Immobili situati nei Comuni. La fiscalità o gettito derivante dal patrimonio immobiliare dei Comuni darà ad essi il diritto ad incamerare il gettito prodotto dall’imposta di registro e dall’imposta di bollo sugli atti indicati (in realtà solo quelli indicati nell’articolo 1 della tariffa, parte prima, del testo Unico delle imposte di registro nella misura percentuale del 30% rispetto a quanto percepito.
I comuni percepiranno anche il gettito prodotto dalle imposte ipotecaria e catastale nella misura del 30% eccetto quanto diremo in seguito.
Ai Comuni inoltre andrà la titolarità delle imposte incassate a titolo di irpef derivante dal possesso di redditi fondiari (escluso il reddito agrario) indicati nel 730 o nel modello Unico (quadro dei terreni e fabbricati).
Inoltre saranno anche titolari del gettito prodotto dalle imposte di registro e di bollo sui contratti di affitto e locazione. Inoltre potranno saranno titolari di eventuali tributi speciali catastali, tasse ipotecarie (questi ultimi due nella misura del 30%) e della famosa cedolare secca sugli affitti e le locazioni ma secondo determinate modalità che indicheremo in seguito e che in questa sede non interessano.
Il passaggio graduale al Federalismo Municipale
Il passaggio al Federalismo Municipale avverrà progressivamente ed in forma graduale e prevederà anche l’Istituzione di un Fondo sperimentale per il riequilibrio della durata di tre anni appunto istituito con il fine di riequilibrare eventuali squilibri che s potessero venire a creare tra le diverse regioni e a cui tutti comuni parteciperanno con la propria quota.
Il Fondo Sperimentale per il riequilibrio è qualcosa che si situa in una fase antecedente a quella che vede l’Istituzione del Fondo Perequativo e che avrà la funzione appunto di riequilibrare il gettito fiscale tra i Comuni tuttavia non in relazione al fabbisogno che i singoli Comuni produrranno in base all’esercizio della propria autonomia tributaria bensì in base a dei fabbisogni standard parametrati in base al numero dei residenti. Questo al fine di scongiurare il pericolo che il Fondo perequativo vada a tamponare la gestione non razionale o sconsiderata di singoli Comuni che potrebbero sentirsi tutelati dalla presenza di un Fondo “cuscinetto”.
Le modalità di contribuzione al Fondo Sperimentale
Il Ministero delle Finanze di concerto con i Comuni stabilirà le percentuali di alimentazione, contribuzione al Fondo ma anche quello di riattribuzione dei Fondi ai Comuni e che avverrà annualmente in base ad un timing predefinito.
Per quei Comuni che esercitano in forma associata le funzioni fondamentali, oppure per le isole è stato stabilito che anche in caso di mancato accordo saranno stabilite delle procedure di attribuzione di risorse differenziate, forfettizzate e semplificate, che garantiranno una quota non inferiore al 20% della dotazione del fondo al netto della quota del 30%.
I comuni potranno contare sul fatto che le variazioni annuali del gettito loro attribuito non potranno determinare la variazioni delle aliquote se non con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze e d’intesa con la Conferenza Stato- città ed autonomie locali
Comuni e Accertamento fiscale:
Si rafforza inoltre l’attività di accertamento tributario da parte dei comuni che come avrete sicuramente letto nei precedenti articoli attua una joint venture nella lotta all’evasione fiscale stabilendo che al comune viene dato il 30% del maggior gettito derivante dall’accatastamento degli immobili finora non dichiarati in catasto grazie anche alla possibilità di entrare e consultare l’anagrafe tributaria, l’anagrafe dei contratti di locazione su immobili siti nel suo comune.
Inoltre potranno avere visibilità anche degli elementi relativi al consumo di energia elettrica, di servizi idrici e del gas relativi agli immobili ubicati nel comune o dei soggetti che qui hanno il domicilio fiscale o che esercitano sul territorio la propria attività di lavoro autonomo o di impresa, anche di intesa con l’ANCI.
Imposta cedolare secca sugli affitti al 19%
Discorso a parte merita la imposta sostitutiva ai fini Irpef, delle addizionali, dell’imposta di registro e di bollo; una imposta cedolare secca sugli affitti e contratti di locazione inserita nell’articolo 7 dello schema del decreto legislativo facoltativa rispetto al regime ordinario di imposizione irpef per scaglioni di reddito anche se la misura ancora non è chiara ma ricompresa ad oggi tra il 19% ed il 20%, mentre sembrerebbe sfumato l’agevolazione fiscale o la detassazioen dei costi sostenuti dagli affittuari, per pareggiare il vantaggio fiscale raggiunto con i prorpietari di immobili.
Potete leggere l’approfondimento sulla nuova imposta cedolare secca
La cedolare secca sugli affitti dovrebbe valere il 19%, molto conveniente, da versare contestualmente al pagamento delle imposte sul reddito delle persone fisiche e quindi a giugno, da versare in acconto per il 2011 nella misura dell’85 per cento e del 95 per cento dal 2012, e del versamento a saldo della medesima cedolare, le cui modalità attendono un provvedimento ad hoc per la cedolare secca.
Come abbiamo detto si rivolgerà ai proprietari, o titolari del diritto reale di godimento, di unità immobiliari abitative locate ad uso abitativo può optare per il seguente regime.
Dal fronte dei contribuenti possiamo attenderci che i comuni, laddove non riescano a raggiungere gli obiettivi di budget annuali fissati interverranno, nei limiti di quanto stabilito, sulle addizionali comunali per questo è possibile che sulle vostre buste paga o in sede di dichiarazione dei redditi 730 o modello unico in futuro potreste assistere ad un aumento. Questo nei comuni meno virtuosi perchè c’è sempre da tendere ad una best practice che porterà come effettivamente è stato congeniato il federalimo ad un generale abbattimento della pressione fiscale.
Continua…con la nuova IMU o Imposta Municipale Unica