ESENZIONE DAL BOLLO DELLE AUTO NON INQUINANTI
Agevolazioni per singole categorie di autoveicoli
Le disposizioni agevolative riguardano le seguenti categorie di autoveicoli:
A) Autoveicoli
E’ concessa l’esenzione dal pagamento del bollo auto per l’acquisto di autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo, omologate con livelli di inquinamento “euro 4″ o “euro 5″ (emissione di CO2 inferiore a 140 grammi al chilometro), in sostituzione di autovetture omologate ai fini delle emissioni di CO2 come “euro 0″ o “euro 1″, o “euro 2″, immatricolati entro il 31 dicembre 1998; il contributo è stato aumentato a 150 euro per la demolizione del veicolo.
E’ prevista altresì l’esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per una annualità in caso di rottamazione di un “euro 1″ e un “euro 2″, mentre l’esenzione sale a tre annualità se il veicolo rottamato è “euro 0″.
Inoltre è stato previsto un contributo di 700 euro per chi demolisce autovetture ed autoveicoli per trasporto promiscuo “euro 0″, “euro 1″ ed “euro 2″, immatricolati, questi ultimi entro il 31 dicembre 1996, acquistando nuove vetture “euro 4″ o “euro 5″ che emettono fino a 140 grammi di CO2 per chilometro, oppure fino a 130 grammi di CO2 per chilometro se alimentati a diesel.
Il contributo è di 800 euro nel caso in cui viene acquistata un’autovettura nuova “euro 4″ o “euro 5″ che emette fino a 120 grammi di CO2 per chilometro.
Nel caso di rottamazione di due veicoli, “euro 0″, “euro 1″ ed “euro 2″, immatricolati, questi ultimi entro il 31 dicembre 1996, appartenenti a familiari conviventi, documentato con copia del certificato di stato di famiglia a fronte dell’acquisto di una autovettura “euro 4″ o “euro 5″ è concesso un ulteriore contributo di 500 euro.
Per poter fruire dell’agevolazione, i venditori di autovetture devono integrare la documentazione che inviano al Pra con una dichiarazione resa sotto responsabilità penale, ai sensi dell’articolo 47 del DPR n. 445/2000, in cui siano indicate: la targa del veicolo acquistato, la conformità di questo ai livelli di inquinamento ammessi al beneficio, la targa dell’autovettura sostituita, nonché la corrispondenza dei livelli di inquinamento di questa ai parametri “euro 0″ o “euro 1″.
B) Autocarri
Ai fini di agevolare la sostituzione di autocarri vecchi e inquinanti con altri nuovi a minore impatto ambientale, viene riconosciuto il diritto a un contributo di 1.000 euro per ogni acquisto di autocarro di portata inferiore a 3,5 tonnellate. Per autocarro, deve intendersi quello definito tale dall’articolo 54, comma 1, lettera d), del nuovo Codice della strada. Anche in questo caso, è necessario che il veicolo sostituito abbia caratteristiche di inquinamento classificate come “euro 0″ o “euro 1″, e che il nuovo veicolo sia omologato ai fini dell’impatto ambientale come “euro 4″ o “euro 5″.
C) Autovetture funzionanti a gas metano, GPL, elettriche o ad idrogeno
Sono stati inoltre previsti benefici anche per l’acquisto di autovetture omologate fin dall’origine per il funzionamento anche a gas metano. L’agevolazione consiste in un contributo di 1.500 euro, che sale a 2.000 se il veicolo ha un livello di emissione di CO2 inferiore a 120 grammi per chilometro. Il contributo non si applica alle vetture con peso complessivamente superiore a 2600 kg, se non omologate per più di sette posti.
Le predette agevolazioni sono applicabili ai veicoli acquistati e immatricolati a partire dal 3 ottobre 2006 e fino al 31 dicembre 2008 e sono altresì estese alla rottamazione di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo, di categoria “Euro 2″, immatricolati prima del primo gennaio 2009.
Nel caso di semplice rottamazione dell’autoveicolo senza contestuale sostituzione e qualora non si è intestatari di veicoli già registrati si può chiedere un contributo di euro 800 ( Cfr. Art.225, comma 1, L.296 del 27 dicembre 2006).
Sono esclusi dai benefici gli acquisti dei veicoli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa.
I contributi relativi agli autocarri e alle autovetture funzionanti a gas metano sono rimborsati dalle imprese costruttrici o importatrici ai venditori che li trasferiscono agli acquirenti sotto forma di sconto sul prezzo di vendita. Le imprese che erogano i benefici recuperano l’ammontare dei contributi come crediti di imposta utilizzabili a partire dal momento in cui viene richiesto al Pra il certificato di proprietà . Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997.
Le imprese che erogano i contributi devono conservare, fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, la seguente documentazione:
- copia dell’atto di acquisto e della fattura di vendita;
- copia della carta e del libretto di circolazione corredato dal foglio complementare o dal del veicolo usato, oppure copia dell’estratto cronologico;
- copia della domanda di cancellazione per demolizione del veicolo sostituito e originale del certificato di proprietà rilasciato dal Pra.
La documentazione in parola deve essere trasmessa alle imprese stesse dai venditori dei veicoli
I veicoli sostituiti con quelli nuovi non possono più essere immessi in circolazione. Il venditore, infatti, ha l’obbligo di consegnare alle case costruttrici o agli apposti centri autorizzati alla demolizione il veicolo usato, entro quindici giorni dalla consegna di quello nuovo e di provvedere alla cancellazione dal Pra.
D) Motocicli
“A decorrere dal 1° dicembre 2006 e fino al 31 marzo 2008, in caso di acquisto di un motociclo nuovo di categoria “euro 3″, fino a 400 centimetri cubici di cilindrata nuovo con contestuale sostituzione di un motociclo appartenente alla classe “euro 0″, realizzata attraverso la demolizione, sono concessi un contributo di euro 300 e l’esenzione dalle tasse automobilistiche per una annualità ”.
Il costo di rottamazione, pari ad 80 euro per ogni motociclo, è anticipato dal contribuente che potrà poi compensarlo quale credito di imposta.


Ho acquistato una vettura euro 4 immatricolata il 23/12/2008 rottamando una vettura euro uno immatricolata nel 1993. Secondo l’ACI devo pagere il bollo sulla vettura nuova a partire da Settembre 2009. Non ho diritto all’esenzione per un anno? Se si cosa devo fare per ottenere la proroga fino a dicembre. Grazie!
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LikeBuongiorno Sergio,
ha diritto all’esenzione e ritengo da quanto leggo che lei ne abbia usufruito.
Se ha immatricolato la sua autovettura a dicembre 2008 l’esenzione scatta per il primo anno e quindi dovrà pagare la tassa a settembre 2009 per la circolazione del veicolo nel 2010, altrimenti al momento dell’immatricolazione avrebbe dovuto pagare subito il bollo per la prima parte del 2009.
Cordiali saluti
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Likesalve,gradirei sapere se ho diritto a l’esenzione del bollo
per i prossimi 5 anni avendo immatricolato un auto nuova a
novembre di quest’anno (2009)e avendo l’intenzione di trasformarla a gpl entro l’anno,considerando che sono residente
in toscana. grazie
distinti saluti
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LikeBuongiorno Stefano,
lo so che sembrerebbe strano da ammmettere ma sembra che l’esenzione del bollo sulle auto di nuova immatricolazzione sia figlia di un mancato coordinamento tra le norme, figlio a sua volta di una vera a propria svista degli uffici del governo. Allo stato attuale pertanto sarà necessario attendere che vi sia un nuovo emendamento da apportare alla Legge in qanto per questa piccola svista, lei non ci crederà ma si sono registrate forte flessioni nelle domande di immatriclazione nei primi mesi dell’anno. Appena avremmo notizie le aggiungeremo sul post.
Cordiali saluti,
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Likeho acquistato un’auto a gas a benzina nuova con consegna a febbraio 2010 vorrei sapere se la regione toscana ha rinnovato l’esenzione bollo anche per il suddetto anno 2010
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LikeBuongiorno,
controllo ma se non erro per un difetto di coordianmetno delle norme avvenuto nel corso della fine del 2008 gli incentivi non sono stati prorogati. Attenderei il 2010 con la finanziaria per vedere i nuovi incentivi nel settore automotive.
Pubblicheremo ovviamente una serie di articoli in tema di fiscalità connessa al settore dei motori.
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LikeSalve…
Ho acquistato un auto euro4 nel 2008, rottamando un euro 0…credevo di essere esente dal pagamento del bollo fino per 2 anni, ma dal sito dell’aci, inserendo la mia targa esce questo prospetto (link all’immagine):
http://img44.imageshack.us/img44/9027/immagineqd.png
Mi calcola 5.96€ di sanzione, nonostante abbia immatricolato l’auto il 16/07/2008….
Sinceramente non mi è chiaro…
Ringrazio per i chiarimenti.
Distinti saluti.
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LikeBuongiorno Domenico,
la ssanzione che le viene applicata è tout court quella pari al 30% dell’omesso versamento.
Ora controllo per il versamento del bollo.
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Likesalve, ho acquistato una vettura nuova alimentata a GPL con cosegna febbraio 2010. Vorrei sapere nella la regione piemonte è prevista l’esenzione bollo e dall’ IPT.
saluti
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LikeOk…attendo, perché sinceramente ciò che non capisco è perché mi abbiano applicato una sanzione, quando dovrei cominciare a pagare il bollo a partire da luglio di quest’anno, alla scadenza dei 2 anni dall’immatricolazione, o sbaglio..
Grazie nuovamente.
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