Due Lavori contemporaneamente: compatibilità Dipendente, Occasionale, Socio

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La possibilità di avere due lavori contemporaneamente deve essere coniugata con la normativa sul lavoro per evitare sanzioni che potrebbero interessare tanto il datore di lavoro quanto il lavoratore. Dobbiamo però fare un distinguo rispetto alle modalità di conduzione dei due lavori in quanto le combinazioni possono essere diverse a seconda delle configurazioni che si danno al rapporto di lavoro.

Vi potranno essere diversi configurazioni di lavoro subordinato e anche altre configurazioni di lavoro autonomo che in questa guida possiamo analizzare e che nel seguito riporto in sintesi:

  1. Lavoro a tempo indeterminato + lavoro a tempo determinato
  2. Lavoro a tempo indeterminato + lavoro a tempo indeterminato
  3. Lavoro a tempo in/determinato + lavoro autonomo con partita Iva
  4. Lavoro a tempo in/determinato + socio di società (Amministratore)
  5. Lavoro a tempo in/determinato + socio di società (Non Amministratore)
  6. Lavoro a tempo in/determinato + prestazioni occasionali

Diversi fattori ci portano ad avere due lavori:

  1. Tempo di impiego parziale con possibilità di sfruttare tutta la giornata lavorativa
  2. Consolidamento delle esperienze in un settore in cui il nostro attuale datore di lavoro non riesce a farci crescere adeguatamente
  3. Desiderio di mettersi in proprio ed aprire una partita Iva e budini un’attività proprio o anche una società sia nel caso si tratti due due contratti
  4. Desiderio di guadagnare di più facendo lavori diversi tra loro nel tentativo di massimizzare le entrate

Primo problema: divieto di concorrenza sleale

Come più volte scritto all’interno dell’articolo dedicato alla compatibilità tra partita Iva e lavoro dipendente vi è un probe di base relativo al divieto di concorrenza tra il lavoratore ed il suo datore di lavoro. Nella sostanza non si potrà lavorare per un competitor del proprio datore di lavoro intendendosi come tale un soggetto che si pone in competizione relativamente alla vendita beni o servizi similari.

Al pari non si potranno sfruttare nemmeno conoscenze o know how, formule o altre informazioni protette da diritto d’autore o proprietà intellettuale.

Così come si ha un obbligo di riservatezza verso la società per cui si presta la propria attività sia nel caso in cui questa sia un datore di lavoro di un dipendente, sia nel caso sia la società cliente.

Alcune società pongono proprio dei limiti interni per policy secondo cui vietano ai propri dipendenti di svolgere altre attività lavorative anche se questo non credo sia corretto in quanto al di fuori dell’attività lavorativa sono libero di impiegare meglio il mio tempo purché non leda gli interessi del mio datore di lavoro.

Per questo è necessario a mio avviso un duplice passaggio: il primo è normativo e riguarda la presenza di policy aziendali o di gruppo che vicentino o limitano la possibilità di una seconda attività.

L’analisi rispetto alla possibilità di svolgere attività che possono essere in concorrenza.

Esempio: vendita di borse e commessa

A titolo di esempio una mia amica lavorava presso un negozio di una nota casa di moda e gli era venuto in mente di vendere borse da lei prodotte personalmente. A prima vista l’attività mi sembrava senza dubbio essere in diretta concorrenza ma poi andando più a fondo nell’analisi e analizzando il processo produttivo mi sono reso conto che il lavoratore dipendente produceva tutto autonomamente, senza sfruttare informazioni acquisiste dalle società di cui era dipendente, senza sfruttare macchinari o canali distributivi.

Ma soprattuto per via del prezzo si posizionava su una fascia di mercato che era diversa. La condizione della diretta competizione pertanto si affievolisce e con essa anche la possibilità di incorrere in denunce da parte del proprio datore id lavoro o di licenziano per giusta causa.

Il confine qui è sottile per cui è sempre meglio un’analisi giurisprudenziale della materia che possa aiutare a da dare una soluzione e risolvere il caso specifico. A volte non è necessario per via della totale differenza tra le due attività.

Nella maggior parte dei casi si verificano possibilità di trasformare i propri hobby con qualcosa che nulla a che vedere con il proprio lavoro dipendente.

Secondo Ostacolo: compatibilità l’orario di lavoro

Questa è una prima limitazione tecnica che interessa le casistiche di lavori subordinato o lavoro autonomo. La normativa infatti prevede delle fasce di orario lavorative e dei tetti quantitativi di ore lavorabili a settimana ma non per le attività di lavoro autonomo.

Potremmo avere qui il problema di compatibilità tra due lavori, come per esempio due contratti a tempo indeterminato, o uno determinato e l’altro indeterminato (così come nel caso di altre tipologie di lavoro come apprendistato che ultimamente va molto per vie delle agevolazioni fiscali connesse).

Limitazione ore lavorabili settimanalmente

Il lavoro a tempo determinato full time prevede un massimo di 48 ore settimanali che non può essere superato se non nel caso di esporre il datore di lavoro a sanzioni. La normativa infatti impone tale limiti per via della normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro che, in caso di superamento, potrebbero esporre il lavoratore stesso e gli altri a rischi non solo in termini di salute ma in taluni casi di incolumità di altri lavoratori o clienti.

E’ possibile andare oltre il tetto di 48 ore settimanale e portarsi fino a 52 ma la settimana dopo è necessario compensare con minori ore. Si tratta dei famosi riposi compensativi per cui se, supponiamo lavoriamo il sabato avremmo diritto ad un giorno compensativo la settimana successiva che tuttavia non mi sembra si rispetti tanto spesso.

Insieme ai limiti orari settimanali vi son anche i riposi minimi e quelli compensativi che sono pari ad 11 ore consecutive ogni 24 ore mentre nel we vi dovranno essere almeno 24 ore consecutive ogni 7 giorni. Per questa motivazione se qualcuno va a lavorare di sabato in teoria il lunedì dovrebbe restare a casa.

Nell’arco della settimana il riposo minimo settimanale è di 35 ore anche se questo limite difficilmente non si raggiunge.

In conclusione nel caso di due lavori a tempo determinato e indeterminato la limitazione in termini di orari andrà soddisfatta necessariamente.

Potrebbe esserci il problema che il lavoratore, spinto dal desiderio di lavorare in più per qualsiasi ragione, non comunichi al secondo datore di lavoro che già sta svolgendo altro lavoro. Il problema non si pone in quanto l’INPS incrocerà facilmente i dati per cui a meno che non stiate lavorando in nero, il problema presto varrà alla luce.

Lavoro dipendente e lavoro a progetto o co.co.co.

La logica dovrebbe sempre essere la stessa: andare a vedere eventuali imitazioni derivanti e contenute nell a normativa specifica di quel contratto e veder esempio siete in concorrenza.

La limitazione di orario non crea problemi nel caso di contratti co.co.co. o a collaborazione coordinata e continuativa che non ha vincoli di orario e proprio per questo è detto parasubordinato.

In questo caso, la collaborazione è ricondotta al lavoro dipendente. Pertanto, non essendo previsto, nel contratto di collaborazione, alcun vincolo di orario lavorativo, nulla vieta che un lavoratore dipendente a tempo pieno abbia contemporaneamente in corso un contratto co.co.co.

Prestazioni occasionali

Anche in questo caso sarà possibile prestare contemporaneamente attività di lavoro dipendente e prestazioni occasionali. Non sarà possibile naturalmente prestare le due tipologie di lavoro per la stessa azienda in quanto prevale il principio di onnicomprensività dei redditi di lavoro dipendente per cui ogni somme percepita dal datore di lavoro viene attratta a tassazione secondo il reddito di lavoro dipendente.

Lo stesso vale nel caso di apertura della partita Iva anche questo è stato oggetto di un articolo di approfondimento dedicato proprio alla compatibilità tra lavoro dipendente e Partita Iva.

Il lavoratore autonomo titolare di una partita Iva non ha alcun vincolo di orario per cui volendo potrebbe aprire anche più codici attività ATECO e prestare contemporaneamente lavoro dipendente come anche essere socio di una società, indipendentemente dalla natura della società. L’unico problema in quel caso potrebbe essere al più gli studi di settore ma il problema è secondario e non oggetto di analisi di questo articolo.

Resta comunque il problema di verifica della compatibilità nel caso presti attività di lavoro contratto di lavoro subordinato o prasubordinato presso altra azienda.

Lavoro Autonomo e Lavoro dipendente

Questa casistica ha formato oggetto di un articolo specifico di approfondimento dedicato proprio alla incompatibilità tra libera professione e lavoro dipendente.

Nell’articolo troverete anche le distinzioni che ci posso essere tra semplici titolari di partita iva che esercitano attività di lavoro autonomo e libri professionisti che sono iscritti agli albi di categoria. Talvolta infatti è l’ordine a definire le cause di incompatibilità al pari di quello che potrebbe fare un datore di lavoro con una policy ad hoc.

Socio Amministratore e non di società

Nel caso siate un lavoratore dipendente e contemporaneamente socio, amministratore e non di società  dovreste verificare come l’amministratore decide di essere inquadrato all’intero della società. Sarebbe ragionevole ipotizzare che nel caso siate socio non amministratori sia previste un semplice gettone di presenza che non prefigura un rapporto di lavoro subordinato.

Questo consentirebbe di non dover verificare  il limite temporale, il riposo settimanale etc. Queste verifiche invece andrebbero effettuate laddove accanto al lavoro dipendente l’amministratore fosse inquadrato contemporaneamente con un altro contratto di lavoro dipendente.

Casi particolari: telelavoro, part time, orario ridotto

Anche nel caso del telelavoro valgono le stesse regole in quanto anche nel contratto stipulato con la compagnia per il telelavoro saranno indicate le fasce di orario e le che il dipendente in quanto trattasi solo di una diversa modalità di organizzazione del lavoro ma nulla cambia rispetto alla tipologia di contratto e di orario.

Diverso il caso di part time o orario ridotto che invece danno spazio, almeno da un punto di vista quantitativo ad accogliere, nei limiti della compatibilità sopra esposti, ad altri lavori subordinati.

http://www.tasse-fisco.com/liberi-professionisti/regime-forfettario-lavoro-dipendente-incompatibilita-come-funziona-cosa-cambia-quando/42962/

http://www.tasse-fisco.com/liberi-professionisti/incompatibilita-libera-professione-dipendente/1249/

http://www.tasse-fisco.com/lavoro-dipendente/incompatibilita-naspi-asdi-altri-lavori-partita-iva-autonomo-societa/36420/

http://www.tasse-fisco.com/liberi-professionisti/incompatibilita-dottore-commercialista-lavoro-dipendente-socio-impresa-altre-attivita/42065/

http://www.tasse-fisco.com/tassazione-rendite/prestazione-occasionale-come-dichiararla-limiti-tasse-da-pagare/17592/

Esempio calcolo tasse con due datori di lavori senza conguaglio IRPEF

Nell’esempio vediamo il caso di una persona che non ha chiesto il conguaglio IRPEF al secondo datore di lavoro e si è trovato una bella sorpresa a fine anno con le imposte da pagare. Il contribuente ha ricevuto una prima Certificazione unica sul primo lavoro di 20 mila euro con ritenute calcolate correttamente per 4.800. Poi ha interrotto il lavoro ed ha svolto fino a dicembre un secondo lavoro con una RAL di 15 mila euro e si è scordato di chiedere alla seconda società il conguaglio in busta paga. Ecco cosa avviene:

Reddito imponibile  Ritenute 
Prima certificazione Unica                      20.000,00       4800,00
Seconda certificazione                     15.000,00    3.450,00
Reddito cumulato                      35.000,00
Ritenute subite    3.938,00
IRPEF da versare –  9.620,00
Conguaglio a debito –  5.682,00
Reddito cumulato  35.000,00
Scaglio di reddito Irpef Imposta da pagare Irpef  Limite Minimo   Limite Massimo   Aliquota Irpef (%)   Imposte calcolate 
fino a euro 15.000,00 23% sull’intero importo             –      15.000 23%             3.450
oltre euro 15.000,00 e fino a euro 28.000,00 3.450,00 + 27% parte eccedente 15.000,00      15.000      28.000 27%             3.510
oltre euro 28.000,00 e fino a euro 55.000,00 6.960,00 + 38% parte eccedente 28.000,00      28.000      55.000 38%             2.660
oltre euro 55.000,00 e fino a euro 75.000,00 17.220,00 + 41% parte eccedente 55.000,00      55.000      75.000 41%                  –
oltre a euro 75.000,00 25.420,00 + 43% parte eccedente 75.000,00      75.000 43%                  –
 Totale Imposte Lorde  Totale imposte Lorda              9.620
 Aliquota effettiva 27%

 

https://www.tasse-fisco.com/dichiarazione-dei-redditi-730-o-unico/due-lavori-calcolo-tasse-cosa-fare-730-dichiarazione-redditi/48581/

66 Commenti

  1. Buonasera,
    sto svolgendo contemporaneamente due lavori part-time: uno a tempo determinato (iniziato quest’anno per 9 mesi imponibile fiscale annuo circa euro 7.300) e uno a tempo indeterminato (imponibile fiscale circa euro 8,100).
    Come mi devo comportare con le detrazioni fiscali per reddito da lavoro dipendente per evitare conguagli pesanti in sede di dichiarazione dei redditi?
    Chiedo anche se è meglio chiedere l’applicazione dell’aliquota più elevata?
    Ringrazio per l’attenzione

  2. Salve, lavoro come badante per anziani con contratto di lavoro di 25 ore settimanali. E nel tempo libero mi occupo di appuntamenti come l’epilatore e il design delle sopracciglia. Come posso dichiarare cosa ottengo da questo secondo lavoro?

  3. Buongiorno, sono un sommozzatore ed il mio contratto a tempo determinato scadrà a fine aprile. Se un’altra ditta volesse chiamarmi per qualche giornata di lavoro ( sono sempre e comunque pagato a giornata) come potrebbe fare?

  4. Buongiorno,
    Volevo sapere se era fattibile fare una cosa del genere:
    1) Contratto tempo indeterminato 36 ore dal lunedì al venerdì – addetta attività amministrazione.
    E collaborare per 12 mesi (ritenute d acconto) sempre come addetta attività amministrativa. (Sicuramente superano i 5000 euro).
    Posso farlo? Cosa devo fare?
    Grazie mille

  5. Buonasera, lavoro come insegnante precaria in due scuole statali, e al termine dei contratti (presumibilmente giugno) farò richiesta per la Naspi. Una fondazione culturale mi ha contattato per la traduzione di un volume dietro compenso di circa 1500 euro, impegno che richiederebbe diversi mesi di lavoro: il presidente della fondazione sostiene che questa traduzione rientri nelle prestazioni occasionali con ritenuta d’acconto, ma nutro delle perplessità a riguardo perché si tratterebbe di un lavoro continuativo. Vorrei sapere se esiste un contratto adatto alla mia situazione, e soprattutto che sia compatibile sia col mio attuale impiego sia con la percezione della Naspi. Specifico che non ho partita IVA, né mi interessa aprirla.
    Grazie,
    Giada

  6. Buongiorno,
    sono dipendente sanitario ruolo da 40 anni di un Azienda Ospedaliera da 40 anni.
    Il Quotidiano locale mi ha chiesto collaborazione per diventare “aspirante pubblicista” da svolgere in prevalenza in alcune ore del fine settimana; più esattamente mi dovrei occupare di corrispondere articoli di carattere sportivo della provincia e eventuali ulteriori pubblicazioni locali. La mia Azienda non osta in quanto non vi è conflitto tuttavia la Redazione mi propone un Co.co.co in quanto risulterebbe più gestibile rispetto ad Incarichi di prestazioni occasionali.
    Mi è stato detto che il Co.co.co è incompatibile con lo stato di dipendenza di Ente pubblico quale è ASL mentre qualcuno sostiene il contrario….

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