Nel seguito una sintesi rapida per il calcolo ed il versamento del Saldo Tasi in scadenza il prossimo 16 dicembre per verificare anche le eventuali differenze che potrebbero esserci rispetto al versamento dell’acconto versato a giugno anche alla luce degli ultimi chiarimenti in risposta alle domande avanzate dai contribuenti rispetto a fattispecie particolari che possono anche non essere facili da gestire e a cui dare una risposta.
Sappiate comunque che salvo proroghe e successiva modifiche normative i Comune entro il 28 ottobre dovrebbero avere la nuova delibera comunale per decidere eventuali variazioni rispetto all’anno precedente circa aliquote, fattispecie o simili che determinano una variazione nel versamento rispetto all’anno precedente.
La fonte devi verificare se la delibera esiste e cosa dice può essere il sito del MEF in cui dovrebbero essere archiviate e quello dello specifico Comune a cui siete interessati. Inutile dire che se andate su google trovate il sito del comune che vi interessa e se non sono troppi complicati nella home page dovreste trovare scritto come una casa IMU o TASI dell’anno in corso.
Il link dove trovare le nuove delibere è questo:
Delibere comunali IMU TASI TARI
Differenza tra Acconto e Saldo Tasi
Se state versando il saldo probabilmente avrete anche determinato l’acconto a giugno sulla base delle delibere in vigore per la seconda metà dell’anno passato ed il primo semestre dell’anno in corso. Sicuramente avrebbero poturo trovare un modo più semplice per il contribuente che avrebbe potuto lasciare invariato Acconto e saldo in modo da favorire anche la compilazione del modello di versamento F24 per i non addetti ai lavori che non sono sicuro abbiano tutta questa voglia, tempo e competenze per capire che devono cambiare codice tributo, rata ecc.
Su cosa versiamo l’imposta
Il presupposto impositivo della Tasi è la detenzione di unità locali o fabbricati in generale o anche terreni edificabili e si differenzia principlamente dall’IMU perchè non sarà obbligato al pagmento non solo il proprietario ma anche colui che vanta nei confronti dell’immobile o terreno anche altri diritti reali o di godimento per cui anche nel caso di affitto o anche un comodato.
La base imponibile sarà data in questo caso dalla rendita catastale che potrete ricavare da una visura catastale disponibile al momento del versamento rivalutata del 5% a cui applicare i moltiplicatori che trovate nel seguito. A tal valore si applicano poi le Aliquote TASI e le detrazioni previste eventualmente dal comune in delibera pr l’abitazione principale.
Nella seguente tabella potete trovare le principali indicazioni utili per il calcolo:
CAT. CATASTALE | TIPOLOGIA | CRITERI DI CALCOLO IMU/TASI | Competenza 2014 |
A/1, A/8, A/9 | Abitazioni di pregio di vario genere | RC*1,05*160/100*aliquota | Comune |
A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/11 | Abitazioni di vario genere | RC*1,05*160/100*aliquota | |
A/10 | Uffici | RC*1,05*80/100*aliquota | Comune |
da B/1 a B/8 | Collegi, scuole, caserme, ospedali pubblici, prigioni | RC*1,05*140/100*aliquota | Comune |
C/1 | Negozi | RC*1,05*55/100*aliquota | Comune |
C/2, C/6, C/7 | Box auto e garage, magazzini, tettoie non pertinenziali ad abitazioni principali | RC*1,05*160/100*aliquota | Comune |
C/3, C/4, C/5 | Laboratori artigiani, palestre e stabilimenti balneari e termali senza fini di lucro | RC*1,05*140/100*aliquota | Comune |
D/1, D/2, D/3, D/4, D/6, D/7, D/8, D/9, D/10 | Capannoni industriali, fabbriche, centri commerciali, alberghi, teatri, cinema, ospedali privati, palestre e stabilimenti balneari e termali con fini di lucro, compresi i fabbricati rurali strumentali(*) | Dal 2013: RC*1,05*65/100*aliquota Anno 2012:RC*1,05*60/100*aliquota | Stato (+Comune) |
D/5 | Istituti di credito, cambio e assicurazioni | RC*1,05*80/100*aliquota | Stato |
Terreni agricoli | Terreni agricoli | RD*1,25*135/100*aliquota | Comune |
Terreni agricoli condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. | Terreni agricoli condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. | Dal 2014: RC*1,25*75/100*aliquota (**) Anno 2012 e 2013: RD*1,25*110/100*aliquota (**) | Comune |
Aree fabbricabili (in questa tipologia rientrano anche i fabbricati collabenti (Cat F2). Vedi Sentenza Corte di Cassazione n. 5166/2013 | Valore di mercato al 1° di gennaio di ogni anno/100*aliquota | Comune |
Vi ricordo che l’aliquota in generale non potrà superare una certa soglia che possiamo identificare nell’uno per mille per i fabbricati rurali strumentali e nel 3,3 per gli altri fabbricati che può arrivare fino ad un massimo del 3,3 mille (ossia aliquota ordinaria 2,5 per ille più la massima maggiorazione possibile consentita al comune che la deve riportare in delibera).
Vi ricordo sempre la verifica da fare per cui la somma di IMU e TASI insieme non può dare oltre il 6 per mille per l’abitazione principale e il 10,6 per mille per tutti gli altri immobili. Difficle comunque che il Comune si sbagli o almeno così volgio sperare m non c’è mai da sorprendersi quando parliamo di pubblica amministrazione per cui sempre meglio controllare.
Una volta determinato l’acconto procediamo a versarne il 50% entro il 16 giugno poi arriva finalmente il calcolo del Saldo
Calcolo del saldo della TASI
Come abbiamo anticipato si deve verificare se ci sono state le nuove delibere comunali sul sito del Mef
Il link dove trovare le nuove delibere è questo:
Delibere comunali IMU TASI TARI
Nelle delibere potrete trovarvi due situazioni; una nel caso in cui il comune ha previsto la sola aliquota per l’abitazione principale e non per le altre allora singifica che nel caso per esempio di immobili dati in affitto l’inquilino molto probabilmente non dovrà pagare la TASI salvo casi in cui la deliberi lo disciplini esplcitamente.
Se invece il Comune ha deliberato due aliquote rispettivamente per l’abitazione princiaple e per gli altri fabbricati allora gli inquilini per esmepio dovranno pagare la seconda aliquota e nei limiti della quota TASI per gli inquilini in affitto A tal proposito vedete l’articolo di approfondimento).
Chi paga
Nella tabella che segue comunque potete trovare in modo sintetico chi paga IMU e TASI così forse può essere più facile la consultazione e la comprensione anche se come sapete lggere una tabella può essere spesso riduttivo per cui occhio sempre a leggere la delibera comunale che per voi deve essere il faro nella nebbia anche di questo tributo.
Fattispecie particolari: domande, risposte e chiarimenti
Vi segnalo un articolo in cui si è cercato di analizzare una serie di domande e risposte avite dal MEF rispetto a fattispecie particoli per le quali obbiettivamente un intervento chiarificatore si è reso necessario anche per i dottori commercialisti che si trovavano ad effettuare il calcolo il primo anno di applicazione con notevoli dubbi. Intervento chiarificatore che è avvenuto nel giugno del 2014 da parte direttamente del MEF.
Domande e Risposte IMU TASI (link)
Presenza di più soggetti con gli stessi diritti reali
In questa fattispecie prevarrà la responsabilità solidale nel versamento del tributo per cui significa che l’agenzia delle entrate se non vede il versamento bussa a tutti indipendentemente dal fatto che uno di questi abbia pagato , anzi forse potrebbe essere più probabili che bussi proprio a quello che paga in quanto immagino che da lui può prendere con maggiore facilità; colui che paga si potrà rivalere privatamente sugli altri per il soddisfacimento del mancato versamento dell’IMU i della TASI nei suoi confronti.
Versamento e compilazione del modello F24
Per quello che concerne le modalità di versamento con modello f24 vi giro il link con l’esempio di compialzione del modello F24 per il saldo TASI
Se siete in ritardo c’è il Ravvedimento operoso IMU TASI
Se siete in ritardo con le scadenze potrete fruire del ravvedimento operoso IMU TARI TASI. La parola evidenziata vi rimanda all’articolo di approfondimento. In tal modo ridurrete, se on quasi azzererete le sanzioni previste del 30% sugli omessi o errati versamenti.