L’inquilino non paga, se ne va…e noi paghiamo le tasse!

Nel caso di inquilino che dopo alcuni mesi di morosità ed in assenza di procedimenti esecutivi di sfratto nei suoi confronti, sarà necessario provare attraverso un accertamento giudiziale l’assenza dell’inquilino e l’impossibilità di percepire reddito. Tuttavia, pur se la norma recita chiaramente che i redditi derivanti da contratti di locazione/affitto di immobili abitativi non concorrono alla formazione del reddito dal periodo d’imposta in cui si è concluso il procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore (cfr. art. 8 comma 5, della Legge 431 del 1998) ciò che rileva ai fini della tassazione dei redditi derivanti da locazioni/affitti di immobili abitatiti è il reddito medio ordinario determinato mediante l’applicazione di tariffe d’estimo.

Pertanto riteniamo che il soggetto sarà obbligato a pagare le imposte sulla base del reddito medio ordinario  pur se non effettivamente percepito (mancato percepimento/incassi dei canoni di locazione/affitto) salva la facoltà, mediante accertamento giudiziale di chiedere a rimborso le somme versate a titolo di imposta non dovuta.

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