Limiti alla cumulabilità con altri incentivi e agevolazioni fiscali (tariffe incentivanti)

Secondo l’art. 9 del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19 febbraio 2007, le tariffe incentivanti ed i relativi incrementi e premi non sono cumulabili con:

  • incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria, in conto capitale e/o in conto interessi, con capitalizzazione anticipata, che eccedono il 20% del costo di investimento (consulenza tecnica, acquisto e posa in opera dell’impianto);
  • incentivi pubblici derivanti dal programma “tetti fotovoltaici” del Ministero dell’Ambiente, erogati dal Ministero, dalle Regioni o dalle Province autonome (D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192);
  • certificati verdi di cui al D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387;
  • titoli di efficienza energetica di cui al D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79 e al D.Lgs. 23 maggio 2000, n. 164.

Inoltre, non possono usufruire dell’incentivo gli impianti per i quali è stata riconosciuta o richiesta la detrazione dall’IRPEF lorda pari al 36% delle spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio residenziale, di cui all’art. 2, comma 5, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289. Si tratta della detrazione dall’IRPEF lorda del 36%, di cui all’art. 1 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449.

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