DOMANDA
Una società ha acquistato in leasing delle autovetture da mettere a disposizione dei collaboratori per lo svolgimento di servizi legati all’attività di mediazione immobiliare. Le autovetture sono allestite all’esterno con messaggi pubblicitari e marchi d’impresa (la società è affiliata ad una catena di franchising).
Si chiede se le suddette autovetture, in virtù della loro destinazione d’uso (volte a pubblicizzare i servizi offerti), possano essere dedotte integralmente o se debbano seguire le disposizioni previste dall’art. 121-bis del Tuir.
RISPOSTA
La deduzione del costo relativo a tali autovetture deve seguire il dettato dell’articolo 121-bis del Tuir. Le stesse, infatti, non costituiscono beni senza i quali l’attività di mediazione immobiliare cui si riferiscono non può essere svolta, né perdono la caratteristica principale di bene destinato al trasporto di persone, la cui deducibilità è disciplinata dall’articolo 121-bis sopra richiamato.
In virtù di questo l’omologazione con questo uso speciel dell’autovettura , seppur destinate anche al trasporto di persone ne impedisce la totale deduzione dei costi sostenuti.
Per la determinazione dell’imposta sulle pubblicità Vi invitiamo a leggere i seguenti articoli scritti sull’argomento.
Tassazione autoveicoli per fare pubblicità: immatricolazione, deduzione dei costi e chiarimenti
Guida alla Nuova Pubblicità sulle Auto:pagamento dell’imposta e tasse