Nel caso di inquilino che dopo alcuni mesi di morosità ed in assenza di procedimenti esecutivi di sfratto nei suoi confronti, sarà necessario provare attraverso un accertamento giudiziale l’assenza dell’inquilino e l’impossibilità di percepire reddito. Tuttavia, pur se la norma recita chiaramente che i redditi derivanti da contratti di locazione/affitto di immobili abitativi non concorrono alla formazione del reddito dal periodo d’imposta in cui si è concluso il procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore (cfr. art. 8 comma 5, della Legge 431 del 1998) ciò che rileva ai fini della tassazione dei redditi derivanti da locazioni/affitti di immobili abitatiti è il reddito medio ordinario determinato mediante l’applicazione di tariffe d’estimo.
Pertanto riteniamo che il soggetto sarà obbligato a pagare le imposte sulla base del reddito medio ordinario pur se non effettivamente percepito (mancato percepimento/incassi dei canoni di locazione/affitto) salva la facoltà, mediante accertamento giudiziale di chiedere a rimborso le somme versate a titolo di imposta non dovuta.