La regolarizzazione per lo scudo fiscale degli immobili detenuti all’estero è stata oggetto di alcune precisazioni da parte dell’agenzia che si è pronunciata precisando che non sono soggetti ad imposta straordinaria. L’imposta è diretta a sanare i redditi non indicati nel quadro RW di Unico, ma non tutti gli immobili detenuti all’estero erano da indicare in tale quadro. A titolo esemplificativo gli immobili tenuti a disposizione del proprietario e non locati in alcuni paesi. Tuttavia sarà necessario procedere alla regolarizzazione o al rimpatrio qualora tali immobili siano stati acquistati con denaro portato in più viaggi all’estero, ed insomma eludendo le norme sul monitoraggio fiscale di cui al decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni.
Ricordiamo che la misura prevista per il rimpatrio e la regolarizzazione mediante imposta sostitutiva si applica in ragione del 2 per cento annuo presunto per i cinque anni precedenti il rimpatrio o la regolarizzazione, senza possibilità di scomputo di eventuali perdite; con un’aliquota sintetica del 50 per cento per anno, comprensiva di interessi e sanzioni, e senza diritto allo scomputo di eventuali ritenute o crediti.
Rimpatrio e regolarizzazione si perfezionano al momento del pagamento dell’imposta straordinaria dello scudo fiscale.
Forniamo assistenza operativa per il rientro di capitali dall’estero dall’analisi tributaria della fattispecie al contatto con l’intermediario creditizio. Potete contattarci all’indirizzo di posta elettronica [email protected]