Vi ricordo prima di tutto che le scadenze per il pagamento dell’IMU 2019 sono le seguenti
ACCONTO (o intera imposta) | SALDO | |
IMU | 16 Giugno 2020 (se festivo al primo giorno lavorativo successivo) | 16 Dicembre 2020 (se festivo al primo giorno lavorativo successivo) |
TASI | 16 Giugno 2020 (se festivo al primo giorno lavorativo successivo) | 16 Dicembre 2020 (se festivo al primo giorno lavorativo successivo) |
La scadenza di versamento resta invariata quindi al 16 Dicembre 2020, ma potrebbero esserci delle situazioni dove il pagamento viene meno o si riduce.
Quando pagare il Saldo IMU
C’è da dire che se avete versate l’acconto IMU e non avete variato la vostra proprietà o la vostra situazione per quello che concerne residenza o domicilio e se non sono intervenute
Potremmo infatti trovarci nella situazione di non dover versare il Saldo IMU in quanto non dovuto perchè oggetto di cessione prima del 30 giugno. Esistono poi casi specifici di esenzione come quelli che trovate nel seguito.
Nel seguito trovate una tabella riepilogativa utile con un riepilogo dei casi di esenzione previsti per IMU e TASI. Potrebbero infatti anche essere intervenute situazioni che potrebbero avervi fatto rientrare in un caso di esenzione come quelli qui sotto. tipico esempio potrebbe essere quello relativo ad una abitazione destinata dal primo luglio ad abitazione principale.
Tipologia di immobile | IMU | TASI | Note |
Abitazione principale non di lusso | Esente | Esente | Rispetto altre condizioni |
Abitazione principale lusso (A1, A8, A9) | Dovuta | Dovuta | |
Pertinenze abitazione principale | Esente con limitazione numero pertinenze | Esente con limitazione numero pertinenze | (una per ciascuna categoria C2,C6 e C7) |
Pertinenze abitazione principale di lusso | Dovuta | Dovuta | (una per ciascuna categoria C2,C6 e C7) |
Quota TASI inquilino | IMU dovuta dal proprietario | TASI non dovuta se per l’inquilino è abitazione principale e l’immobile non di lusso | |
Casa coniugale | Esente IMU se unità locale NON di lusso | Esente TASI se unità locale NON di lusso | |
Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica | Esente IMU se unità locale NON di lusso | Assimilazione ad abitazione principale | |
Alloggi sociali ex DM 22 aprile 2008 | Esente se abitazione principale non di lusso | Esente se abitazione principale non di lusso | |
Possesso prima casa da parte dei dipendenti in servizo permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall’art. 28, comma 1, del D.Lgs. 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica | Esente se abitazione principale non di lusso e NON locata | Esente se abitazione principale non di lusso e NON locata | |
Possesso dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso | Esente in quanto assimilabile ad abitazione principale | Esente in quanto assimilabile ad abitazione principale | In caso di più unità abitative possedute in Italia dal pensionato estero, può essere scelta la casa da considerare esente in quanto assimilata all’abitazione principale. |
L’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata | Assimilazione ad abitazione principale | Assimilazione ad abitazione principale | Verifica se la previsione è contenuta nella delibera comunale valida per il periodo vigente |
Fabbricato ceduto in comodato gratuito tra genitori e figli | Esente 50% per comodato registrato | Esente 50% per comodato registrato | Rispetto condizioni di cui al comma 10 lett. b) Legge n. 208/2015) |
Immobile dichiarato di interesse storico/artistico | Esente 50% per comodato registrato | Esente 50% per comodato registrato | Rispetto condizioni di cui al comma 10 lett. b) Legge n. 208/2015) |
Immobile dichiarato inagibile/inabitabile | Esente 50% | Esente 50% | |
Immobile locato a canone concordato | Sconto 25% | Sconto 25% | Cumulabile con esenzione immobili di interesse storico/artistico |
Fabbricati rurali strumentali | Esente | NON esente (aliquota massima 0,1%) | |
Fabbricati rurali “abitativi” | NON esente (salvo che siano abitazione principale) | NON esente (salvo che siano abitazione principale) | |
Immobili merce (purché non locati) | Esenti | NON esente (aliquota base 0,1%, aliquota massima 0,25% e possibilità di azzeramento per i Comuni) | |
Fabbricati di categoria E | Esenti | Esenti | |
Fabbricati destinati ad uso culturale (biblioteche, teatri, ecc.); fabbricati destinati all’esercizio del culto (Chiese, casa parrocchiale, ecc.); fabbricati della Santa Sede | Esenti | Esenti | |
Immobili appartenenti ad enti non commerciali destinati a fini assistenziali, di ricerca, ecc. | Esenti (salvo in caso d’uso promiscuo) | Esenti (salvo il caso di uso promiscuo) | |
Immobili posseduti da partiti politici | NON esenti | NON esenti | |
Immobili destinati a scopi istituzionali (scuole, ecc.) | Esenti | Esenti | |
Immobili posseduti da Istituti bancari | NON esenti | Esenti | |
Rifugi alpini e bivacchi | NON esenti | Esenti | |
Terreno agricolo posseduto e condotto da coltivatori diretti/IAP | Esente (è necessario che vi siano congiuntamente possesso e conduzione) | Esente | |
Terreni agricoli ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all’allegato A annesso alla Legge 28 dicembre 2001, n. 448 | Esente | Esente | |
Terreni agricoli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile | Esente | Esente | |
Terreni da chiunque posseduti | Esente se il Comune è contrassegnato dalla sigla PD – parzialmente delimitato | Esente | I terreni devono ricadere in uno dei comuni contenuti nell’elenco della Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993, terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984 |
Terreni agricoli non rientranti in nessuno dei casi precedenti | NON esente | Esente | |
Terreno Edificabile | NON Esente | NON esente | |
Terreno edificabile posseduto e utilizzato da Imprenditore Agricolo Professionale IAP o coltivatore diretto | Esente | Esente |
Chi deve Versare l’IMU Ripassiamo anche chi deve versare l’IMU
‘imposta municipale unica deve essere versata in pratica dal:
- Proprietario dell’unità locale oggetto di versamento per la quota di proprietà: nel caso siate comproprietaria di un immobile, casa o appartamento in misura , a titolo di esempio, del 30% allora dovrete prima calcolare l’imposta piena e poi limitarvi a pagarne solo il 30% con un proprio modello F24 su cui indicherete il vostro codice fiscale. Nel caso sia qualificabile come abitazione principale naturalmente non gode dell’esenzione insieme ad una pertinenza per ciascuna classe C2, C6 e C7 qualora costituiscano pertinenze dell’abitazione principale.
- L’usufruttuario: il soggetto titolare della nuda proprietà non deve versare niente. Questo perché la ratio della norma va a colpire il possessore dell’immobile ossia colui che lo utilizza.
- Coniugi separati o divorziati: in realtà non è proprio corretto pagare di coniugi separati tuttavia faccio riferimento al caso di casa coniale assegnata al coniuge più debole. L’IMU sarà dovuta dal coniuge che utilizza l’immobile anche se non proprietario dello stesso.
- Diritto d’uso: se avete il diritto d’uso sull’immobile dovrete pagare l’IMU.
- Diritto di abitazione: sovente capita che il coniuge superstite abbia diritto a continuare a vivere nella casa coniugale, tuttavia dovrà pagare l’IMU
- Diritto di superficie ed enfiteusi: sono fattispecie molto più rare che si riscontrano nella pratica tuttavia capitano anche questi casi per cui è necessario sapere che sono obbligati al pagamento dell’IMU i titolari di questi diritti che possiamo dire d’uso anche se in misura ristretta rispetto al diritto d’uso vero e proprio.
- Leasing: nel caso di contratti di leasing o locazione finanziaria di immobili il pagamento spetterà all’utilizzatore e non al concedente, ossia a colui che ha la proprietà del bene.
- Affitto e locazioni: nei contratti di affitto paga il proprietario e non l’inquilino
- Comodato: dovrà pagare il soggetto che concede il comodato e non quello che utilizza l’immobile concesso in comodato sia esso gratuito o a pagamento
Esempio versamento saldo IMU 219 e compilazione F24
Rispetto alle modalità di versamento vale quanto effettuato in sede di pagamento dell’acconto ma si dovranno andare a modificare solamente le caselle relative all’acconto o saldo per cui la compilazione dovrebbe risultarvi agevole. Comunque potrete leggere l’articolo dedicato all’IMU in cui troverete le modalità di compilazione del modello F24 con i codici tributo della Mini IMU.
Codici Tributo IMU Saldo IMU 2020
Vi segnalo un esempio per la compilazione ma che vale per tutti e nel seguito i codici tributo da utilizzare per ciascun pagamento considerando anche le variazioni che sono intervenute nei primi anni di applicazione.
Esempio compilazione: 3912 – IMU – Imposta Municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze
Codice Tributo 3912
Le modalità di compilazione valgono anche per gli altri codici tributo IMU TARI TASI, cambia solo il codice tributo.
IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA SU ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE – ARTICOLO 13, C. 7, D.L. 201/2011 – COMUNE Sezione modello F24 da compilare: IMU ED ALTRI TRIBUTI LOCALI
ESEMPIO 1: importo da versare
I dati proposti nell’esempio sono solo a titolo esemplificativo
Importo: | 1.000,00 Euro |
Anno di imposta: | 2017 |
Comune competente per l’imposta : | Reggio Emilia |
Numero di rate prescelto: | 2 |
Pagamento della prima rata di: | 500,00 Euro |
Numero immobili: | 1 |
Pagamento in acconto | |
Detrazione abitazione principale: | 50,00 Euro |
SEZIONE IMU ED ALTRI TRIBUTI LOCALI |
Id Operazione |
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codice ente/codice comune |
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Ravv |
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Immvar |
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Acc |
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Saldo |
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numimmob |
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codice tributo |
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rateazione/mese rif. |
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anno diriferimento |
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importi a debitoversati |
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importi a creditocompensati |
SALDO (G – H) |
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(1) |
H223 |
(2) |
(3) |
(4) |
X |
(5) |
(6) |
1 |
(7) |
3912 |
(8) |
0102 |
(9) |
2017 |
(10) |
500,00 |
(11) |
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Detrazione |
TOTALE G |
(12) |
H |
(13) |
(14) |
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(15) |
50,00 |
Campi del modello F24 | come compilare il campo |
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(1) codice ente/codice comune: | Codice comune (Tabella dei Codici Catastali dei Comuni), nell’esempio H223 |
(2) ravv.: | barrare la casella in caso di ravvedimento |
(3) immob. variati: | barrare se sono intervenute variazioni per uno o piu’ immobili che richiedono la presentazione della dichiarazione di variazione |
(4) acc.: | barrare la casella se il pagamento si riferisce all’acconto |
(5) saldo: | barrare la casella se il pagamento si riferisce al saldo. Se il pagamento e’ effettuato in un unica soluzione barrare entrambe le caselle |
(6) numero immobili: | indicare il numero 1 |
(7) codice tributo: | indicare 3912 |
(8) rateazione/mese rif: | In caso di pagamento rateale, ove consentito, indicare la rata che si paga (due cifre) e numero di rate prescelto (due cifre), nell’esempio 0102 N.B.: in caso di pagamento in unica soluzione indicare 0101 oppure nessun valore |
(9) anno di riferimento: | Anno d’imposta per cui si effettua il pagamento, nell’esempio 2017 |
(10) importi a debito versati: | indicare l’importo a debito, nell’esempio 500,00 |
(11) importi a credito compensati: | non compilare |
(12) TOTALE G: | somma degli importi a debito indicati nella sezione IMU e Altri Tributi Locali |
(13) TOTALE H: | somma degli importi a credito indicati nella sezione IMU e Altri Tributi Locali, non compilare se non sono presenti importi a credito |
(14) SALDO (G-H): | indicare il saldo (TOTALE G – TOTALE H) |
(15) detrazione: | detrazione per abitazione principale, nell’esempio 50,00 |
Dal 2013 (e per gli anni successivi) i Codici Tributo dell’IMU sono i seguenti:
- 3912 abitazione principale e relative pertinenze (destinatario il Comune)
- 3913 fabbricati rurali ad uso strumentale (destinatario il Comune)
- 3914 terreni (destinatario il Comune)
- 3916 aree fabbricabili (destinatario il Comune)
- 3918 altri fabbricati (destinatario il Comune)
- 3923 interessi da accertamento (destinatario il Comune) da utilizzare solo in caso di accertamenti
- 3924 sanzioni da accertamento (destinatario il Comune) da utilizzare solo in caso di accertamenti
- 3925 denominato “IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso
produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO” - 3930 denominato “IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso
produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE”
Per il 2012 (da utilizzare in caso di ravvedimento) i Codici Tributo dell’IMU sono i seguenti:
- 3912 abitazione principale e relative pertinenze (destinatario il Comune)
- 3913 fabbricati rurali ad uso strumentale (destinatario il Comune)
- 3914 terreni (destinatario il Comune)
- 3915 terreni (destinatario lo Stato)
- 3916 aree fabbricabili (destinatario il Comune)
- 3917 aree fabbricabili (destinatario lo Stato)
- 3918 altri fabbricati (destinatario il Comune)
- 3919 altri fabbricati (destinatario lo Stato)
- 3923 interessi da accertamento (destinatario il Comune) da utilizzare solo in caso di accertamenti
- 3924 sanzioni da accertamento (destinatario il Comune) da utilizzare solo in caso di accertamenti
Avevo provato a buttare giù un file in xls per effettuare il calcolo ma vedo che n line se ne trovano parecchi per cui vi consiglio di scegliere quello che ritengo sia il migliore ossia questo che trovate sul sito amministrazioni comunali. Se invece volete cimentarvi da soli avendo un foglio in chiaro potete partire da questo Foglio per la stima del Calcolo-IMU e rettificarlo e integrarlo come volete.
SCHEMA-RIEPILOGATIVO-DELLE-ALIQUOTE-E-DELLE-ESENZIONI-IMU-E-TASI