Leasing: la garanzia del consumatore

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Last Updated on 26 Marzo 2024

Le garanzie poste a tutela dei soggetti che stipulano contratti di compravendita, locazione finanziaria o leasing (ad esempio leasing di auto e macchine in leasing) sono contenuti sia desumibili sia all’interno delle disposizioni codicistiche (1519-bis al 1519-nonies) sia all’interno di specifiche disposizioni di legge come il caso del D.Lgs. n.24 del 2002 che recepisce e attua direttiva comunitaria 1999/44.

A tal proposito, sono stati introdotti nel testo normativo del Codice Civile gli articoli dal 1519-bis al 1519-nonies, disciplinanti il principio di conformità dei beni, il suo ambito applicativo, nonché gli obblighi del venditore e i diritti dell’acquirente.

L’ambito di applicazione del contratto di locazione finanziaria

L’art.1519-bis del Codice Civile, definisce l’ambito di applicazione delle norme poste a tutela dei consumatori:

  • contratti di vendita e garanzie concernenti i beni di consumo;
  • contratti di permuta e di somministrazione;
  • contratti di appalto e di opera;
  • a tutti gli altri contratti comunque finalizzati alla fornitura di beni di consumo.

Rimangono invece esclusi i contratti di vendita di beni di consumo ed i contratti ad essi equiparati, in relazione ai quali la consegna al consumatore sia avvenuta prima dell’entrata in vigore del citato decreto legislativo (Il D.Lgs n.24 del 2002 entra in vigore il 23 marzo 2002).

Gli obblighi del venditore

L’obbligo posto a carico del venditore è la consegna di beni conformi al contratto di vendita nei modi e nei tempo stabiliti all’interno del contratto, pur sé la normativa si limita a fornire solo una semplice “presunzione di conformità” del bene consegnato, allorquando lo stesso rispetti contestualmente i seguenti requisiti:

  • sia idoneo all’uso abituale dei beni dello stesso tipo;
  • sia conforme alla descrizione fatta dal venditore e possieda le qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello;
  • garantisca le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo e presenti la qualità che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, considerata sia la natura del bene che, eventualmente, le dichiarazioni sulle sue caratteristiche specifiche pubblicizzate sull’etichettatura o, in alternativa, dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante;
  • sia altresì idoneo all’uso particolare voluto dal consumatore (come portato a conoscenza dello stesso al momento della conclusione del contratto e da questi accettato, anche per fatti concludenti).

In caso di mancato rispetto dei requisiti sopra indicati il venditore si esporrà alle responsabilità contrattuali ex art.1519-ter del Codice Civile.

Il consumatore che riscontri un difetto di conformità del bene, secondo quanto stabilito nell’articolo 1519-quarter del Codice Civile, ha diritto, alternativamente:

  • al ripristino, senza spese, della conformità del bene, mediante riparazione o sostituzione dello stesso;
  • ad una adeguata riduzione del prezzo;
  • alla risoluzione del contratto, ove ricorra una delle seguenti situazioni : a) la riparazione e la sostituzione risultino impossibili o eccessivamente onerose; b) il venditore non abbia provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro un congruo termine; c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata, abbia arrecato notevoli inconvenienti al consumatore.

Il venditore inoltre sarà responsabile per qualsiasi difetto di conformità, esistente al momento della consegna del bene, che si manifesti entro il termine di due anni dalla consegna del bene stesso e fatto valere dal consumatore nei confronti del venditore entro due mesi della venuta a conoscenza. Non sarà necessario denunciare il venditore quanto portarlo a conoscenza dell’esistenza di tali difformità con strumenti idonei atti allo scopo. Il termine di due mesi è fissato al fine di garantire la buona fede del venditore per difetti non dolosamente occultati e non riconosciuti (pur se riconoscibili) dal venditore; in ogni caso l’azione si prescrive dopo 26 mesi dalla consegna del bene.

Infine il venditore, nel caso sia chiamato a rispondere nei confronti del consumatore di un difetto di conformità imputabile ad un qualsiasi altro soggetto coinvolto nel rapporto di vendita (intermediario, venditore a monte, ecc), avrà diritto di regresso, salvo patto contrario o rinuncia, nei confronti di tale altro soggetto considerato responsabile effettivo del difetto.

Gli obblighi del compratore nella compravendita

Il principale ed unico obbligo a carico del compratore consiste nel pagamento del prezzo secondo le modalità stabilite all’interno del contratto e che fa acquisire al terzo il diritto reale, ossia la proprietà del bene nel caso di compravendita con efficacia erga omnes. Tale disposizione permette in caso eventuale doppia vendita avente ad oggetto lo stesso bene di rendere opponibile al secondo successiva compratore la trascrizione anteriore del contratto. Sarà soccombente pertanto chi non abbia tempestivamente provveduto alla trascrizione dell’atto nei pubblici registri.

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3 Commenti

  1. Gentili Signori,
    sono un libero professionista ed ho attivato un contratto di locazione finanziaria per 2 computer Apple, per la durata di 30 mesi; dopo 5 mesi dall’avvio del contratto uno dei 2 computer non si accende più.
    Comunicata l’anomalia alla Società di Leasing mi è stato detto che non ho una assicurazione e quindi devo sostenere le spese relative al ripristino, la stessa cosa è sostenuta dall’Apple Store dove mi si dice che avendo solo una assicurazione per furto ed incendio, devo sostenere a mio carico le spese di riparazione.
    Personalmente ritengo che il difetto sia da imputare al fabbricante e quindi oggetto di garanzia. Come posso fare valere i miei diritti?

  2. Immagino sia una spesa per la gestione del trasferimento della banca ma provi a chiedere alla società di leasing per avere conferma. Dovrebbe riprendere il testo del contratto che ha firmato e vedere dove sono i riferimenti.

  3. Buongiorno , sono un artigiano al quale è stato proposto da un rappresentante un leasing per acquisto di materiale ad interessi zero;accettai e firmai il contratto. Nel mese di agosto causa cambio conto corrente la rata è stata ripresentata alla mia nuova banca ed è stata pagata ; nel mese di settembre mi trovai l’importo da pagare più 60,00 € di spese extra . Vorrei sapere a chi rivolgermi e come ,se possibile ,recuperare la somma extra versata visto che non ci sono rate inevase . Grazie

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