L’imposta comunale sugli immobili (ICI) è dovuta dai soggetti che vantano la proprietà o altro diritto reale su beni immobili per tale non deve solo ricomprendersi il proprietario dell’immobile bensì anche colui che può esercitare tale diritto mediante ulteriori istituti tra cui proprio l’usufrutto o semplice diritto di abitazione dispensando conseguentemente il proprietario dal pagamento dell’imposta.
Vi ricordaimo di consultare la Guida pratica calcolo ICI.
Stesso discorso per l’utilizzatore dell’immobile che esercita il diritto di abitazione in virtù di un contratto di leasing: in questo caso è quest’ultimo a dover pagare e non la società di leasing che pur essendo proprietaria del bene non deve pagare l’ICI.
SU QUALI IMMOBILI DEVO PAGARE L’ICI?
Ricordiamo che il presupposto oggettivo (su cosa devo pagare e per quali immobili devo pagare l’ICI) è soddisfatto per:
- fabbricati
- aree fabbricabili
- terreni agricoli
BASE IMPONIBILE
La base imponibile dei fabbricati si determina mediante rivalutazione del 5% della rendita catastale risultante al 1° gennaio e moltiplicata per alcuni coefficienti che variano in funzione della categoria catastale del bene (per esempio i fabbricati abitativi hanno un moltiplicatore di 100).
La base imponibile delle aree fabbricabili invece prende in considerazione il valore di mercato determinato alla data del 1° gennaio. Per alcuni comuni abbiamo proprio un’apposita delibera
La base imponibile dei terreni invece (non edificabili) si determina moltiplicando per 75 il reddito dominicale.
MODALITA’ DI CALCOLO DELL’ICI
Sulla base imponibile che prima abbiamo determinato ricordiamo che dobbiamo applicare una decurtazione in relazione al periodo di possesso (se supero i 15 giorni devo considerare un mese intero), verificare eventuali agevolazioni che possono ricadere sull’immobile (ex prima casa) quindici giorni viene equiparato a un mese).
ALIQUOTE COMUNALI
Alla base imponibile si dovrà applicare poi un’aliquota che potrà essere diversa a seconda del Comune che con delibera può modificarla annualmente entro certi limiti: potrà infatti variare da un minimo del 4 per mille sino a un massimo del 7 per mille, con la possibilità di arrivare al 9 per mille per i fabbricati sfitti.
Sull’importo così ottenuto si applicano le aliquote deliberate dal Comune. Le aliquote possono variare da un minimo del 4 per mille sino a un massimo del 7 per mille, con possibilità di arrivare al 9 per mille, ma solo per i fabbricati sfitti.
Per vedere le aliquote potete andare sui siti di maggiore riferimento stando attenti che le abbaio effettivamente modificate o che riportano quelle dell’anno di competenza del tributo e non quelle dell’esercizio precedente.
SCADENZE
Ricordiamo inoltre che le scadenze fissate per il 2008-2009 sono il 16 giugno per il pagamento dell’acconto ici ed il 16 dicembre per il pagamento del saldo ICI.
Nel corso dei precedenti articoli abbiamo invece affrontato le fattispecie di esenzione ICI nella Guida Fiscale pratica ICI.
Se avete appena acquistato casa verificate se dovete presentare la dichiarazione ICI.