Incentivi Auto Diesel o Benzina 2021: quando si può richiederli

Gli incentivi si applicano anche alle auto diesel e a benzina e non solo quelle elettriche. Si applicano anche non solo alle auto nuove ma è previsto anche un incentivo per le auto usate purchè vi sia un miglioramento della della classe di emissione. Per le usate trovate l’articolo in calce a  questo. Come funziona l’incentivo per l’acquisto delle auto, quanto vale e come fare per prenderlo e fino a quando vale. Vedremo i requisiti richiesti e le condizioni da rispettare per accedere al beneficio economico introdotto dal DL Rilancio n. 34 del 2020 convertito in legge il 16 luglio scorso.

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Vedremo anche come l’incentivo funziona anche per l’acquisto di auto usate o di seconda mano anche se la misura dell’incentivo ed i requisiti richiesti per accedere al beneficio economico variano sensibilmente.

Con la conversione in legge del DL Rilancio viene incrementato il fondo per l’acquisto di autoveicoli a basse emissioni di CO2 g/km) fino a 60 g/km.

Incentivi acquisto auto senza rottamazione 

Nel caso di acquisti senza rottamazione il contributo è pari a 1.000 euro laddove si proceda a comprare un’autovettura elettrica o ibrida e passa a 750 euro nel caso di acquisto di veicoli con qualsiasi alimentazione, con emissioni da 61 fino a 110 g/KM di CO2, anche in questi casi a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 1.000 euro.

Gli sconti sono concessi solo se anche il venditore vi concede uno sconto 

Il bonus per l’acquisto di auto diesel o a benzina non scatta per veicoli il cui prezzo finale sia maggiore di 40 mila euro.

Incentivi Per Auto Diesel e Benzina

Si può prendere l’incentivo auto anche per prendere un’autovettura disel o a benzina o con qualsiasi alimentazione di carburante purchè rispetti la soglia di emissioni inquinanti di 110 g/Km CO2, che siano omologati in una classe non inferiore ad Euro 6 di ultima generazione e abbiano un prezzo inferiore a 40.000 euro.

Per i veicoli elettrici ed ibridi invece, con emissioni di CO2 comprese tra 0 e 60 g/km, il contributo è riconosciuto per gli autoveicoli che abbiano un prezzo inferiore a quello previsto dal comma 1031 della legge di bilancio 2019, quindi inferiore a 50.000 euro.

Il comma 1-quinquies rinvia per l’attuazione alle disposizioni dei commi 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037 e 1038 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.145.

Il comma 1-sexies prevede un’agevolazione fiscale sul trasferimento di proprietà dei veicoli, nel caso di acquisto di un veicolo usato di classe almeno Euro 6 con rottamazione di un veicolo usato più inquinante. In dettaglio si prevede il pagamento del 60 per cento degli oneri fiscali sul trasferimento di proprietà del veicolo acquistato per le persone fisiche che tra il 1 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020 rottamino un veicolo usato omologato nelle classi da Euro 0 a Euro 3, con un veicolo usato omologato in una classe non inferiore a Euro 6 o con emissioni di CO2 inferiori o uguali a 60 g/km.

Il comma 1-septies prevede un ulteriore incentivo di 750 euro per le persone fisiche che rottamino un secondo veicolo di categoria M1 rientrante tra quelli previsti dal comma 1032, da sommare ai 1.500 euro già attribuiti al primo veicolo, contestualmente all’acquisto di un veicolo con emissioni di CO2 comprese tra 0 e 110 g/km. In alternativa si consente di utilizzare l’incentivo in forma di credito di imposta entro tre annualità per l’acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile.

>>> Definizione veicoli Categoria M1

Si stabilisce che con decreto ministeriale siano individuate le modalità per assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al presente comma.

La RT, riferita al testo originario, afferma che l’incremento delle risorse in favore del fondo per l’acquisto di autoveicoli a basse emissioni di CO2 g/km è destinato alla concessione di contributi in favore di chi acquista, anche in locazione finanziaria e immatricola in Italia, dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica, con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 50.000 euro IVA esclusa.

Cosa cambia dopo la conversione in Legge del Decreto Rilancio 2020

Viene previsto un incremento del fondo per l’acquisto di autoveicoli a basse emissioni di Co2 g/km e sono introdotti nuovi contributi a favore di persone fisiche e giuridiche che, dal 1° agosto al 31 dicembre 2020 e che potranno beneficiare oltre che agli incentivi di cui sopra anche potranno procedere all’acquisto dal 1° luglio e il 31 dicembre 2020 con la rottamazione di un veicolo usato omologato in una delle classi da Euro 0 a Euro 3, di un nuovo veicolo usato di classe non inferiore a Euro 6 o con emissioni di CO2 non superiori a 60 g/km beneficiando di uno sconto del 60% sul passaggio di prorpietà e più precisamente sulle tasse previste nel passaggio.

Incentivi Rottamazione veicolo

Altra novità riguarda le persone fisiche che, contestualmente all’acquisto di un veicolo con emissioni di CO2 comprese tra 0 e 110 g/km, provvedono alla rottamazione di un secondo veicolo: ai 1.500 euro già spettanti per il primo veicolo, si somma un ulteriore incentivo di 750 euro che, in alternativa, può essere utilizzato sotto forma di credito d’imposta entro tre annualità per acquistare monopattini elettrici, biciclette, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile.

l fondo era stato istituito dall’articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, inizialmente fissato in 100 milioni e oggi esteso a 300 milioni proprio per le tensioni che si stanno avendo sul settore delle auto per via della pandemia. Nel corso dell’esame del provvedimento alla Camera dei deputati sono stati inseriti i commi da 1-bis a 1-novies che prevedono nuovi contributi per l’acquisto degli autoveicoli.

Questi incentivi si vanno ad aggiungere a quelli previsti dall’ecobonus, disciplinato dal comma 1031 della legge di bilancio 2019.

Primo chiarimento è che sono cumulabili al ricorrere di determinate condizioni.

Contributi per acquisti sulle auto

Il primo incentivo abbiamo detto che trattasi del vecchio ecobonus per l’acquisto delle auto ibride ed elettriche o che comunque rispettano determinati requisti di emissione che dovrete richiedere al concessionario in quanto possono variare da auto ad auto.

Il secondo nuovo incentivo prevede il riconoscimento in caso di acquisto di una macchina con o senza rottamazione un autoveicolo nuovo di categoria M1. Il bonus ha le seguenti caratteristiche:

Il beneficio vale sia se l’acquisto sia effettuato da persone fisiche, lavoratori autonomi o anche dalle società che acquistano auto aziendali.

Gli acquisti potranno essere effettuati dal 1 agosto 2020 al 31 dicembre 2020.

Il beneficio vale anche nel caso di acquisto di autovetture in leasing o in locazione finanziaria.

Sconto anche per i veicoli che hanno oltre 10 anni

Viene prevista espressamente la cumulabilità del contributo con quello del vecchio ecobonus per cui parlaimo dir risparmi che potranno aggirarsi anche intorno a 3 mila o 4 mila euro complessivi per ciascun veicolo. Il comma 1-quater infatti prevede proprio la cumulabilità del nuovo contributo con l’ecobonus del comma 1031 citato.

Nel caso di rottamazione di un analogo veicolo immatricolato in data anteriore al 1 gennaio 2010 o che nel periodo di vigenza dell’agevolazione superi i dieci anni di anzianità dalla data di immatricolazione il bonus sarà pari a:

  1. 2.000 euro nel caso di acquisto di veicoli elettrici ed ibridi
  2. 1.500 euro per l’acquisto di veicoli con qualsiasi alimentazione con emissioni da 61 fino a 110 g/KM di CO2; in entrambi i casi il contributo è condizionato ad uno sconto da parte del venditore pari ad almeno 2.000 euro;

Incremento Incentivi auto con Decreto di Agosto 2020

L’articolo 74  del Decreto di agosto n. 104 del 2020 disciplina un nuovo Incremento del fondo per l’acquisto di autoveicoli a basse emissioni secondo gli schemi che trovate nel seguito. L’entità del contributo dipende dalla classe di emissione di Co2 g/km. L’incentivo si intende pe tutti gli acquisti effettuata dopo l’entrata in vigore del Decreto del 15/08/2020

1. All’articolo 44 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la tabella di cui al comma 1-bis, lettera a), e’ sostituita dalla seguente:

               =====================================
                |  Co2 g/Km   |  Contributo (euro)  |
                +=============+=====================+
                |0-20         |2.000                |
                +-------------+---------------------+
                |21-60        |2.000                |
                +-------------+---------------------+
                |61-90        |1.750                |
                +-------------+---------------------+
                |91-110       |1.500                |
                +-------------+---------------------+

b) la tabella di cui al comma 1-bis, lettera b), e’ sostituita
dalla seguente:

               =====================================
                |  Co2 g/Km   |  Contributo (euro)  |
                +=============+=====================+
                |0-20         |1.000                |
                +-------------+---------------------+
                |21-60        |1.000                |
                +-------------+---------------------+
                |61-90        |1.000                |
                +-------------+---------------------+
                |91-110       |750                  |
                +-------------+---------------------+

c) al comma 1-sexies sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:

«Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono individuate le modalita’ attuative del presente comma nel limite complessivo di spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2020.»;

d) al comma 1-septies, le parole «hanno diritto a un ulteriore incentivo di 750 euro, da sommare ai 1.500 euro gia’ attribuiti al primo veicolo o, in alternativa, da utilizzare in forma di credito di imposta entro tre annualita’ per l’acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilita’ elettrica in condivisione o sostenibile» sono sostituite dalle seguenti: «hanno diritto, nei limiti delle risorse disponibili, a un credito di imposta del valore di 750 euro, da utilizzare entro tre annualita’ per l’acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilita’ elettrica in condivisione o sostenibile, nel limite complessivo di spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2020. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono individuate le modalita’ attuative del presente comma anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo.»;

e) Al comma 1-octies le parole: «quale limite di spesa da destinare esclusivamente all’attuazione dei commi da 1-bis a 1-septies del presente articolo. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalita’ per assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al presente comma» sono sostituite dalle seguenti:

«quale limite di spesa da destinare esclusivamente all’attuazione del comma 1-bis del presente articolo.».

2. Il fondo di cui all’articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e’ rifinanziato di 400 milioni di euro per l’anno 2020, di cui 300 milioni di euro quale limite di spesa da destinare esclusivamente all’attuazione delle previsioni di cui all’articolo 44, comma 1-bis, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificate dal comma 1 del presente articolo, secondo la seguente ripartizione:

a) euro 50 milioni riservati per i contributi aggiuntivi all’acquisto di autoveicoli compresi nelle fasce 0-20 g/km Co2 e 21-60 g/km Co2 di cui alle lettere a) e b) del comma 1-bis dell’articolo 44 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

b) euro 150 milioni riservati per i contributi all’acquisto di autoveicoli compresi nella fascia 61-90 g/km Co2, acquistati a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto;

c) euro 100 milioni riservati per i contributi all’acquisto di autoveicoli compresi nella fascia 91-110 g/km Co2, acquistati a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto.

3. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e’ istituito un fondo, con una dotazione di 90 milioni di euro per l’anno 2020, finalizzato all’erogazione di contributi per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici effettuata da persone fisiche nell’esercizio di attivita’ di impresa, arti e professioni, nonche’ da soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle societa’ (IRES). Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalita’ di applicazione e di fruizione del contributo. Il contributo di cui al presente comma non e’ cumulabile con altre agevolazioni previste per la medesima spesa.

4. Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, ai fini di cui al comma 107 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, l’acquisto o il noleggio di veicoli alimentati ad energia elettrica, ibrida o a idrogeno, non e’ soggetto ai limiti di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 500 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede ai sensi dell’articolo 114.

>>> Definizione veicoli Categoria M1

Riferimenti normativi

Articolo 44 Decreto legge n. 34 del 2020 

Articolo 74 Decreto di agosto n. 104 del 2020

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