Compilazione 730 Redditi a tassazione separata

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Aggiornato il 28 Aprile 2023

Nel seguito istruzioni compilazione del quadro relativo ai redditi soggetti a tassazione separata per la compilazione del 730 2019

Redditi soggetti a tassazione separata – SEZIONE II

Rigo D6 – Redditi percepiti da eredi e legatari
Nel rigo D6 devono essere indicati tutti i redditi percepiti nel 2018 dagli eredi e dai legatari a causa della morte dell’avente diritto, ad esclusione dei redditi fondiari, d’impresa e derivanti dall’esercizio di arti e professioni.

Tra i redditi di capitale percepiti dagli eredi e dai legatari rientrano gli utili ed altri proventi equiparati, derivanti dalla partecipazione qualificata in società di capitali ed enti commerciali o non commerciali, residenti o non residenti, prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, compresi i proventi derivanti da organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero non conformi alle direttive comunitarie, oppure dalla partecipazione di natura non qualificata in società residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati in qualunque forma corrisposti ed indicati ai punti da 28 a 34 della certificazione degli utili o desumibili da altra documentazione, nonché i redditi conseguiti in caso di recesso, di riduzione del capitale in esubero o di liquidazione anche concorsuale di società ed enti.

Se all’erede o legatario sono state rilasciate più certificazioni contenenti utili e/o proventi che hanno la stessa codifica, si deve compilare un solo rigo, sommando i singoli importi relativi agli utili, agli altri proventi equiparati e alle ritenute, riportati nelle singole certificazioni. Se sono stati percepiti utili e/o proventi per i quali è necessario indicare diversi codici occorrerà compilare altri righi D6 utilizzando ulteriori moduli del quadro D.

Non devono essere dichiarati, se erogati da soggetti tenuti ad effettuare le ritenute alla fonte:

  1. i ratei di pensione e stipendio;
  2. i trattamenti di fine rapporto e le indennità equipollenti;
  3. i compensi arretrati di lavoro dipendente e assimilati;
  4. le indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, se il diritto all’indennità risulta da atto di data certa precedente all’inizio del rapporto.

Nella colonna 1 (tipo di reddito) indicare:

  1. il codice 1, in caso di utili e di altri proventi equiparati di natura qualificata corrisposti da imprese residenti in Italia o residenti o domiciliate in Stati o Territori a regime fiscale non privilegiato prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007;
  2. il codice 2, in caso di utili e di altri proventi equiparati di natura qualificata provenienti da imprese residenti o domiciliate in Stati o Territori a regime fiscale privilegiato. Gli utili e gli altri proventi equiparati prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, per i quali è stato rilasciato parere favorevole dall’Agenzia delle Entrate a seguito di interpello (proposto in base all’art. 167, comma 5, lett. b), del TUIR), devono, invece, essere indicati nella sezione V del quadro RM del mod. REDDITI Persone fisiche 2019;
  3. il codice 3, in caso di utili e di altri proventi equiparati di natura non qualificata provenienti da imprese residenti o domiciliate in Stati o Territori a regime fiscale privilegiato, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati. In caso di utili e di altri proventi che andrebbero indicati con il codice 3, ma per i quali è stato rilasciato parere favorevole dall’Agenzia delle Entrate a seguito di interpello (proposto in base all’art. 167, comma 5, del TUIR), questi importi dovranno essere indicati nella sezione V quadro RM del mod. REDDITI Persone fisiche 2019;
  4. il codice 4, in caso di utili e di altri proventi prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007 che andrebbero indicati con il codice 2, ma per i quali è stato rilasciato parere favorevole dall’Agenzia delle Entrate a seguito di interpello (proposto in base all’art 167, comma 5, del TUIR);
  5. il codice 5, per gli altri redditi di capitale;
  6. il codice 6, per redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente o derivanti dall’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere;
  7. il codice 7, per redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, escluse le indennità di fine rapporto che non devono essere indicate nella dichiarazione dei redditi;
  8. il codice 8, per i redditi, già maturati in capo al defunto e percepiti nel 2018 dagli eredi o dai legatari a causa di morte degli aventi diritto, derivanti dall’utilizzazione economica di opere dell’ingegno e di invenzioni industriali e simili da parte dell’autore o inventore (brevetti, disegni e modelli ornamentali e di utilità, know-how, libri e articoli per riviste o giornali, ecc.);
  9. il codice 9, per i redditi derivanti dall’attività di levata di protesti esercitata dai segretari comunali;
  10. il codice 10, per gli altri redditi percepiti nel 2018, ad esclusione dei redditi fondiari, d’impresa e derivanti dall’esercizio di arti e professioni e dei redditi già elencati ai precedenti codici;
  11. il codice 11, per gli utili e gli altri proventi equiparati corrisposti da imprese residenti in Italia o in Stati a regime fiscale non privilegiato prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016;
  12. il codice 12, in caso di utili e di altri proventi prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, che andrebbero indicati con il codice 2, ma per i quali è stato rilasciato parere favorevole dall’Agenzia delle Entrate a seguito di interpello proposto in base all’art 167, comma 5 del TUIR e fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016;
  13. il codice 13 in caso di utili e di altri proventi equiparati corrisposti da imprese residenti in Italia ovvero residenti in Stati aventi un regime fiscale non privilegiato, formatisi con utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017;
  14. il codice 14 in caso di utili e di altri proventi che andrebbero indicati con il codice 2, ma per i quali è stato rilasciato parere favorevole dall’Agenzia delle entrate a seguito di interpello proposto ai sensi dell’art. 167, comma 5, lett. b) del TUIR, formatisi con utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017;
  15. il codice 15 in caso di utili e di altri proventi, che andrebbero indicati con il codice 2, per i quali il contribuente intenda far valere la sussistenza delle condizioni indicate nella lettera c) del comma 1 dell’art. 87 del TUIR qualora non abbia presentato l’istanza di interpello prevista dalla lettera b) del comma 5 dell’art, 167 del TUIR ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole, formatisi con utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017.

Nella colonna 2 (opzione per la tassazione ordinaria) barrare la casella in caso di opzione per la tassazione ordinaria. Tale opzione è possibile solo per alcuni dei redditi contraddistinti dal codice 10.

Nella colonna 3 (anno) indicare l’anno di apertura della successione.

Colonna 4 (reddito)
Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 1 o 4, riportare il 40% della somma degli utili e degli altri proventi equiparati percepiti dall’erede o dal legatario desumibili dalla relativa certificazione degli utili ai punti 28, 31, 34 e 37.
Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 11 o 12, riportare il 49,72% della somma degli utili e degli altri proventi equiparati percepiti nell’anno 2018 desumibili dalla relativa certificazione degli utili ai punti 29, 32 e 35.
Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 13 o 14 o 15 riportare il 58,14 per cento della somma degli utili e degli altri proventi equiparati corrisposti nell’anno 2018 desumibili dalla relativa certificazione ai punti 30, 33 e 36;
Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 2 o 3 o 12, riportare il 100% della somma degli utili e degli altri proventi equiparati percepiti dall’erede o dal legatario desumibili dalla certificazione degli utili nei punti da 28 a 37.
Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 5, riportare le somme relative ad altri redditi di capitale.
Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 6, riportare l’importo dei corrispettivi, ripartendo fra gli eredi il totale dei corrispettivi del deceduto.
Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 7, 8 o 9, riportare l’importo dei compensi o dei proventi, in denaro o natura, anche sotto forma di partecipazione agli utili, al lordo della riduzione forfetaria, ripartendo fra gli eredi il totale dei compensi o dei proventi del deceduto. Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 10, riportare la quota di reddito percepito dall’erede o dal legatario determinata secondo le disposizioni proprie della categoria di appartenenza con riferimento al defunto.
Nella colonna 5 (reddito totale del deceduto) indicare l’importo totale dei compensi spettanti al deceduto se a colonna 1 è stato indicato il codice 7.
Nella colonna 6 (quota imposta sulle successioni) indicare la quota dell’imposta sulle successioni proporzionale ai redditi dichiarati. Nella colonna 7 (ritenute) indicare l’importo delle eventuali ritenute d’acconto relative ai redditi dichiarati.
Rigo D7 – Imposte ed oneri rimborsati nel 2018 e altri redditi soggetti a tassazione separata Nella colonna 1 (tipo di reddito) indicare il tipo di reddito contraddistinto dai seguenti codici:
‘1’ compensi arretrati di lavoro dipendente, nonché eventuali indennità sostitutive di reddito, corrisposti da un soggetto non obbligato per legge ad effettuare le ritenute d’acconto;
‘2’ indennità spettanti a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, dei danni consistenti nella perdita di redditi di lavoro dipendente e assimilati e degli altri redditi indicati nel quadro D, relativi a più anni;
‘3’ somme ricevute a titolo di rimborso di imposte o oneri, compresi il contributo al Servizio sanitario nazionale dedotti in anni precedenti dal reddito complessivo quali oneri deducibili, che nell’anno 2018 sono stati oggetto di sgravio, rimborso o comunque restituzione (anche sotto forma di credito d’imposta) da parte degli uffici finanziari o di terzi, compreso il sostituto d’imposta nell’ambito della procedura di assistenza fiscale;
‘4’ somme conseguite a titolo di rimborso di oneri che hanno dato diritto a una detrazione e, nell’anno 2018, sono stati oggetto di rimborso o comunque restituzione da parte di terzi compreso datore di lavoro o ente pensionistico. Rientrano in tali somme anche i contributi erogati, non in conto capitale, a fronte di mutui ipotecari, corrisposti in un periodo d’imposta successivo a quello in cui il contribuente ha usufruito della detrazione relativamente agli interessi passivi senza tener conto di questi contributi. Rientra, inoltre, in queste somme la quota di interessi passivi per cui il contribuente ha usufruito della detrazione in anni precedenti, a fronte di mutui contratti per interventi di recupero edilizio, riferiti all’importo del mutuo non utilizzato per sostenere le spese relative agli interventi di recupero;
‘5’ somme conseguite a titolo di rimborso di spese di recupero del patrimonio edilizio e risparmio energetico per le quali si è fruito della detrazione;
‘6’ plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di terreni edificabili secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione. Per terreni edificabili si intendono quelli qualificati come edificabili dal piano regolatore generale o, in mancanza, dagli altri strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione. In questa ipotesi la plusvalenza si realizza anche se il terreno è stato acquisito per successione o donazione oppure se è stato acquistato a titolo oneroso da più di cinque anni;
‘7’ plusvalenze ed altre somme percepite a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo nel corso del procedimento espropriativi (art. 11, commi da 5 a 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 413). L’indicazione nella dichiarazione di questo reddito interessa solo i contribuenti che hanno percepito somme assoggettate alla ritenuta alla fonte a titolo d’imposta e intendono optare per la tassazione di tali plusvalenze nei modi ordinari (tassazione separata o per opzione tassazione ordinaria), scomputando conseguentemente la ritenuta alla fonte operata che in questo caso si considera a titolo di acconto. Per approfondimenti consultare in Appendice la voce
“Indennità di esproprio”;
‘8’ redditi compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti e dei titoli indicati alle lett. a), b), f) e g), comma 1, dell’art. 44 del TUIR, quando non sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva, se il periodo di durata del contratto o del titolo è superiore a cinque anni;

Nella colonna 2 (opzione per la tassazione ordinaria) barrare la casella in caso di opzione per la tassazione ordinaria. L’opzione non è consentita se nella colonna 1 è stato indicato il codice 1; Nella colonna 3 (anno) indicare:

  1. l’anno in cui è sorto il diritto a percepire il reddito, se in colonna 1 è stato indicato il codice 1, 2, 6, 7 o 8;
  2. l’anno d’imposta con riferimento al quale si è fruito della deduzione o della detrazione, se in colonna 1 è stato indicato il codice 3 o 4; 
  3. l’anno in cui sono state sostenute le spese di recupero del patrimonio edilizio, se in colonna 1 è stato indicato il codice 5; Nella colonna 4 (reddito) indicare l’importo del reddito percepito.

Le somme di cui al codice 3 o 4 vanno indicate nella misura in cui sono state percepite o hanno formato oggetto di sgravio e fino a concorrenza dell’importo a suo tempo dedotto o sulle quali è stata calcolata la detrazione d’imposta. Se si è indicato il codice 4 e l’onere rimborsato è relativo a spese sanitarie per le quali nella precedente dichiarazione si è optato per la rateizzazione in quattro rate, in questo rigo deve essere riportato l’importo rimborsato diviso quattro. Per le restanti tre rate il contribuente dovrà indicare nel rigo E6, a partire dalla presente dichiarazione, il totale della spesa rateizzata ridotto dell’importo rimborsato.
Se in colonna 1 è stato indicato il codice 5 va riportata la parte della somma rimborsata per la quale negli anni precedenti si è beneficiato della detrazione.
Ad esempio, se la spesa è stata sostenuta nel 2011 per 20.000,00 euro di cui 5.000,00 euro sono stati oggetto di rimborso nel 2018 e se si è optato per la rateizzazione in dieci rate, la quota da indicare in questo rigo è data dal risultato della seguente operazione:
5.000 x 5 (numero di rate detratte nel 2013, 2014, 2015, 2016, 2017) = 2.500 euro 10
Per le restanti cinque rate il contribuente indicherà a partire dalla presente dichiarazione, nel quadro E sez. III la spesa inizialmente sostenuta ridotta degli oneri rimborsati (nell’esempio 20.000 – 5.000 = 15.000 euro).
Se a colonna 1 è stato indicato il codice 6 o 7 indicare l’ammontare dell’indennità o delle plusvalenze determinate secondo i criteri indicati alla voce in Appendice “Calcolo delle plusvalenze”.
Nella colonna 7 (ritenute) indicare l’importo delle ritenute d’acconto subite in relazione ai redditi dichiarati in colonna 4.

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