Il diritto di superficie (energia fotovoltaica)
Il diritto di superficie prevede che il proprietario di un terreno possa sia permettere ad un terzo di erigere una costruzione al di sopra del proprio suolo (e che il terzo acquisisce e mantiene la proprietà della costruzione fino al momento in cui è in gradi esercitare tale diritto) sia in caso di fabbricato già eretto (e vendere a un terzo solamente la costruzione, mantenendo la proprietà del suolo).
Il diritto di superficie può essere costituito a tempo determinato o indeterminato.
Dal punto di vista fiscale il diritto di superficie è stato oggetto di un costo di acquisto e come tale il relativo costo potrà essere ammortizzato. Il processo di ammortamento dipenderà in parte dalle tecniche contabili utilizzate per l’iscrizione in bilancio in virtù del principio di derivazione dell’imponibile dal risultato civilistico.
Il trattamento contabile varia a sua volta in funzione delle modalità di pagamento del corrispettivo pattuito tra concedente e superficiario.
Nel caso del pagamento di un canone periodico, i canoni periodici andranno imputati nella voce B8 del conto economico tra i canoni periodici corrisposti a terzi.
Nel caso invece di pagamento di un importo una tantum, il diritto di superficie assume la veste di una immobilizzazione immateriale e come sopra detto dovrà essere utilizzata in relazione alla sua residua possibilità di utilizzazione.
Dal punto di vista fiscale il costo sostenuto per l’acquisto del diritto è deducibile secondo le modalità di pagamento prima descritte e pertanto:
- Nel caso di pagamento periodico il costo è integralmente deducibile;
- Nel caso di pagamento una tantum il costo sostenuto sarà dedotto tramite l’ammortamento del bene a conto economico.
Giova ricorda che nel caso di acquisto del diritto di superficie a tempo indeterminato l’acquisto si considera equivalente all’acquisto del terreno ed è pertanto indeducibile.

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