Cosa sono gli investimenti ambientali
Per investimenti ambientali agevolati intendiamo quei costi che l’imprenditore sostiene per migliorare la propria attività limitando anche l’inquinamento ed ottenendo pertanto un beneficio ambientale che può misurarsi e che il legislatore al fine di tutelare l’ambiente agevola con iniziative dirette al finanziamento degli investimenti iniziali, a fondo perduto e no, contributo in conto capitale o in conto impianti e agevolazioni fiscali.
E’ il caso dell’art. 6 comma da 13 a 19 della Legge 388 del 2000 che in introdotto dall’anno 2001che stabilisce che tali investimenti non entrano tout court nella determinazione del reddito imponibile tanto ai fini dell’Ires quanto dell’Irap.
Chi può godere dell’agevolazione sugli investimenti nell’ambiente dirette alla riduzione dell’inquinamento
Sono gli imprenditori che fanno reddito di impresa e quindi contribuenti che pagano l’Ires per intenderci e che sono obbligati a seguire una contabilità ordinaria per via delle proprie dimensioni.
In tal modo potranno partecipare solo le società che sono costituite come S.p.A. come S.r.l. come S.a.p.A. e le società di persone che hanno un volume d’affari superiore ai 309.974,14 euro nel caso abbiano come oggetto sociale le prestazioni di servizi e 516.459,90 nel caso abbiano ad oggetto la cessione di beni.
Quali sono gli investimenti ambientali agevolabili
Si tratta dei csoti sostenuti dai soggetti imprenditori sopra delineati che sostengono dei costi al fine di prevenire, riparare e ridurre i danni causati all’ambiente rinviando tali costi alla definizione dell’art. 2424, prima comma lett. b del codice civile.
La finalità di tali investimenti può consistere anche solo nella riduzione dell’impatto ambientale o anche solo per riparare un precedente danno ambientale provocato dall’attività aziendale (sempre che non sia stato dovuto a delle infrazioni o precedenti comportamenti contrari alle leggi, ma può essere destinato anche alla conservazione o al risparmio delle risorse, o al migliore smaltimento dei rifiuti o al miglioramento delle condizioni ambientali.
Se ci andiamo a leggere il rimando della norma al codice civile tali costi sono costituiti da terreni e fabbricati, da impianti e macchinari da attrezzature industriali e commerciali da immobilizzazione in corso e acconti e dalla categoria residuale degli altri beni.
Come si fa a sapere se il mio investimento è agevolabile
Per considerarsi un investimento ambientale ed essere agevolato è sufficiente che l’investimento sia diretto non solo al risparmio e con questo devono essere ricompresi tutti i costi sostenuti per l’acquisto e quindi secondo la definizione del Tuir tutti i costi compresi gli oneri di diretta imputazione e anche quelli indiretti attribuibili e tali da rendere utilizzabile il bene compresi anche quei beni che acquistiamo i leasing e quindi agganciando l’agevolazione fiscale ai canoni sostenuti.
In ultimo tali investimenti dovranno essere distintamente indicati nel bilancio d’esercizio e non dovranno essere alienati prima del secondo periodo di imposta successivo a quello di acquisto e quindi se acquistiamo un bene nel 2009 non potremo alienarlo prima del 311 dicembre 2010.
Come si calcola il costo ambientale agevolabile
Il costo agevolabile purtroppo però non è agevolabile per il 100% (anche se in linea teorica sarebbe anche possibile) ma sarà pari alla differenza tra il valore dell’investimento ambientale ed il valore di un investimento analogo che non presenta le stesse caratteristiche ambientale pur non essendo contrario a norme di legge. Il risultato sarà pari al costo oggetto dell’agevolazione e potrà essere portato in diminuzione delle imposte ires ed irap con separata indicazione del quadro RF del modello unico.
L’investimento fiscalmente agevolabile dovrà poi essere maggiore alla media degli investimenti ambientali dei due anni precedenti.
Cosa fare per ottenere l’agevolazione fiscale sugli investimenti ambientali
Il Legislatore fiscale ha previsto una serie di obblighi dichiarativi oltre alla separata indicazione in bilancio e al quadro RF del modello Unico e consistenti in una comunicazione da effettuare al Ministero dello sviluppo economico entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio di esercizio e quindi in genere entro la fine di maggio. Inoltre sarà necessario ottenere le certificazioni da parte dei tecnici come avviene per gli investimenti diretti al risparmio energetico del 55% di cui tasse-fisco ha già parlato nella guida fiscale alle agevolazioni per il risparmio energetico.
Se siete interessati a fruire dell’agevolazione o ne avete già utilizzato il beneficio fiscale troverete i riferimenti normativi nell’articolo 6 della L.388 del 2000.
buongiorno, chiedo conferma anch’io dell’applicabilità su spese effettuate per impianti fotovoltaici e, se si, se esiste in merito un interpello con relativa risoluzione da parte dell’Agenzia delle Entrate. Oltre a ciò: la perizia asseverata può essere fatta solo da un Ing. iscritto all’albo o da tutti i tecnici iscritti al proprio albo in qualità di periti? Grazie
Si in linea teroiza anche se potrebbe specificare quali costo sono stati sostenuti?
Saluti,
Qualcuno mi può dire se è possibile agevolare costi sostenuti anche nel 2010?
Il beneficio fiscale è cumulabile con il 55%?
Grazie
Anche per gli impianti a biomasse?
qualcuno sa se è valida anche per gli acquisti effettuati entro il 31.12.2010 ?????
é valida anche per gli acquisti effettuati nel 2010 questa agevolazione?riguarda anche gli impianti fotovoltaici?