaria, nonché da enti di previdenza obbligatoria come anche nel caso di ipotesi di frazionamenti del mutuo, ai sensi del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, nonché a quelli garantiti da ipoteca su titoli cambiari (cfr articolo 2, comma 450, lettera e), della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008).
Tuttavia il procedimento di semplificazione non esclude la possibilità in caso di urgenza per il debitore di cancellare il mutuo con atto pubblico o scrittura privata autenticata.
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