Pubblicazione delle spese dello Stato: obbligo di legge non sempre rispettato

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Aggiornato il 28 Aprile 2023

manette sanzioni penali fiscaleIl Decreto Sviluppo 83 del 2012 ha reso obbligatorio per gli enti e le amministrazioni pubbliche la pubblicazione delle spese sostenute di importo superiore ai mille euro sulla home page del sito, qualcuno le ha viste per caso? :-) Se si segnalatecelo

Come funziona la pubblicazione obbligatoria delle spese delle Amministrazioni Pubbliche

Vi riporto il testo integrale della norma ossia dell’articolo 18 del Decreto Sviluppo che rende obbligatoria la pubblicazione segnandovi in grassetto i passaggi più importanti.

La  concessione  delle  sovvenzioni,  contributi,  sussidi  ed  ausili finanziari alle imprese e l’attribuzione dei corrispettivi e dei compensi  a persone, professionisti, imprese ed enti  privati  e  comunque  di  vantaggi economici di qualunque genere di cui all’articolo 12 della  legge  7  agosto 1990, n. 241 ad enti pubblici e privati, sono soggetti alla pubblicità sulla rete internet, ai sensi del presente articolo  e  secondo  il  principio  di accessibilità totale di cui  all’articolo  11  del  decreto  legislativo  27 ottobre 2009, n. 150.

I dati da riportare sul sito internet rispetto ai destinatari delle spese pubbliche

I dati da indicare sono inseriti nel comma 2 dell’articolo 18 del Decreto Sviluppo e che recita “Nei casi di cui al comma 1 ed in deroga ad ogni diversa disposizione  di legge o regolamento, nel sito internet dell’ente obbligato sono indicati: a) il nome dell’impresa o altro soggetto beneficiario ed i suoi  dati  fiscali; b) l’importo; c) la norma o il titolo a base dell’attribuzione; d) l’ufficio e  il  funzionario  o  dirigente  responsabile  del  relativo   procedimento amministrativo;  e)   la   modalità   seguita   per   l’individuazione   del beneficiario; f) il link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato, nonché al contratto e capitolato della prestazione, fornitura  o servizio.

 3. Le informazioni di cui al comma 2 sono riportate, con link ben  visibile nella homepage del sito, nell’ambito dei dati  della  sezione  «Trasparenza, valutazione e merito» di cui al citato decreto legislativo n. 150 del  2009, che devono essere resi di facile consultazione,  accessibili  ai  motori  di ricerca ed in formato tabellare aperto che ne  consente  l’esportazione,  il trattamento e il riuso ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo  30 giugno 2003, n. 196.

 4. Le disposizioni del presente articolo costituiscono  diretta  attuazione dei  principi  di  legalità,   buon   andamento   e   imparzialità   sanciti dall’articolo 97 della Costituzione.

Io dico che chi ha scritto il testo di questa norma ha avuto buon senso pratico ed ha perfettamente messo nero-su-bianco l’obiettivo a cui si voleva arrivare: consentire a tutti di analizzare l’operato della propria o dell’altrui amministrazione pubblica in modo da smascherare clientelarismi, come ormai ci hanno abituato quasi esclusivamente le varie trasmissioni di inchiesta.

Cosa Fare per questa inadempienza

Vi inserisco l’altra parte della norma che sembra starci bene:  “Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni“.
Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l’atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 1.032.

Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.” (art. 328 codice penale)

Questo è quanto disciplinato dal codice penale per cui in linea teorica gli amministratori di questi enti pubblici sono perseguibili penalmente. Nell’Ordinamento giuridico Italiano i reati di rifiuto d’atti d’ufficio e di omissione d’atti d’ufficio sono disciplinati dall’articolo 328 del codice penale.

I risultati di uno studio condotto su un campione di ragazzi sviluppatori che hanno monitorato inizialmente lo stato di adesione delle amministrazioni publiche a questa norma è impressionante:

quali pensate siano i risultati ad oggi?

Purtroppo ad oggi la percentuale di MANCATA ADESIONE ALLA LEGGE  sembrerebbe ancora elevato (detto tra noi credevo molto peggio, ma resta un risultato scandaloso che impone di sensibilizzare la collettività all’ennesimo episodio di mala gestio che deve essere denunciato – volendo potete visualizzare il report).
Sarebbe surioso avere i dati aggiornati ad oggi ma purtroppo non riesco a trovare aggiornamenti in merito. Resta che le inadempienze al pari delle nostre possono essere denunciate in quanto parto sempre dal principio che la mala gestio della res pubblica sono spreco dei nostri soldi.

Un Diritto della collettività

Forse sarebbe un primo esempio di civiltà quello di rendere trasparente l’amministrazione dello Stato, nel frattempo fate circolare il più possibile questo articolo affinchè non passi inosservato quello che non è più un comportamento eccellente da tenere ma un obbligo giuridicamente tutelato a favore della collettività.

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