La nuova surroga del mutuo con la nuova banca 2008/2009

Ricordiamo che in merito alla surroga del mutuo e alla stipula di nuvo mutui o finanziamenti con nuovi istituti di credito la Finanziaria 2008 ha sancito che “non possono essere imposte al cliente spese o commissioni per la concessione del nuovo mutuo, per l’istruttoria e per gli accertamenti catastali, che si svolgono secondo procedure di collaborazione interbancaria improntate a criteri di massima riduzione dei tempi, degli adempimenti e dei costi connessi” sia con riferimento al nuovo che al vecchio mutuo non potranno essere imposte penali o oneri di altra natura e pertanto eventuali comportamenti clausole contrattuali o altro assunti dalle banche saranno perseguibili.

L’estinzione del vecchio mutuo e l’apertura del nuovo mutuo divengono senza costi aggiuntivi per il cliente ma solo per la nuova banca che prenderà in carico il cliente (da ricordare che neanche quest’ultima dovrà imporre condizioni contrattuali limitative o onerose per il nuovo cliente). Certo questo potrebbe determinare un aumento del tasso di interesse applicato dalla nuova banca sul nuovo mutuo ma abbiamo ragione di ritenere che gli istituti di credito saranno incentivati a guardare non tanto al guadagno sul breve quanto alla possibilità di strappare clienti ai competitors.

 Come avviene la surroga del mutuo?

Per la surroga del mutuo  (vedi articolo aggiornato) ci sono due metodologie:

1.     stipula di un atto in cui sono coinvolti il soggetto mutuatario, vecchia banca e nuova banca (scelta consigliata per il risparmio di tempo ed intoppi nelle procedura del passaggio di consegne);

2.     stipula del nuovo atto di mutuo con la nuova banca, rilascio della quietanza della vecchia ed infine stipula dell’atto di surroga (potremmo essere rimbalzati a destra e a sinistra fino a rinunciare alla surroga);

3.     stipula di due atti: il nuovo mutuo e un altro atto che raccoglie la quietanza e l’atto di surroga;

 

Le forme contrattuali della surroga del mutuo

 

Giova ricordare che la forma dell’atto di quietanza non deve necessariamente essere pubblica quindi per intenderci il notaio non sarà necessario, ma tanto poco importa perché ricordatevi che le spese notarili non sarebbero a nostro carico ma della banca; tuttavia si ritiene che la banca non abbia interesse al solo fine di comprimere i costi di acquisizione del cliente di rinunciare all’atto pubblico o autenticato, in quanto questa è l’imprescindibile condizione per poter esercitare il proprio diritto alla riscossione in caso di insolvenza del debitore (senza titolo esecutivo il processo di espropriazione deve essere preceduto da un’altra fase processuale, quella finalizzata ad accertare il credito e a ordinarne al debitore il pagamento).  

La legge impone invece per l’atto di surroga la forma dell’atto scritto pubblico autenticato dinnanzi al notaio dato che con questo atto viene reso noto a terzi di attribuire alla nuova banca le garanzie che assistevano l’operazione estinta.

 

 

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