Giusto compenso dell’amministratore: quanto attribuire per non renderlo indeducibile

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Aggiornato il 4 Maggio 2023

Stabilire il giusto compenso agli amministratori non è cosa da poco e, anche se potrebbe sembrare una cosa scontata che il socio, molto spesso anche amministratore unico, si definisca  i compensi da solo, per l’agenzia delle entrate non lo è,  in quanto può accadere che i compensi non siano congrui a parere del fisco e divengano indeducibili con un indubbia penalizzazione sui conti della società stessa.

Cosa si intende per compensi dell’amministratore

I compensi dell’amministratore non sono solo i compensi in denaro ma tutti i compensi in denaro o in natura sotto forma di benefit dati all’amministratore che può riceverli annualmente, trimestralmente, mensilmente in misura fissa, variabile in relazione a diversi parametri interni che sono in genere il fatturato ma anche tanti altri, mista, ma anche le indennità come quelle di fine mandato o i rimborsi spese o anche come unica partecipazione agli utili. Tali compensi devono essere deliberati dall’assemblea ex articolo 2364.

I compensi spettanti agli amministratori delle società ed enti di cui all’articolo 73, comma 1, sono deducibili nell’esercizio in cui sono corrisposti; quelli erogati sotto forma di partecipazione agli utili, anche spettanti ai promotori e soci fondatori, sono deducibili anche se non imputati al conto economico.

Ratio normativa sui compensi dell’amministratore

La ratio della norma è sempre quella di evitare che la sottrazione di asset dalle casse aziendali o anche di non mascherare un’attività libero professionale vestita come una società per cercare di abbattere il carico fiscale. Il fantasma è sempre quello dell’elusione fiscale ossia della possibilità di servirsi di norme tributarie per trarre un indebito risparmio di imposta. Ma talvolta si pensa al paradosso perché per esempio per le ditte o società con una ristretta base sociale in cui abbiamo un unico socio il ricavato dell’azienda potrebbe non essere fatto uscire come uno vuole dalle casse perché potrebbe essere gravato dei maggiori costi derivanti dal versamento delle maggiori imposte Ires a giudizio dell’agenzia delle entrate con il gravame di scoprirlo solo qualche anno dopo in fase di accertamento.

Purtroppo infatti è il contribuente che deve dimostrare che il compenso dell’amministratore appare congruo rispetto alla struttura dei costi e dei ricavi aziendali. In pratica l’Agenzia delle Entrate se vede compensi agli amministratori troppo elevati contesta la loro inerenza (con il rischio in alcune ipotesi di vedersi resa indetraibile l’Iva sulla fattura dell’amministratore nell’ipotesi in cui la emetta) e anche la loro strumentalità (con il rischio di vedere ripreso a tassazione ossia reso indeducibile il costo, con applicazione ovviamente di sanzioni ed interessi per la minore imposta versata.

Tuttavia esistono anche diverse pronuncie a favore dell’insindacabilità da parte dlel’amministrazione finanziaria sui copensi che sono deliberati e liquidati dalla società di capitali al proprio amministratore (cassazione 6599/2002, 28595/2008) e ci mancherebbe.

Cosa fare quindi per non sbagliare

A mio avviso è sempre necessario provare che la decisione del compenso è precedente al risultato dell’impresa in modo tale da provare che non c’è un tentativo di distrarre asset aziendale a sfavore dei creditori sociali, per fare questo si devono scegliere prima i criteri di attribuzione dei premi o compensi aziendali e poi liquidarli

Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione. n. 9497/2008, n. 1551/2010, n. 4554/2010 e 26480/2010 ma anche numero 6599/2002, 28595/2008 a favore della tesi dell’insindacabilità da parte dell’amministrazione finanziaria.

Trattamento fiscale dei compensi dell’amministratore: la tassazione

Al di là della quantificazione del compenso: il principio di cassa allargato per dedurlo

La deducibilità dei compensi corrisposti entro il giorno 12 del mese di gennaio dell’anno successivo, vale appunto il principio di cassa allargato come chiarito anche dalla circolare 57 del 2001 dell’AE. Inoltrebisognerà distinguere se l’amministratore percepisce i compensi in qualità di lavoro autonomo (vale il principio di cassa oppure, gli fanno il cedolino (vale il principio del reddito di lavoro dipendentee si applica il principio di cassa allargato. In quest’ultimo caso la deduzione si applica fino a quando la movimentazione finanziria avviene prima del 12 gennaio (allaragato appunto), altrimenti se è un autonomo vale la cassa per cui sarà deducibile se transita finanziariamente entro il 31 dicembre, altrimenti si dovranno accantonare imposte anticipate e l’anno successivo al momento dle pagamento fare il reversal per azzerarle.

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