Deducibilità IMU ai fini delle imposte sui redditi
Il comma 35 dispone, relativamente agli immobili strumentali, la deducibilità dell’IMU dal reddito di impresa e dal reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni, diversamente da quanto accade per l’IRAP, imposta rispetto alla quale il tributo locale risulta, invece, indeducibile.
In via transitoria, il comma 36, stabilisce che la deduzione si applica nella misura del 60 per cento per gli anni 2020 e 2021 (ovvero per i periodi d’imposta successivi a quello in corso, rispettivamente, al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020), mentre l’intera deducibilità dell’IMU, dell’IMI e dell’IMIS ha effetto a decorrere dal 2022, ovvero dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al
31 dicembre 2021. La deducibilità per l’anno 2019 viene invece fissata nella misura del 50 per cento dall’articolo 3 del disegno di legge in esame, alla cui scheda si fa rinvio.
Si ricorda che l’articolo 3 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, cd. decreto crescita, ha progressivamente incrementato la percentuale deducibile dal reddito d’impresa e dal reddito professionale dell’IMU dovuta sui beni strumentali, sino a raggiungere la totale deducibilità dell’imposta a decorrere dal 2023 (più precisamente, dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022).
http://www.tasse-fisco.com/case/imu-imposta-municipale-unica-guida-fiscale-novita-sintesi/9703/
http://www.tasse-fisco.com/case/codici-tributo-imu-pagamento-f24-modello-versamento/11586/
http://www.tasse-fisco.com/case/dichiarazione-imu-scadenza-compilazione-presentazione/12518/