Agevolazioni prima casa e Mancato trasferimento della residenza: registro e cause di forza maggiore

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casa coniugeIn caso di ripresa a tassazione e cartelle di pagamento per l’imposta di registro, nel caso di acquisti che hanno goduto dell’agevolazione prima casa e se avete dimenticato di trasferire la residenza entro 18 mesi dalla stipula dell’atto, vi presentiamo un vademecum ed una guida fiscale per sapere quali sono le cause di forza maggiore a cui potete appellarvi in giudizio per contestare le sanzioni.

Quali sono le cause di forza maggiore

Le cause di forza maggiore devono essere oggettive e reali, imprevedibili al momento dell’accadimento e nel periodo antecedente al fatto, ed inevitabili. Il mancato trasferimento della residenza nei tempi prestabiliti è solo una delle cause di decadenza delle agevolazioni prima casa.

Quali sono le cause di forza maggiore per la decadenza prima casa

Finora sono stati riconosciuti dal giudice tributario le seguenti cause di forza maggiore:

  • terremoto
  • fallimento dell’impresa costruttrice della prima casa
  • impossibilità di disporre dell’abitazione per cause non imputabili alla propria volontà o se si prova che si è fatto tutto il possibile per disporre della casa
  • mancata riconsegna da parte dell’inquilino locatario
  • esproprio della casa
  • revoca del trasferimento della sede di lavoro (agganciato ad un dei presupposti secondari per fruire dell’agevolazione e basato sul comune di svolgimento della propria attività)

Importante è provare che si è agito (in maniera fattuale) per entrare nella disponibilità della casa.

Ultimamente è uscita una sentenza in merito alla mancata comunicazione all’anagrafe del cambio di residenza di due ragazzi ex fidanzati. Se siete fidanzati e non sposati attenzione al cambio della residenza, infatti non si può provare il mancato trasferimento della residenza a seguito di rottura del fidanzamento come causa di impedimento e quindi esimente del mancato adempimento dall’obbligo (cfr sentenza n. 13/9/10 della Ctr di Trieste affermando che “i problemi relazionali con il comproprietario non possono certo qualificarsi come causa di forza maggiore, cioè come un evento imprevisto, imprevedibile e inevitabile verificatosi successivamente all’acquisto, che abbia reso impossibile l’avveramento, nel termine di legge, della condizione di cui alla lettera a) della nota II bis dell’art. 1 della Tariffa, parte I allegata al DPR 131/86 e cioè il trasferimento nel Comune ove era ubicato l’immobile”.

Ricordiamo gli adempimenti richiesti per godere dell’agevolazione prima casa come il cambio di residenza sono anche contenuti nella Tariffa, parte I, allegata al Dpr 131/1986, punto 1, lettera a), della nota II-bis all’articolo 1.

Potrebbe sembra un elemento non rilevante ai non addetti ai lavori ma si deve pur ricordare che la formale iscrizione all’anagrafe del Comune ove è ubicato l’immobile prevale rispetto all’elemento oggettivo della permanenza e dell’utilizzo, sulla scorta della consolidata interpretazione della giurisprudenza di legittimità, (Cassazione, sentenza n. 9949/2008).

Un altro elemento da prendere in considerazione è che la norma è di natura agevolativa speciale e come tale la sua interpretazione è ancora più stringente rispetto a quelle ordinarie.

Mancato termine dei lavori di ristrutturazione sulla prima casa

La mancata esecuzione dei lavori di ristrutturazione non è causa di forza maggiore in quanto non limita il potere da parte del contribuente di trasferire la propria residenza, anche se temporaneamente, nel comune dove è ubicato l’immobile acquisito godendo dei benefici della prima casa che prevedono un termine di 18 mesi. Se i lavori non sono stati terminati, vi consiglio quindi di risiedere nel comune, magari da amici, o in affitto e di fa riprovare il trasferimento della residenza con i vigili urbani deputati al controllo, pena la decadenza del beneficio e l’applicazione dell’imposta ordinaria del 7% più sanzioni del 30% ed interessi giornalieri. Questo è quanto deciso nella sentenza 13800 del 9 giugno 2010.

Vi invitiamo a leggere gli articoli linkati nel testo che sono un vero vademecum fiscale per l’acquisto con agevolazioni prima casa e per conoscere come applicare le imposte di registro sull’acquisto della prima casa.

La separazione non è causa di forza maggiore

La Corte di cassazione ha chiarito (Cass. 12069/10, Cass. 24575/10, Cass. 20698/11, Cass. 5480/13 e, in precedenza, Cass. 4321/09) che nel caso di vendita prima dei cinque anni di una casa acquistata con i benefici fiscali  a causa di separazione legale o consensuale non costituisce una causa astrattamente idonea ad impedire la decadenza da tali benefici in quanto le cause devono essere oggettive, imprevedibili ed inevitabili.

Militari e appartenenti alle forze dell’Ordine: non decadono dalla prima casa

Il legislatore ha previsto delle cause esimenti per coloro che prestano servizio per le forze dell’ordine come polizia o forze armate che consistono nell’esenzione dalla condizione di avere la residenza o trasferirla entro diciotto mesi nello stesso  comune dove è ubicato l’immobile. Nel caso però in cui sia stata acquistata la casa con la moglie in comproprietà o con il coniuge che non lavora presso le forze dell’ordine il coniuge deve averla o trasferirla entro i 18 mesi dalla stipula dell’atto.

Proprio l’agenzia delle entrate al caso in cui un poliziotto ha acquistato un’abitazione “prima casa” con la moglie che non poteva trasferire la residenza che ai fini della fruizione dell’agevolazione fiscale, gli appartenenti alle forze di polizia e alle forze armate sono esonerati dalla necessità di avere la residenza (o di trasferirla entro diciotto mesi) nel comune ove è ubicato l’immobile. Tuttavia, in caso di acquisto in comproprietà con il coniuge (non appartenente a forze armate o di polizia), quest’ultimo è tenuto ad avere la residenza (o a stabilirla entro 18 mesi dalla conclusione dell’atto di compravendita) nel territorio del comune in cui è situato l’immobile (articolo 1, tariffa parte I, nota II-bis, Dpr 131/1986). In caso contrario, è prevista la decadenza pro quota dai benefici di legge. La ratio risiede chiaramente nel fatto visto sopra ossia che si da per scontato che moglie e marito vivono nello stesso comune e anche sotto lo stesso tetto altrimenti non sarebbe definibile come matrimonio (anche se al giorno d’oggi si può essere portati a vivere in città diverse per brevi periodi causati proprio da esigenze di lavoro).

Potete comunque approfondire quali forze armate e quali i requisiti richiesti leggendo l’articolo dedicato proprio alle agevolazioni fiscali prima casa nel caso di dipendenti delle forze armate.

Anche nel caso della detrazione fiscale Irpef sugli interessi pagati sul mutuo contratto per l’acquisto dell’abitazione principale viene prevista la condizione esimente alla decadenza nel caso di dipendenti delle forze armate e di polizia che sono costretti a cambiare il comune di residenza. Nel seguito l’articolo di approfondimento gratuito

http://www.tasse-fisco.com/interessi-sui-mutui/detrazione-mutuo-seconda-casa-diversa-abitazione-principale-residenza/43992/

Attenzione: la causa di forza maggiore

Finalmente un giudice esce dagli schemi e afferma un principio a mio avviso di assoluta logica, che risiede nel fatto di applicare a tutte le cause di decadenza il principio della causa di forza maggiore indipendentemente dalla causa.

Nella fattispecie nella sentenza 10 febbraio 2016, n. 2616, della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione si afferma che “Qualora sia riconosciuta all’acquirente l’agevolazione prima casa, a condizione che egli stabilisca la propria residenza nel territorio del Comune dove si trova l’immobile acquistato nei diciotto mesi successivi all’acquisto, il trasferimento è onere che conforma un potere dell’acquirente e che va esercitato nel suindicato termine a pena di decadenza, sul decorso della quale nessuna rilevanza va riconosciuta ad impedimenti sopravvenuti, anche se non imputabili all’acquirente”. Questo principio seppur in controtendenza è molto importante perché può essere applicata a qualsiasi causa.

Prescrizione Accertamento o cartelle di pagamento sulle agevolazioni prima casa

Alla prescrizione delle azioni di accertamento riguardante i termini entro cui agenzia delle entrate deve procedere all’accertamento riguardante la presenza o il mancato rispetto dei requisiti per la fruizione del beneficio fiscale sulla prima casa. Prescrizione Accertamento sui benefici prima casa.

Novità 2021: cosa cambia

Il Decreto Sostegni BIS 2021 introduce alcune importanti novità per agevolare l’acquisto di case da parte dei “giovani” con iniziative di tipo fiscale, economico e finanziario. Nella sostanza abbiamo i seguenti interventi: 1) totale esenzione della tassazione indiretta prevista al momento dell’acquisto di casa ai fini delle imposte di registri, ipotecarie e catastali, 2) sia la possibilità di accesso prioritario al fondo di garanzia per la prima casa istituito dalla legge n. 147/2013, 3) possibilità di beneficiare di un credito di imposta speciale a valere sulle imposte o tasse dovute sugli atti successivi e infine 4) esenzione dall’imposta sui mutui o finanziamenti contratti per l’acquisto della prima casa ma anche nel caso della costruzione o la ristrutturazione. In calce a questo articolo il link al BONUS Casa Under 36.

Aggiornamento Novembre 2011:
Per evitare le sanzioni è possibile prima dei 18 mesi presentare un’istanza di interpello per rinunciare alle agevolazioni in caso di impossibilità a trasferire la residenza con pagamento dell’imposta differenziale e degli interessi legali, ma senza pagare le sanzioni, leggi l’articolo di approfondimento qui sotto.

Categorie catastali e fiscali degli Immobili

Vi segnalo inoltre l’articolo dedicate alle altre cause di decadenza delle agevolazioni prima casa.

Rinuncia alle agevolazioni per evitare le sanzioni

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