La circolare n. 32/E del 6 luglio afferma che la produzione e la vendita di elettricità, calore, carburanti e prodotti chimici da fonti alternative rientrano nella categoria delle attività agricole connesse non solo la generazione di energia da fonti agroforestali e fotovoltaiche bensì anche la realizzazione di carburanti e altri prodotti chimici ottenuti da vegetali provenienti in larga misura dal fondo.

Già nei precedenti articoli pubblicati e dibattutti abbbiamo affrontate l’annoso problema affermando che il vuoto normativo imponeva di considerare il reddito prodotto come reddito agrario.

Nella categoria dei carburanti derivanti da produzioni vegetali sono inclusi, tra gli altri, il bioetanolo, il biodiesel e il biogas, mentre i prodotti della cosiddetta chimica verde sono i biopolimeri, le bioplastiche e gli altri materiali fabbricati usando amido e miscele di amido.

Fondamentale diventa la classificazione fiscale di tale reddito se agrario o di impresa il chè genera un enorme differenziale sul caricom impositivo in quanto il primo concorrerebbe con la rendita catastale ed il secondo secondo i costi ed i ricavi effettivamente di competenza.

L’agenzia è del parere (contestabile) che la il reddito agrario si configura solo per le attività agricole connesse svolte utilizzando prevalentemente beni derivanti dallo svolgimento delle attività agricole principali (cfr articolo 1, comma 369, della Finanziaria 2007), pur se tale concetto è applicabile dato il tenore della norma solamente per la produzione di carburanti e prodotti chimici, e non anche dal fotovolataico. Diventa necessario per l’agenzia fare un confronto quantitativo fra i prodotti usati nello svolgimento delle attività connesse e ricavati dal fondo e quelli acquistati da terzi. Se questo paragone non è possibile a causa della natura particolare dei beni, si fa riferimento al rapporto tra il loro valore normale e il costo dei prodotti estranei all’impresa. Ancora, se le materie utilizzate nella produzione non hanno un valore stimabile, come nel caso dei residui zootecnici, si farà una comparazione a valle del processo produttivo tra l’energia derivante dai prodotti propri e quella ricavata dai prodotti comprati da terzi.

Il fotovoltaico rappresenta però un caso a sé in quanto è un’attività agricola connessa di natura atipica, che ha reso necessario individuare criteri alternativi i quali consentono comunque di ricollegare tale attività a quella tipicamente agricola. I parametri entro i quali considerare la produzione di energia fotovoltaica attività connessa e dunque produttiva di reddito agrario sono stati individuati dal ministero per le politiche agricole e forestali (Mipaaf) per il quale la produzione e la cessione di energia fotovoltaica da parte degli imprenditori agricoli producono sempre reddito agrario per la parte generata dai primi 200 kw di potenza nominale installata.

La produzione di energia che supera questa soglia è considerata produttiva di reddito agrario solo se ricorre uno dei requisiti seguenti:

  1. se deriva da impianti con integrazione architettonica o parzialmente integrati realizzati su strutture aziendali esistenti;
  2. se il volume d’affari legato all’attività agricola (esclusa la produzione di energia fotovoltaica) è superiore al volume d’affari della produzione di energia fotovoltaica eccedente i 200 kw entro il limite di 1 mw per azienda, per ogni 10 kw di potenza installata eccedente il limite dei 200 kw, l’agricoltore deve dimostrare di avere almeno un ettaro di terreno riservato all’attività agricola.

Già nei precedenti articoli pubblicati e dibattutti abbbiamo affrontate l’annoso problema affermando che il vuoto normativo imponeva di considerare il reddito prodotto come reddito agrario.