Nel presente articolo rispondo alla domanda sulla deducibilità Ires, Irap e detrazione Iva delle auto in uso esclusivo aziendale o data in uso promiscuo al dipendente in caso di acquisto sull’acquisto o leasing, materia questa molto con piccole sfumature e differenze di trattamento oltrechè di novità introdotte dal legislatore.
Quali sono le autovetture ad usco esclusivo aziendale: le auto strumentali
Per l’individuazione sarà necessario capire se rispettano i principi di strumentalità e di inerenza. Prima di tutto potete verificare quali sono autovetture e quali autocarri servendovi del precedente articolo pubblicato nella categoria fisco e auto dove si fa rifermento alle modalità per distinguere tra auto e autovetture. Gli autocarri va da se che sono considerate come auto strumentali e pertanto il giudizio sula loro deducibilità sarà più immediato. forse per questo che spesso si cerca di immatricolare SUV come autocarri e poi vedremo anche il perchè.
Nel caso invece di auto non considerate strumentali e per le quali non è previsto un utilizzo esclusivo in azienda avremo un diverso trattamento facendo una distinzione se sono assegnate per la maggior parte del periodo di imposta al dipendente oppure no. Principio guida è che ciò che è tassato in busta paga come fringe benefit per l’impresa, è deducibile per la parte corrispondente al 100%, mentre per la parte eccedente saranno deducibili al 40%.
Lato Imprese
L’assegnazione dell’auto aziendale a dipendenti ad uso promiscuo o anche per finalità personali dopo l’orario di lavoro è uno strumento molto diffuso tra le aziende italiane ed è un fenomeno anche incentivato fiscalmente dal legislatore che differisce dal regime di deducibilità previsto dagli autocarri e vediamo come.
Al fine di ottenere il massimo della deducibilità possibile per l’azienda in capo all’azienda è necessario dare l’auto in uso promiscuo al dipendente per la maggior parte del periodo di imposta in cui egli presta servizio per l’azienda. In questo modo l’articolo 164 del TUIR permette di dedurre i costi sostenuti per la gestione, la manutenzione e l’acquisto nella misura del 90% ai fini Ires. Se per esempio acquistiamo un’auto per 10.000, il 27,5% di 9.000 sarà il nostro effettivo risparmio ai fini Ires derivante dall’acquisto pertanto il costo iniziale di 10.000 si abbasserà notevolmente.
Ai fini Irap l’assegnazione è indeducibile in quanto assimilata a spese per il personale dipendente e pertanto resta indeducibile, mentre laddove sia considerata come un mezzo strumentale (ex autocarro) lo sarebbe al 100%.
Lato del dipendente
Sul versante della tassazione al dipendente dovrà essere applicata una tassazione pari l’utilizzo privato del mezzo, ossia il cosiddetto fringe benefit soggetto a tassazione in busta paga, e pari al valore normale attribuito all’utilizzo del mezzo e che potrà avvenire o mediante la tassazione in busta paga o mediante l’emissione da parte della società di una fattura del costo per l’utilizzo più l’iva al 20%.
Calcolo del Fringe Benefit
Il fringe benefit è visto come il corrispettivo a fronte dell’utilizzo privato del mezzo e che è pari convenzionalmente al 30% del costo desunto dalle tabella Aci sulla base di una percorrenza convenzionale annua pari a 15.000 chilometri per intenderci è come se il legislatore fiscale stabilisse convenzionalmente l’utilizzo privato del mezzo in 4.500 km annui.
A fronte dell’assegnazione del mezzo tuttavia secondo il principio di omnicomprensività del reddito da lavoro dipendente, anche l’auto aziendale è un benefit che deve trovare spazio nella busta paga in base al valore normale attribuito secondo il computo (che potete calcolare secondo le modalità indicate nell’articolo dedicato al calcolo tassazione in busta paga del benefit per l’auto assegnata al dipendente).
Nei costi di gestione devono ricomprendersi anche le quote di ammortamento annue dell’auto in caso di acquisto o i canoni di noleggio o anche quello dei canoni di leasing. In quest’ultimo caso, ossia laddove vi sia un contratto di leasing alla base, per la deduzione dei costi sarà necessario che abbia una durata non inferiore ai 48 mesi.
Per i leasing, la deduzione (al 90% o al 40%) richiede inoltre che il contratto abbia una durata almeno di 48 mesi.
Sintetizzando il regime di detrazione Iva al 40% si applica per le fattispecie che prevedono in caso di autovettura data in uso promiscuo al dipendente la tassazione del fringe benefit in busta paga mentre qualora sia prevista l’emissione di una fattura da parte dell’azienda per l’utilizzo privato dell’auto allora la detrazione dell’Iva sarà del 100%. Questo è il principio che deve animare ogni prob,ematica relativa al regime di tassazione degli autoveicoli.
La stessa cosa tuttavia vedremo non vale per gli amministratori ed i collaboratori coordinati e continuativi che prevedono un diverso regime di deducibilità del costo (al 40%) e di detrazione dell’Iva (al 40%).
Mi vengono in mente poi le auto di servizio, chiamiamole così, ossia quelle auto che sono a disposizione dell’azienda per servizi, traporti, giri ma per cui non è possibile dimostrare un utilizzo privato di un dipendente o esclusivo per l’azienda allora l’iva sarà detraibile al 40%.
Come assegnare l’auto al dipendente
Per l’assegnazione dell’auto sarà necessario predisporre una apposita lettera di assegnazione in cui sono definiti diritti e dovere a carico della controparte con previsione delle buona tenuta del mezzo ed in cui speso viene definito anche il corrispettivo che il dipendente dovrà corrispondere (quasi sempre in forma di trattenuta in busta paga) a fronte dell’utilizzo promiscuo del mezzo. Non dovrebbe mancare inoltre una delibera di assegnazione dell’auto.
Nella sezione modelli trovate le tabelle ACI per l’anno in corso.
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