Vediamo nel seguito i casi di esonero previsti per il saldo IMU 2020 per contrastare gli effetti della pandemia
Esonero Saldo IMU 2020
Sono esonerati dal versamento del saldo IMU 2020 gli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali,
nonché gli immobili degli stabilimenti termali.
Beneficiano dell’agevolazione sul saldo anche tutti gli opifici e unità locali rientranti nella categoria catastale D utilizzati da
imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive
nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni.
Sono esonerati anche le unità locali classificate come categoria catastale D/3 e destinate a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli;
Escluse dal pagamento del saldo anche gli immobili destinati a discoteche, sale da ballo, balere, night-club e simili.
Esclusi dal saldo anche gli immobili della categoria catastale D/2 e quindi alberghi, residence, pensioni, agriturismi, villaggi turistici, ostelli, rifugi, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, case vacanze, bed & breakfast, residence e campeggi.
L’esonero spetta anche per le relative pertinenze.
Prima di tutto vi segnalo le due guide gratuite per il calcolo dei tributi IMU TASI
Vi ricordo che dal 2020 vi sarà l’IMU TASI unica per effetto delle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2020.
Differenze tra versamento dell’acconto e del Saldo Imu
Il calcolo del saldo è molto più semplice in quanto, a parità di condizioni intese come titolarità o tempo di permanenza nello stabile si dovranno prendere in considerazioni gli stessi importi inseriti nel modello F24 per il versamento dell’acconto di giugno stando attenti solo a cambiare la crocetta in corrispondenza della colonna Acconto o saldo del modello F24 versato a giungo.
La vera differenza si può avere per lo più vinse dei versamento dell’acconto di giugno in quanto il comune potrebbe avere deliberato entro il 30 aprile di ciascun anno una nuova aliquota o nuove tipologie di esenzioni o maggiorazioni. Nel caso in cui abbiate versato l’acconto sulla base delle aliquote dell’anno precedente, nonostante il comune avesse deliberato entro il 30 aprile di quest’anno, in sede di calcolo del saldo versare il tributo complessivo e versare la restante parte a conguaglio.
Se non consideriamo queste fattispecie le uniche variazioni che potremmo avere riguardano i casi di interruzioni o variazioni nei diritti di proprietà reali o di godimento concessi sull’unità locale o altri fattispecie. In Assenza delle quali invece potremmo versare il restante 50 per cento dell’IMU pagata a giugno.
Per questo ho scritto un articolo apposta dedicato proprio al versamento dell’IMU in caso di vendita o acquisto nell’anno per capire come si calcola la quota che resta in capo al cedente e quale al cessionario.
Tuttavia non vi dovrebbero essere sorprese quest’anno dal punto di vista delle aliquote in quanto la Legge di Stabilità 2016 ha previsto che i comuni non potevano aumentare ma solamente ridurre le aliquote IMU e TASI rispetto a quelle del 2015. La legge di Bilancio 2020 ha poi portato fondere la TASI nell’IMU in un unico tributo. Non parliamo di cancellazione nè di abrogazione della TASI ma solo di fusione tra i due tributi. L’imposizione resta la stessa.
I comuni possono depositare sul portale del MEF Ministero delle economie e finanze le delibere comunali per cui come detto consultate questo e se non trovate la delibera andate sul sito del vostro comune e nel caso se non percepite che sia stato aggiornato allora chiamatelo direttamente al telefono.
Il link dove trovare le nuove delibere è questo:
Delibere comunali IMU TASI TARI
In sintesi la tabella che può aiutarvi
CAT. CATASTALE | TIPOLOGIA | CRITERI DI CALCOLO IMU | Competenza 2014 |
A/1, A/8, A/9 | Abitazioni di pregio di vario genere | RC*1,05*160/100*aliquota | Comune |
A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/11 | Abitazioni di vario genere | RC*1,05*160/100*aliquota | |
A/10 | Uffici | RC*1,05*80/100*aliquota | Comune |
da B/1 a B/8 | Collegi, scuole, caserme, ospedali pubblici, prigioni | RC*1,05*140/100*aliquota | Comune |
C/1 | Negozi | RC*1,05*55/100*aliquota | Comune |
C/2, C/6, C/7 | Box auto e garage, magazzini, tettoie non pertinenziali ad abitazioni principali | RC*1,05*160/100*aliquota | Comune |
C/3, C/4, C/5 | Laboratori artigiani, palestre e stabilimenti balneari e termali senza fini di lucro | RC*1,05*140/100*aliquota | Comune |
D/1, D/2, D/3, D/4, D/6, D/7, D/8, D/9, D/10 | Capannoni industriali, fabbriche, centri commerciali, alberghi, teatri, cinema, ospedali privati, palestre e stabilimenti balneari e termali con fini di lucro, compresi i fabbricati rurali strumentali(*) | Dal 2013: RC*1,05*65/100*aliquota Anno 2012:RC*1,05*60/100*aliquota | Stato (+Comune) |
D/5 | Istituti di credito, cambio e assicurazioni | RC*1,05*80/100*aliquota | Stato |
Terreni agricoli | Terreni agricoli | RD*1,25*135/100*aliquota | Comune |
Terreni agricoli condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. | Terreni agricoli condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. | Dal 2014: RC*1,25*75/100*aliquota (**) Anno 2012 e 2013: RD*1,25*110/100*aliquota (**) | Comune |
Aree fabbricabili (in questa tipologia rientrano anche i fabbricati collabenti (Cat F2). Vedi Sentenza Corte di Cassazione n. 5166/2013 | Valore di mercato al 1° di gennaio di ogni anno/100*aliquota | Comune |
Foglio excel per la stima dell’IMU
Casi di esenzione IMU disposti per la seconda rata dell’IMU
I nuovi casi di esenzione IMU sono relativi come abbiamo visto alle abitazioni principali (sempre che non rientrino nelle classificazioni catastali A1, A8 e A9 e le rispettive pertinenze limitatamente alle categorie catastali C2, C6 e C7, e sempre nel limite di una per ciascuna categoria.
I casi di esenzione sono riepilogati nell’apposito articolo dedicato ai
Casi di esenzione IMU o quando non si paga
Esenzione prevista anche per gli immobili posseduti e non locati dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia a ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del D.lgs 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia e non rientranti nelle categorie catastali A1, A8 e A9.
Lo stesso beneficio si applica per le unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa purchè siano destinate ad abitazione principale e le rispettive pertinenze dei soci assegnatari e per gli alloggi dallo IACP o dagli altri enti aventi la stessa funzione.
L’esenzione sul versate dei terreni vale anche per quelli agricoli e per quelli non coltivati di cui al comma 5 dell’art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011;, posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali purchè iscritti nella previdenza agricola e per i fabbricati rurali a uso strumentale anche se locati insieme al fondo di cui all’articolo 13, comma 8, del DL 201 del 2011. La stessa esenzione non si applica per i fabbricati rurali abitativi. Potete a tal fine se siete interessati leggere l’articolo di approfondimento dedicato all’IMU sui Terreni.
Fabbricati rurali abitativi purchè siano destinati ad abitazione principale dell’imprenditore agricolo o un usufruttuario o utilizzati, nel caso di impresa agricola, dai dipendenti ma per non più di 100 giornate lavorative annue.
Fabbricati rurali strumentali purchè siano destinati all’esercizio dell’attività agricola e fabbricati considerati più che inagibili (distrutti o quasi) in quanto per quelli solo inagibili vale la sola decurtazione di parte della base imponibile. L’esenzione vale anche per i fabbricati rurali strumentali considerati montani o parzialmente montani.
Per cui possiamo dire che l’esenzione esiste sui fabbricati rurali sia abitativi sia strumentali all’esercizio dell’attività agricola ma è limitata ai casi di cui ai commi 4 e 8 dell’art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011.
Rientrano tra le fattispecie che non dovranno versare l’IMU anche le case assegnate all’ex coniuge a seguito del provvedimento di separazione legale o annullamento o scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; Perle fattispecie leggete però sempre l’articolo di approfondimento dove trovate anche le fattispecie aggiornate.
Vedete anche cosa accade al saldo IMU nel caso in cui abbiate proceduto alla vendita di casa nel corso dell’anno.
Fin qui abbiamo visto i casi ordinari di esenzione ossia quelli che operano indipendentemente dalla situazione contingente.
Esonero Versamento Saldo IMU 2020
Occhio al sito del proprio comune
Come vi ho descritto nell’articolo dedicato alle Aliquote IMU vi consiglio sempre di verificare la pubblicazione del regolamento o della delibera comunale sul sito del comune dove è ubicato l’immobile, casa, appartamento o unità locale in quanto entro il 30 aprile di ciascun anno i comuni sono chiamati ad esprimersi a riguardo. Per il 2016 la Legge di Stabilità 2016 aveva previsto i blocco degli aumenti IMU e TASI per cui non dovreste avere sorprese, al più una riduzione del tributo.
Con l’IMU e la TASI a regime invece questo cambia e vedrete che si allineeranno al versamento delle imposte Irpef per cui vi troverete a versare un acconto di Giugno entro il 16 (salvo proroghe) ed un saldo entro il 16 dicembre. Il saldo non è detto che sia uguale all’acconto perchè proprio in virtù del deposito di una nuova delibera entro il 28 ottobre potrebbero cambiare proprio alcune fattispecie o anche aliquote per cui bisogna ricordarsi sempre di andare sul sito del MEF o su quello del comune o chiamarli direttamente e chiedere conferma delle Aliquote IMU e TASI vigenti.
Come si versa il saldo IMU
Rispetto alle modalità di versamento vale quanto effettuato in sede di pagamento dell’acconto ma si dovranno andare a modificare solamente le caselle relative all’acconto o saldo per cui la compilazione dovrebbe risultarvi agevole. Comunque potrete leggere l’articolo dedicato all’IMU in cui troverete le modalità di compilazione del modello F24 con i codici tributo della Mini IMU.
Codici Tributo IMU
Vi segnalo un esempio per la compilazione ma che vale per tutti e nel seguito i codici tributo da utilizzare per ciascun pagamento considerando anche le variazioni che sono intervenute nei primi anni di applicazione.
Esempio compilazione: 3912 – IMU – Imposta Municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze
Codice Tributo 3912
Le modalità di compilazione valgono anche per gli altri codici tributo IMU TARI TASI, cambia solo il codice tributo.
IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA SU ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE – ARTICOLO 13, C. 7, D.L. 201/2011 – COMUNE Sezione modello F24 da compilare: IMU ED ALTRI TRIBUTI LOCALI
ESEMPIO versamento IMU
I dati proposti nell’esempio sono solo a titolo esemplificativo
Importo: | 1.000,00 Euro |
Anno di imposta: | 2017 |
Comune competente per l’imposta : | Reggio Emilia |
Numero di rate prescelto: | 2 |
Pagamento della prima rata di: | 500,00 Euro |
Numero immobili: | 1 |
Pagamento in acconto | |
Detrazione abitazione principale: | 50,00 Euro |
SEZIONE IMU ED ALTRI TRIBUTI LOCALI |
Id Operazione |
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codice ente/codice comune |
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Ravv |
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Immvar |
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Acc |
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Saldo |
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numimmob |
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codice tributo |
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rateazione/mese rif. |
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anno diriferimento |
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importi a debitoversati |
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importi a creditocompensati |
SALDO (G – H) |
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(1) |
H223 |
(2) |
(3) |
(4) |
X |
(5) |
(6) |
1 |
(7) |
3912 |
(8) |
0102 |
(9) |
2017 |
(10) |
500,00 |
(11) |
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Detrazione |
TOTALE G |
(12) |
H |
(13) |
(14) |
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(15) |
50,00 |
Campi del modello F24 | come compilare il campo |
---|---|
(1) codice ente/codice comune: | Codice comune (Tabella dei Codici Catastali dei Comuni), nell’esempio H223 |
(2) ravv.: | barrare la casella in caso di ravvedimento |
(3) immob. variati: | barrare se sono intervenute variazioni per uno o piu’ immobili che richiedono la presentazione della dichiarazione di variazione |
(4) acc.: | barrare la casella se il pagamento si riferisce all’acconto |
(5) saldo: | barrare la casella se il pagamento si riferisce al saldo. Se il pagamento e’ effettuato in un unica soluzione barrare entrambe le caselle |
(6) numero immobili: | indicare il numero 1 |
(7) codice tributo: | indicare 3912 |
(8) rateazione/mese rif: | In caso di pagamento rateale, ove consentito, indicare la rata che si paga (due cifre) e numero di rate prescelto (due cifre), nell’esempio 0102 N.B.: in caso di pagamento in unica soluzione indicare 0101 oppure nessun valore |
(9) anno di riferimento: | Anno d’imposta per cui si effettua il pagamento, nell’esempio 2017 |
(10) importi a debito versati: | indicare l’importo a debito, nell’esempio 500,00 |
(11) importi a credito compensati: | non compilare |
(12) TOTALE G: | somma degli importi a debito indicati nella sezione IMU e Altri Tributi Locali |
(13) TOTALE H: | somma degli importi a credito indicati nella sezione IMU e Altri Tributi Locali, non compilare se non sono presenti importi a credito |
(14) SALDO (G-H): | indicare il saldo (TOTALE G – TOTALE H) |
(15) detrazione: | detrazione per abitazione principale, nell’esempio 50,00 |
Dal 2013 (e per gli anni successivi) i Codici Tributo dell’IMU sono i seguenti:
- 3912 abitazione principale e relative pertinenze (destinatario il Comune)
- 3913 fabbricati rurali ad uso strumentale (destinatario il Comune)
- 3914 terreni (destinatario il Comune)
- 3916 aree fabbricabili (destinatario il Comune)
- 3918 altri fabbricati (destinatario il Comune)
- 3923 interessi da accertamento (destinatario il Comune) da utilizzare solo in caso di accertamenti
- 3924 sanzioni da accertamento (destinatario il Comune) da utilizzare solo in caso di accertamenti
- 3925 denominato “IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso
produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO” - 3930 denominato “IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso
produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE”
Per il 2012 (da utilizzare in caso di ravvedimento) i Codici Tributo dell’IMU sono i seguenti:
- 3912 abitazione principale e relative pertinenze (destinatario il Comune)
- 3913 fabbricati rurali ad uso strumentale (destinatario il Comune)
- 3914 terreni (destinatario il Comune)
- 3915 terreni (destinatario lo Stato)
- 3916 aree fabbricabili (destinatario il Comune)
- 3917 aree fabbricabili (destinatario lo Stato)
- 3918 altri fabbricati (destinatario il Comune)
- 3919 altri fabbricati (destinatario lo Stato)
- 3923 interessi da accertamento (destinatario il Comune) da utilizzare solo in caso di accertamenti
- 3924 sanzioni da accertamento (destinatario il Comune) da utilizzare solo in caso di accertamenti
Avevo provato a buttare giù un file in xls per effettuare il calcolo ma vedo che n line se ne trovano parecchi per cui vi consiglio di scegliere quello che ritengo sia il migliore ossia questo che trovate sul sito amministrazioni comunali. Se invece volete cimentarvi da soli avendo un foglio in chiaro potete partire da questo Foglio per la stima del Calcolo-IMU e rettificarlo e integrarlo come volete.
SCHEMA-RIEPILOGATIVO-DELLE-ALIQUOTE-E-DELLE-ESENZIONI-IMU-E-TASI
IMU in caso di vendita in corso d’anno