Avvisi di liquidazione per donazione assegni circolari per acquisto immobile camuffata da prestito tra familiari.
Gli avvisi di liquidazione e le sanzioni per il recupero dell’imposta sulle donazioni di denaro e beni in natura da una persona ad una altra persona, anche se non rientrante nel proprio nucleo familiare e dalla donataria utilizzati per l’acquisto di un bene immobile sono validi. (Ctp di Savona, sent. n. 24 del 2010 e 25 del 2010)
Pertanto la dichiarazione sostitutiva di atto notorio tra le parti avente in cui si indica che le parte hanno dato luogo ad un semplice prestito personale.
Infatti nel caso di acquisto di beni di ingente valore vi abbiamo più volte segnalato la possibilità di essere soggetti ad accertamento sulla base del redditometro o anche di ulteriori strumenti di controllo fiscale quale una semplice richiesta di informazioni, l’agenzia delle entrate può riprendere a tassazione la quota parte di reddito non giusiticata dal contribuenti sulla base dei propri flussi reddituali e dotazioni di capitali al momento dell’acquisto dell’immobile.
In questo caso l’ufficio aveva proprio inviato un questionario nel quale si chiedeva al contribuente di fornire documentazione ed evidenze per provare la reale disponibilità ad acquistare un immobile e che successivamente era stato il fidanzato a fornire i fondi necessari mediante assegni circolari di importo inferiore ai 12.500 euro.
L’ufficio emetteva quindi due avvisi di liquidazione con sanzioni relativi alle distinte donazioni liberalità, a cui le parti resistevano affermando che c’era un accordo tra le parti di prestarsi i fondi e quindi non doveva trattarsi di liberalità
Il giudice respingeva il ricorso delle parti in quanto non era stato fornito alcun accordo in sede di prima richiesta di informazioni e contraddittorio tra le parti.
Ciò non toglie che qualora l’accordo tra le parti vi sia ex ante si possa considerare un prestito e non una donazione, ma è da provare e ritengo che come fattispecie vada approfondita prima di portarla in giudizio.