
Data di esigibilità e di detraibilità dell’imposta
Nel processo di fatturazione elettronica restano valide le regole sin qui conosciute e che nel seguito si riportano in sintesi:
- Lato Fornitore -soggetto emittente: la data di esigibilità dell’Iva è identificata nella sta di emissione della fattura ossia nella data riportata nella fattura indipendentemente dalla data di registrazione in contabilità. Non sono ammesse fatture retrodatate anche per chi non avrebbe alcun senso da parte dell’emittente. Questo così come definito negli articoli 21 e 21-bis del Testo Unico Iva o DPR n. 633/1972;
- Lato cliente soggetto ricevente la fattura: in questo caso il diritto alla detrazione Iva decorre dalla data di ricezione attestata dai canali telematici di interscambio in cui vengono depositate le fatture. Nel caso in cui utilizziate il servizio dell’agenzia delle entrate lo troverete nell’area riservata.
Questi momenti identificano, salvo eventuali previsioni contrattuali che differiscono il termine di pagamento, il momento da cui il cliente ha diritto ad essere pagato per cui, in caso di inadempienze, determinano anche il momento da cui far partire gli interessi moratori.
Non parliamo di rifiuto della fattura elettronica ma di fattura non pagata. Per il rifiuto della fattura elettronica ho scritto un altro articolo e sconsiglio di fare ricorso al rifiuto per evitare di pagare la fattura.
Vi ricordo a tal proposito un importante chiarimento che pochi sanno. Dal 2013 infatti gli interessi di ora decorrono automaticamente indipendentemente dalla solita raccomandata. Sono sempre dell’avviso che una raccomandata o una PEC con il sollecito non faccia mai male ma anzi aiuti sempre in giudizio qualora ci si arrivi.
Quanto valgono gli interessi di mora e come si fa per farseli riconoscere nel caso in cui i vostri clienti faccio come al solito i furbetti e non vi pagano pur essendo trascorsi i termini di pagamento della fattura siano questi a vista, a 30, 60 o 90 giorni dal momento dell’emissione.
Fatture non pagate
Il riferimento normativo che consente l’applicazione degli interessi commerciali è che stabilisce semestralmente il tasso da applicare è il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. Attualmente per il periodo 1° gennaio -30 giugno 2018, è pari allo 0%, invariato rispetto al semestre precedente;
Tuttavia come spiegato nell’articolo dedicato all’applicazione degli interessi di mora a questa percentuale deve essere aggiunta la maggiorazione di otto punti percentuali prevista dallo stesso decreto n. 231/2002.
Tabella con gli interessi di mora
TABELLA dei TASSI DI MORA ex d.lgs. 231/2002 | ||||
Dal | Al | Tasso B.C.E. | Maggiora zione | Totale |
01/07/2002 | 31/12/2002 | 3,35% | 7,00% | 10,35% |
01/01/2003 | 30/06/2003 | 2,85% | 7,00% | 9,85% |
01/07/2003 | 31/12/2003 | 2,10% | 7,00% | 9,10% |
01/01/2004 | 30/06/2004 | 2,02% | 7,00% | 9,02% |
01/07/2004 | 31/12/2004 | 2,01% | 7,00% | 9,01% |
01/01/2005 | 30/06/2005 | 2,09% | 7,00% | 9,09% |
01/07/2005 | 31/12/2005 | 2,05% | 7,00% | 9,05% |
01/01/2006 | 30/06/2006 | 2,25% | 7,00% | 9,25% |
01/07/2006 | 31/12/2006 | 2,83% | 7,00% | 9,83% |
01/01/2007 | 30/06/2007 | 3,58% | 7,00% | 10,58% |
01/07/2007 | 31/12/2007 | 4,07% | 7,00% | 11,07% |
01/01/2008 | 30/06/2008 | 4,20% | 7,00% | 11,20% |
01/07/2008 | 31/12/2008 | 4,10% | 7,00% | 11,10% |
01/01/2009 | 30/06/2009 | 2,50% | 7,00% | 9,50% |
01/07/2009 | 31/12/2009 | 1,00% | 7,00% | 8,00% |
01/01/2010 | 30/06/2010 | 1,00% | 7,00% | 8,00% |
01/07/2010 | 31/12/2010 | 1,00% | 7,00% | 8,00% |
01/01/2011 | 30/06/2011 | 1,00% | 7,00% | 8,00% |
01/07/2011 | 31/12/2011 | 1,25% | 7,00% | 8,25% |
01/01/2012 | 30/06/2012 | 1,00% | 7,00% | 8,00% |
01/07/2012 | 31/12/2012 | 1,00% | 7,00% | 8,00% |
01/01/2013 | 30/06/2013 | 0,75% | 8,00% | 8,75% |
01/07/2013 | 31/12/2013 | 0,50% | 8,00% | 8,50% |
01/01/2014 | 30/06/2014 | 0,25% | 8,00% | 8,25% |
01/07/2014 | 31/12/2014 | 0,15% | 8,00% | 8,15% |
01/01/2015 | 30/06/2015 | 0,05% | 8,00% | 8,05% |
01/07/2015 | 31/12/2015 | 0,05% | 8,00% | 8,05% |
01/01/2016 | 30/06/2016 | 0,05% | 8,00% | 8,05% |
01/07/2016 | 31/12/2016 | 0,00% | 8,00% | 8,00% |
01/01/2017 | 30/06/2017 | 0,00% | 8,00% | 8,00% |
01/07/2017 | 31/12/2017 | 0,00% | 8,00% | 8,00% |
01/01/2018 | 30/06/2018 | 0,00% | 8,00% | 8,00 |
Leggi il nuovo articolo dedicato agli interessi di mora
Distinzione tra buon cliente e cattivo cliente
Questo significa che nonostante farsi pagare non sia facile potrebbe però diventare anche un’ottimo fonte di investimento laddove con quel cliente non si debba più lavorare. Nel caso del buon cliente mi limiterei ad informare della normativa che in pochi conoscono perchè pensano che si applichino solo gli interessi legali che, come sappiamo valgono piuttosto poco come nel seguito evidenziato. La cosa interessante è nella quantificazione degli interessi che, come vedete nel seguito assume un valore molto alto tale da rendere conveniente in alcuni casi applicarli rispetto a qualsiasi altro investimento. naturalmente il discorso è provocatorio ma non va sottovalutata come leva commerciale sia nel caso si intenda premere per farsi pagare da un cattivo cliente sia nel caso in cui si decida di abbandonare quel cliente ei voglia massimizzare il risultato economico relativo alla transazione commerciale avuto con lui.
Interessi di Mora e applicazione delle ritenute
Trattamento IVA Interessi di Mora
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Come mettere in mora il debitore moroso