Agevolazioni Prima Casa e Abitazioni di lusso: Accertamento del Fisco

La giurisprudenza ha recentemente ribadito un concetto legato alle agevolazioni fiscali prima casa che non sono dipendenti dall’età e dall’epoca in cui l’immobile è stato costruito.

Il Fisco, per il tramite dell’agenzia delle entrate ha infatti erogato delle sanzioni e degli interessi relativamente alla maggiore imposta di registro da versare ad un contribuente che aveva usufruito delle agevolazioni fiscali prima casa nell’anno di imposta 2001 ed avente ad oggetto le caratteristiche tecnico strutturali che rendevano l’immobile, casa, appartamento di lusso.

Nel corso dei precedenti post avevamo le condizioni che definivano chiaramente quando un immobile potesse essere considerato di lusso, ma ritengo sia molto utile creare un posto apposto che definisca in modo semplice quali sono gli immobili di lusso in modo che il contribuente abbia la possibilità già in fase di scelta della casa di sapere se potrà o no avere diritto ad un risparmio così sostanzioso di imposta.

Nella fattispecie l’immobile era stato costruito prima del DM del 2 agosto 1969, articolo 10, che identifica proprio quegli immobili che a partire da quella data saranno costruiti o sono in costruzione. La disputa quindi si basa proprio sull’interpretazione della data da cui far partire il disposto normativo o se far prevalere le caratteristiche che ha l’immobile indipendentemente dalla data di costruzione dell’immobile. L’Agenzia delle Entrate sosteneva che l’abitazione doveva essere considerata di lusso o non di lusso in base alle norme vigenti al momento della costruzione e non al momento coi dicente con la data di acquisto.

La Corte di cassazione, con la sentenza 17600/2010, ha accolto il ricorso sulla base delle seguenti considerazioni.

Riferimenti normativi

Stiamo sempre parlando delle agevolazioni fiscali sulla prima casa definite nel Testo Unico delle Imposte di Registro DPR 131/1986, alla tabella II bis, articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata.

Il Legislatore secondo i giudici di secondo ha inteso agevolare lo sviluppo di costruzioni di abitazioni non di lusso (consultate la guida fiscale agevolazioni prima casa) indipendentemente dal momento della costruzione anche se con licenza di costruzione rilasciata in data anteriore all’approvazione del DM in questo modo eliminando ogni riferimento alle varie modificazioni che poteva avere nel tempo l’evoluzione del concetto di abitazione di lusso che, come sappiamo, è in veloce evoluzione a causa del progresso che avviene anche nel settore delle costruzioni.

Pensate solo ora alle differenze che posseggono gli immobili costruiti secondo le norme sul risparmio energetico e che permettono di ottenere delle vantaggiose agevolazioni fiscali.

Nel DM del 1969 per questo potrete trovare i requisiti che potete leggere per sapere se l’abitazione è di lusso in modo da identificare quelle caratteristiche tecniche e costruttivo che differenziano gli immobili di lusso da quelli non di lusso.

Per il futuro quindi sarà necessario fare riferimento ai fini delle agevolazioni fiscali prima casa alla normativa degli immobili e delle abitazioni non di lusso vigenti al momento dell’acquisto e non a quello della data di costruzione dell’immobile.

Più avanti vi segnaleremo eventuali articoli che possono essere interessanti e riguardanti il tema delle agevolazioni prima casa.

Detrazione fiscale sugli interessi passivi mutuo casa e abitazione principale

Calcolo della imposta di registro con la guida fiscale

Intanto vi segnaliamo anche le guide fiscali agli immobili e alla casa con particolare riferimento alle locazioni, alle compravendite immobiliari e alle agevolazioni fiscali sul risparmio energetico.

Vendita prima dei 5 anni nei casi di separazione o divorzio

Come vedete nell’articolo di approfondimento non si verifica recupero a tassazione dell’imposta di registro non versata nei casi di separazione o divorzio tra coniugi qualora questa sia conseguenza del riassetto patrimoniale tra i coniugi.

http://www.tasse-fisco.com/famiglia-e-matrimonio/vendita-prima-casa-divorzio-separazione-rivendita-esenzione-5-anni/42500/

Chiarimenti Utili sulle caratteristiche delle abitazioni di lusso

Ogni caratteristica spra citata deve essere ulteriormente oggetto di approfondimento. basti pensare alla superficie di 240 mq oggetto di diverse sentenze.

Chiarimenti superficie di lusso

La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 17470 dello scorso 28 giugno 2019, ha stabilito che, per il calcolo previsto dall’articolo 6, del decreto n. 1072/1969 del ministero dei Lavori pubblici che trovate in calce all’articolo e che descrive i requisiti e le caratteristiche specifiche che un immobile , una casa o una nità locale devono avere per rientrare nella definizione di abitazione di lusso, non devono essere considerati dal dato quantitativo globale della superficie dell’immobile indicata nell’atto di acquisto solo balconi, terrazze, cantine, soffitte, scale e posto macchina, e non l’intera superficie non calpestabile, come quella afferente a mura perimetrali e divisorie.

Nell’ordinanza l’Agenzia delle entrate aveva accertato e rettificato imposta di registro agevolata sull’acqsuito della prima casa, per superamento del limite di 240 mq, normativamente previsto, di superficie utile dell’immobile.
L’Agenzia delle entrate andava fino in Cassazione, assumendo contestando la violazione dell’articolo 5 del Dm 2 agosto 1969, richiamato nell’articolo 1, nota II bis della Tariffa parte I, allegata al Dpr n. 131/1986, in relazione all’articolo 360 n. 3 del codice di rito civile.

La Corte di cassazione fa richiamo al principio secondo cui, in tema di imposte di registro, ipotecarie o catastali, per stabilire se un’abitazione sia di lusso la sua superficie deve essere rettificata della superficie di balconi, terrazze, cantine, soffitte, scale e posto macchina.

Non possono, continua la Cassazione, invece, applicarsi i criteri di cui al Dm Lavori pubblici 10 maggio 1977, n. 801, richiamato dall’articolo 51 della legge n. 47/1985, le cui previsioni, relative ad agevolazioni o benefici fiscali, non sono suscettibili di un’interpretazione che ne ampli la sfera applicativa. L’articolo 6 Dm 2 agosto 1969, n. 1072 va interpretato nel senso di dover escludere dal dato quantitativo globale della superficie dell’immobile indicata nell’atto di acquisto, comprendente muri perimetrali e divisori, solo le superfici menzionate sopra e non l’intera superficie non calpestabile.

2 Commenti

  1. Se non è accatastata singolarmente direi di no anche se ammetto come fattispecie è piuttosto singolare e non credo sia stata al momento oggetto di chiarimenti di prassi o vi sia giurisprudenza in tal senso che possa venirci in soccorso nel caso specifico.

  2. salve
    sono proprietaria di un immobile come abitazione principale…una parte, di sole 2 stanze e’ adibita ad affittacamere non professionale ( regolarmente aperta con SCIA) in vendita sui portali online anche per una sola notte. devo pagare L’IMU?
    grazie in anticipo

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