In caso di lavori di ristrutturazione deliberati dal condominio per il rifacimento dei terrazzi posti all’ultimo piano dell’immobile è difficile capire quanto è a carico dei condomini e quanto è a carico dell’inquilino proprietario dell’appartamento posto all’ultimo piano.
In questo caso si parla di terrazzo “aggettante” con il quale si intende un terrazzo che funge da soffitto per l’appartamento del penultimo piano per intenderci. In questo caso la terrazza non si considera di esclusiva proprietà dell’inquilino in quanto serve da copertura per il piano di sotto.
Da ciò i costi di ristrutturazione sostenuti per ristrutturare la pavimentazione o qualsiasi altro lavoro saranno a carico di “quelli che ne hanno l’uso esclusivo sono tenuti a contribuire per un terzo nella spesa delle ripartizioni o ricostruzioni del lastrico; gli altri due terzi sono a carico di tutti i condomini dell’edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve, in proporzione del valore del piano o della porzione di piano di ciascuno”.
E’ da considerare che eventuali terrazzo che rappresentano solo il “prolungamento della terrazza senza servire da soffitto o coprire il terrazzo dell’inquilino di sotto, e quindi, per intenderci, quelli che sporgono dal perimetro del palazzo, non rientrano in tale fattispecie ed eventuali spese di ristrutturazione saranno esclusivamente a carico del proprietario.