Vi propongo una guida pratica fiscale sulle agevolazioni fiscali previste dal fisco in materia di lavoratori dipendenti in mobilità, licenziati, che oggetto di ammortizzatori sociali al fine di orientarsi nelle agevolazioni in essere e quelle che potrebbero essere introdotte nella nuova finanziaria 2011 o nelle misure di sviluppo poste in essere dal governo. Già lo scorso anno abbiamo consociuto le altre agevolazioni fiscali per i dipendenti nella finanziaria 2010.
Agevolazioni fiscali per cassa integrati disoccupati e in CIGS
Tale agevolazione si applica a le aziende del Sud e alle imprese artigiane ovunque residenti e le imprse del centro Nord nella misura del 50% dello sgravio fiscale che assumono lavoratori licenziati o in un periodo di sospensione dal lavoro, o disoccupati, e sempre che siano registrati nei registri o centri di impiego o collocamento o che sono in cassa integrazione (da oltre 24 mesi) per lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato sia con contratto part time. Per i dovuti approfondimenti sulle modalità di applicazione potete consultare la Legge 407 del 1990.
L’agevolazione è riconosciuta sotto forma di sgravio dal versamento dei contributi previdenziali (INPS) ed assistenziali (INAIL) per 36 mesi.
Agevolazioni per i Dipendenti che hanno percepito almeno tre mensilità in CIGS e sono dipendenti di aziende che hanno percepito trattamenti CIGS almeno da sei mesi potranno, se assunti a tempo indeterminato, consentire alla propria azienda di beneficiare di uno sgravio fiscale sotto forma di minore contribuzione previdenziale in quanto pari a quella ridotta prevista per gli apprendisti con possibilità di maggiorazione dello sgravio in presenza di alcune ulteriori variabili dipenenti dal periodo di concessione del salario e dell’età dei dipendenti.
Agevolazioni fiscali per i lavoratori in mobilità
Per i lavoratori in stato di mobilità che percepiscono attualmente le indennità di mobilità il legislatore introduce una nuova agevolazione sempre in forma di minori contributi previdenziali da versare. In questo caso infatti i contributi che i datori di lavoro dovranno versare sono quelli inferiori previsti per gli apprendisti. L’agevolazione può avere una durata massima di 18 mesi e che potrà essere maggiorata di un contributo riconosciuto al datore di lavoro variabile a seconda del periodo di assunzione a tempo indeterminato e dall’età dela dipendente assunto. I riferimenti normativi per i dovuti approfondimenti sono contenuti nella Legge 223 del 1991, artt 25 ed 8.
Agevolazioni in presenza di ammortizzatori sociali
La Legge 33 del 2009 ha permesso alle aziende che non hanno nel proprio organico lavoratori dipendenti che siano oggetto di sospensione (cfr L.223/1991) e nei confornti dei lavoratori licenziati o anche solo sospesi che sono stati destinatari degli ammortizzatori sociali in deroga permettono al datore di lavoro di fruire di un agevolazione fiscale pari all’indennità concesse dal datore di lavoro per il periodo di sostegno e concessa sotto forma di minori contributi da versare a carico del datore di lavoro.
Agevolazioni Fiscali per i dipendenti svantaggiati contributivi per le Cooperative Sociali
Per Lavoratore dipendente svantaggiato in primis dobbiamo intendere dipendenti soci e non delle cooperative che percepiscono trattamenti di invalidità, con problemi di alcool, che sono oggetto di trattamenti psichiatrici, internati e altre categorie, per i quali il Legislatore ha introdotto una serie di riduzioni contributive dipenenti dallo Status del soggetto. Per i dovuti approfondimenti potete consultare la Legge 266 del 1997.
Vi inviato inoltrea consultare anche le agevolazioni fiscali previste dalla finanziaria 2010 per il reinserimento del personale dipendente, il sostenimetno dell’occupazione e gli sgravi contributivi alle aziende che potete trovare nella L.191 del 2010.
Inoltre nel pacchetto sviluppo 2011 sono stati riproposti e stanziati 800 milioni di eruo per la proroga della detassazione dei salari di produttività con la Guida fiscali alla detassazione dei premi di produttività.