La legge di Bilancio 2019 introduce dei nuovi Incentivi per la rottamazione di veicoli finalizzata all’acquisto di veicoli non inquinanti della Categoria L1e ed L3e
Rottamazione e acquisto veicoli non inquinanti: cos’è e come funziona
I commi da 1057 a 1064 – introdotti durante l’esame in Senato – recano incentivi economici per la rottamazione di veicoli di potenza inferiore o uguale a 11kW (categorie L1e e L3e) e il contestuale acquisto in Italia, anche in locazione finanziaria, di veicoli elettrici o ibridi nuovi di fabbrica.
Con l’obiettivo di incentivare l’acquisto di veicoli ecologici ed eliminare progressivamente dalla circolazione i mezzi di trasporto più inquinanti, il comma 1057 riconosce a chi acquista, nel 2019, in Italia, anche in locazione finanziaria, un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica, di potenza inferiore o uguale a 11kW, delle categorie L1e e L3e e che consegnino per la rottamazione un veicolo delle medesime categorie di cui siano proprietari o utilizzatori (in caso di locazione finanziaria, da almeno 12 mesi) un contributo pari al 30% del prezzo di acquisto sino ad un massimo di 3.000 euro qualora il veicolo consegnato per la rottamazione appartenga di categoria 0, 1, 2.
- I veicoli della categoria L1e comprendono i veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 45 km/h;
- I veicoli della categoria L3e comprendono i veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 45 km/h (art. 47 C. d. S).
Si ricorda che, nella legislazione vigente, sono previste esenzioni o riduzioni della tassa automobilistica (bollo auto) per i veicoli elettrici, per quelli alimentati esclusivamente a GPL o gas metano, e per quelli con alimentazione ibrida. Sulla materia la competenza legislativa spetta alle Regioni, pertanto tali agevolazioni non sono uniformi su tutto il territorio nazionale.
L’articolo 20 del DPR n. 39 del 1959 (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche) prevede l’esenzione dal bollo per cinque anni per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori a due, tre o quattro ruote, nuovi azionati da motore elettrico. Molte Regioni prevedono, per il periodo successivo al quinquennio di esenzione, la riduzione del bollo per gli autoveicoli elettrici a un quarto di quello previsto per i veicoli a benzina (mentre per i motocicli ed i ciclomotori la tassa automobilistica deve essere corrisposta per intero). Per gli autoveicoli omologati per la circolazione esclusivamente con alimentazione a GPL o gas metano, molte Regioni prevedono la riduzione della tassa automobilistica a un quarto di quella prevista per i corrispondenti veicoli a benzina. Per le autovetture ibride (a doppia alimentazione benzina/metano o GPL, ovvero benzina/elettrica o idrogeno) alcune Regioni prevedono una esenzione limitata nel tempo (tre o cinque anni), altre Regioni prevedono una riduzione del bollo che va calcolato in base alla sola potenza del motore termico e non a quella complessiva del veicolo. Alcune Regioni, infine, prevedono una esenzione per un limitato periodo a favore degli autoveicoli sui quali viene installato un impianto per l’alimentazione a GPL o metano.
Si ricorda che nella XVII legislatura sono state adottate varie disposizioni in materia di mobilità sostenibile, tra le quali le misure previste nelle tre leggi di bilancio 2016, 2017 e 2018.
Nella legge di stabilità 2016 (L. 208/2015), si segnala il comma 866 che prevede l’istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un Fondo finalizzato all’acquisto diretto nonché alla riqualificazione elettrica o al noleggio di mezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale, anche per garantire l’accessibilità alle persone a mobilità ridotta. Ai sensi del comma 866, sul Fondo sono affluite le risorse disponibili di cui all’art. 1, comma 83, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successivi rifinanziamenti (in Tabella E della legge 190/2014), pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, e sono stati assegnati, sempre in base al comma 866, 210 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, 130 milioni di euro per l’anno 2021 e 90 milioni di euro per l’anno 2022. Per il differimento (al 1° gennaio 2017) dell’applicabilità delle disposizioni di tale comma 866 è intervenuto l’art. 7, comma 11-quater, del D.L. 210/2015. In attuazione del comma 866 sono stati emanati due decreti ministeriali di riparto dei fondi (D.M. 10 giugno 2016, n. 209, e D.M. 28 ottobre 2016, n. 345), nonché il D.M. 23 gennaio 2017, n. 25, di individuazione di modalità innovative e sperimentali per il concorso dello Stato al raggiungimento degli standard europei del parco mezzi destinato al trasporto pubblico locale e regionale, in particolare per le persone a mobilità ridotta.
La legge di bilancio 2017 (L. 232/2016), all’articolo 1, commi 613-615, istituisce un piano strategico della mobilità sostenibile, incrementando le risorse attribuite al Fondo istituito dal citato comma 866 della legge di stabilità 2016 (nella misura di 200 milioni di euro per il 2019 e di 250 milioni per ciascuno degli anni dal 2020 al 2033), estendendone le finalità. Il Piano strategico in questione è destinato al rinnovo del parco autobus dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, alla promozione e al miglioramento della qualità dell’aria con tecnologie innovative, in attuazione degli accordi internazionali nonché degli orientamenti e della normativa europea.
Nell’ambito del piano si prevede inoltre un programma di interventi finalizzati ad aumentare la competitività delle imprese produttrici di beni e servizi nella filiera dei mezzi di trasporto pubblico su gomma e dei sistemi intelligenti per il trasporto, per il quale è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2017 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019. Finanziamenti per la mobilità sostenibile sono altresì previsti dal comma 140, che ha istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (con una dotazione di 1.900 milioni di euro per l’anno 2017, di 3.150 milioni di euro per l’anno 2018, di 3.500 milioni di euro per l’anno 2019 e di 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032, rifinanziato per 800 milioni di euro per l’anno 2018, per 1.615 milioni di euro per l’anno 2019, per 2.180 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, per 2.480 milioni di euro per l’anno 2024 e per 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2033 dal comma 1072 della legge di bilancio 2018), per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese.
In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.P.C.M. 21 luglio 2017 recante “Riparto del fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese”. In base a tale decreto, al settore “trasporti, viabilità, mobilità sostenibile, sicurezza stradale, riqualificazione e accessibilità delle stazioni ferroviarie” sono destinati complessivamente circa 19,4 miliardi di euro nel periodo 2017-2032.
La legge di bilancio 2018 (comma 71) ha previsto la possibilità di destinare fino a 100 milioni di euro delle risorse già disponibili del Fondo per il rinnovamento del parco mezzi del trasporto pubblico locale e regionale, per ciascuno degli anni 2019-2033 (cioè delle risorse stanziate dal comma 613 della legge di stabilità 2017, che hanno incrementato il Fondo istituito dal comma 866 della legge di stabilità 2016), a progetti sperimentali e innovativi di mobilità sostenibile, finalizzati all’introduzione di mezzi su gomma o imbarcazioni ad alimentazione alternativa e relative infrastrutture di supporto, che siano presentati dai comuni e dalle città metropolitane. Alle stesse finalità possono essere destinate anche le risorse già stanziate per la competitività delle imprese produttrici di beni e servizi nella filiera dei mezzi di trasporto pubblico su gomma e dei sistemi intelligenti per il trasporto.
Il comma 1058 stabilisce in capo al venditore del veicolo nuovo, l’obbligo di consegnare quello usato ricevuto dall’acquirente a un demolitore e di provvedere direttamente alla richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell’automobilista, di cui al DPR n. 358 del 200039. Si stabilisce che il predetto obbligo debba essere ottemperato entro 15 giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, pena il non riconoscimento del contributo. Il successivo comma 1059 vieta di rimettere in circolazione i veicoli resi e dispone che vengano avviati alle case costruttrici o ai centri appositamente autorizzati, anche convenzionati, ai fini della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione.
Decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento relativo all’immatricolazione, ai passaggi di proprietà e alla reimmatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi (n. 29, allegato 1, della legge 8 marzo 1999, n. 50).
Come viene erogato il contributo o l’incentivo sul prezzo di vendita
Il comma 1060 precisa che la corresponsione del contributo da parte del venditore avviene mediante compensazione con il prezzo di acquisto del nuovo veicolo.
Il comma 1061 stabilisce che le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsino al venditore l’importo del contributo, recuperandolo sotto forma di credito di imposta per il versamento delle ritenute IRPEF operate in qualità di sostituto di imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell’IRPEF, dell’IRES e dell’IVA, dovute – anche in acconto – per l’esercizio in cui viene richiesto al PRA l’originale del certificato di proprietà e per i successivi.
Il comma 1062 introduce in capo alle imprese costruttrici o importatrici, l’obbligo di conservare specifica documentazione fino al 31 dicembre del 5° anno successivo a quello di emissione della fattura di vendita del nuovo veicolo, nonché di trasmettere tale documentazione al venditore. L’obbligo di conservazione riguarda i seguenti documenti: copia della fattura di vendita e atto di acquisto; copia del libretto, della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprietà del veicolo usato o, in assenza, copia dell’estratto cronologico; l’originale del certificato di proprietà relativo alla cancellazione per demolizione, rilasciato dal citato sportello telematico dell’automobilista.
Per la concessione del contributo in esame, il comma 1063 autorizza la spesa di euro 10 milioni per l’anno 2019. Si prevede, altresì, che il Ministero dell’economia e delle finanze effettui il monitoraggio dell’applicazione del credito d’imposta ai fini di quanto previsto dall’articolo 17, comma 13, della Legge n. 196 del 2009.
Si ricorda, infine che il citato articolo 17 della L. n. 196 del 2009, nel disciplinare la Copertura finanziaria delle leggi, stabilisce al, comma 13, che il Ministro dell’economia e delle finanze, allorché riscontri che l’attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, assuma tempestivamente le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell’articolo 81 della Costituzione. La medesima procedura è applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri, fermo restando quanto disposto in materia di personale dall’articolo 61 del D. Lgs. n. 165 del 2001 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).
Infine il comma 1064 demanda a un successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell’economia e delle finanze entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge in esame, la disciplina attuativa delle disposizioni recate dai commi esaminati. 260