L’applicazione del tributo ICI a carico degli impianti di produzione di energia fotovoltaica e anche eolica è dubbia in quanto al centro di una disputa tra Agenzia del Territorio e delle Entrate. L’applicazione dell’ICI 2010 agli impianti fotovoltaici è uno degli oneri fiscali tributari che gli operatori del settore stanno valutando attentamente ala luce delle pronunce della giurisprudenza di merito al fine di valutare la convenienza economica a procedere all’acquisto di diritti reali quali la proprietà o anche la semplice cessione del diritto di superficie
Abbiamo già affrontato nei precedenti post il trattmento dell’ICI 2009 agli impianti di produzione di energia fotovoltaica ed eolica: ora vediamo come sono cambiati gli indirizzi nell’applicazione dell’ICI 2010.
La questione resta sempre la stessa e seppur l’agenzia del territorio è venuta in soccorso definendo le centrali elettriche a pannelli fotovoltaici, quali «immobili ospitanti impianti fotovoltaici, come opifici classificandoli nella categoria catastale D1 con tutte le implicazioni del caso in termini di ICI, di Iva registro, A tal fine vi consigliamo di visionare la circolare 14/T/2007 e 4/T/2006, Cassazione 16824/2006 e articolo 1-quinquies del Dl 44/2005.
Per esempio la commissione tributaria provinciale di Foggia nella decisione n. 85/2009 e 93/2007 ha ritenuto inapplicabili le sanzioni dovute in caso di non applicazione del tributo in virtù dell’incertezza normativa che sembra prevalere sull’argomento.
Di diverso avviso la commissione tributaria provinciale di Bologna nella decisione n. 11/2009 ha classificato una centrale eolica di produzione di energia come una entità che che deve essere classificata in virtù della sua utilità sociale nella categoria catastale E e quindi non più opificio con l’immediata non applicazione dell’Ici ex art. 7, comma 1, D.Lgs 504 del 1992.
La dottrina invece parla proprio di non accatastamento in quanto non si può di unità immobiliare in quanto l’immobile che insiste sul terreno è un tuttuno inseparabile con le pale ed i pannelli a seconda che si parli rispettivamente di parchi eolici o di impianti fotovoltaici ed in cui il terreno non ha un valore se non virtù dell’impianto che vi insiste.
La stessa agenzia ha confermato infatti nella circolare 46 del 2007 che “i moduli (soprattutto nel fotovoltaico) non costituiscono un «impianto fisso al suolo, in quanto normalmente… possono essere agevolmente rimossi e posizionati in altro luogo, mantenendo inalterata la loro originaria funzionalità” e pertanto la destinazione economica del terreno non viene modificata dalla presenza di turbine o pannelli e anche che queste ultime (questo viene aggiunto dall’agenzia del territorio) “non hanno autonoma rilevanza catastale e costituiscono semplici pertinenze delle unità immobiliari le porzioni di fabbricato ospitanti gli impianti di produzione energia aventi modesta potenza e destinati prevalentemente ai consumi domestici”.
Per visionare i precedenti post sull’argomento visionare i precedenti articoli.
Aggiornamenti: Vi invitiamo inoltre a leggere i nuovi articoli che stiamo scrinvendo per il settore delle energie rinnovabili interessate tanto da pronucne della giurisprudenza quanto di agevolazioni attraverso gli incentivi.
Per il trattamento delle cessioni del diritto di superifice vi invitiamo a leggere gli articoli che abbiamo scritto per verificare il corretto trattamento fiscale sia in caso di cessione del diritto da parte di soggetti persone fisiche, sia imprese agricole, sia società.
Vi consigliamo di consultare la guida fiscale sul contributo della Tariffa incentivante e omnicomprensiva ai fini delle imposte Irpef ed Iva nonchè le problematiche connesse alla cessione del diritto di superficie su terreni agricoli ed edificabili per impianti di produzione di energia fotovoltaica.