Il proprietario dell’appartamento non ha la facoltà di diminuire autonomamente il canone di locazione in quanto determinerebbe la modifica del sinallagma tra le parti non determinata dalla libera contrattazione.
Il legislatore è intervenuto a confermare tale disposizione anche nel caso di “un inadempimento degli obblighi di manutenzione facenti carico al locatore, a meno che tale inadempimento non determini la totale inutilizzabilità dell’immobile”.
Quindi anche nel caso di inadempimento da parte del conduttore parziale, o quantomeno non determinante la completa inutilizzabilità dell’appartamento non si potrà procedere autonomamente alla riduzione del canone. L’inquilino avrà la possibilità di attivare la procedura di adempimento o la procedura di risoluzione del contratto. Nel caso in cui le parti in sede di definizione del contratto abbiano rilevato eventuali vizi o adempimenti a carico del proprietario e quest’ultimo non abbia adempiuto è data la facoltà all’inquilino di ridurre il canone in proporzione pari alla diminuzione che tale vizio ha determinato rispetto al canone totale di locazione (si consiglia quindi già in sede di firma del contratto di procedere attraverso una quantificazione del danno in termini economici che potrebbe derivare dall’inadempienza del conduttore).
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Salve volevo sapere se è possibile da parte del affittuario, intimidire o molestare tramite raccomandata l’inquilino, a motivo che: invece di pagare il 5 di ogni mese pago al ricevimento della busta paga l’affitto e cioè il 27 di ogni mese.Cosa posso fare se il proprietario dell’immobile vuole mandarmi via?