I costi sostenuti per l’adeguamento tecnologico ed i costi per la consulenza eventualmente spesa o anche le ore spese per lo sviluppo interno dei sistemi informativi finalizzati all’implementazione ei processi che serviranno per la trasmissione delle informazioni relative.
Nel seguito come viene disciplinato:
1. Ai soggetti in attivita’ nel 2017, in riferimento agli obblighi di cui agli articoli 21 e 21-bis, ovvero che esercitano l’opzione di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, e‘ attribuito una sola volta, per il relativo adeguamento tecnologico, un credito d’imposta pari a euro 100. Il credito spetta ai soggetti che, nell’anno precedente a quello in cui il costo per l’adeguamento tecnologico e’ stato sostenuto, hanno realizzato un volume d’affari non superiore a euro 50.000.
2. Il credito non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive, e’ utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal 1 gennaio 2018, e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui e’ stato sostenuto il costo per l’adeguamento tecnologico e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo.
3. Oltre al credito di cui al comma 1, e’ attribuito, per una sola volta, un ulteriore credito d’imposta di 50 euro ai soggetti di cui al medesimo comma 1 che, sussistendone i presupposti, esercitano anche l’opzione di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, entro il 31 dicembre 2017. Il credito non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive, e’ indicato nella dichiarazione dei redditi ed utilizzato secondo le modalita’ stabilite nel comma 2.
3-bis. Le agevolazioni di cui ai commi 1 e 3 sono concesse nei limiti e alle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”.
(1) Articolo aggiunto dall’art. 4, comma 2 decreto-legge 22 ottobre 2016 n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016 n. 225. Per l’applicazione delle disposizioni del presente articolo vedasi l’art. 4, comma 4 del citato decreto-legge n. 193/2016.
In conclusione direi che potremmo forse già inserirlo tutti in dichiarazione in quanto se andiamo a quantificare l’effort richiesto per mettere anche questi nuovi adempimenti i 100 euro li superiamo dopo la prima ora di lavoro, di consulenza o di sviluppo software.
Che ne pensate?
Non sarà troppo?
Riferimenti Normativi : Art. 21-ter (Credito d’imposta) (1)
In vigore dal 03/12/2016
Modificato da: Decreto-legge del 22/10/2016 n. 193 Articolo 4