Energia Fotovoltaica e Fonti Rinnovabili: Classificazione e trattamento fiscale dell’energia prodotta
In merito alla collocazione del reddito prodotto da fonti rinnovabili all’interno di una delle sei categorie reddituali previste dal T.u.i.r. (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) è determinante rilevare l’orientamento ministeriale e della dottrina prevalente ed il tentativo del Legislatore Fiscale Italiano, di fare propri i disposti contenuti all’interno della Direttiva Comunitaria 2001/77/CE, recepita in Italia con il D.Lgs. n.387 del 2003 “Promozione e incentivo della diffusione dell’energia rinnovabile“.
(Ricordiamo anche l’articolo “Impianti eolici: aspetti civilisti e aspetti fiscali“)
La collocazione del reddito in una delle sei categorie infatti determina modalità e carichi impositivi particolarmente differenti; nella fattispecie i proventi originati dalla vendita dell’energia prodotta potrebbero essere sia ricompresi nella categoria del reddito di impresa sia in quella del reddito agrario. In quest’ultima ipotesi la determinazione del reddito non sarebbe più disciplinato dalla determinazione analitica del reddito secondo la metodologia ordinaria del reddito di impresa, ma sarebbe calcolata in modo agevolata secondo la determinazione forfettaria prevista per i redditi fondiari con un notevole risparmio di imposta.
Dal punto di vista fiscale l’art.1, comma 423 della Finanziaria 2006 (L.23 dicembre 2005, n.266), così come modificato dal’art.2-quater, 11° comma, lett. a) e b) del D.Lgs. 10 gennaio 2006 recita che “La produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse ai sensi dell’articolo 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario“.
La Finanziaria 2007 (L. 24 dicembre 2007, n. 244) ha poi aggiunto la possibilità per l’imprenditore di optare “per la determinazione del reddito nei modi ordinari, previa comunicazione all’ufficio secondo le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442″.
Prima di tutto per fonti rinnovabili possono intendersi fonte eolica (energia eolica), solare (energia solare), geotermica (energia geotermica), del moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas. In particolare, per biomasse si intende: la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall’agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali) e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani.
Per energia fotovoltaica può intendersi quella prodotta attraverso l’utilizzo di pannelli a celle di silicio, capaci di trasformare l’energia termica del sole in energia elettrica e/o termica; l’energia prodotta poi, per la parte non destinata all’autoconsumo sarebbe immessa nella rete del distributore dietro versamento di un corrispettivo (quest’ultimo generalmente concordato a livello nazionale).
Con l’art. 2-quater, comma 11, lettere a) e b), del D.L. n. 2 del 10 gennaio 2006, convertito, con modificazioni, nella L. n. 81 dell’11 marzo 2006 in definitiva viene introdotta una presunzione legale assoluta che “a produzione e la cessione di energia ottenuta da fonti agroforestali e fotovoltaiche, quando effettuata da imprenditori agricoli (persone fisiche e società semplici), costituisce attività connessa a quella agricola e di conseguenza il reddito da essa prodotto sottostà alle specifiche disposizione previste per la determinazione del redito agrario”.
Se ab origine il Legislatore ha definito differenti modalità di identificazione e determinazione del reddito agrario con particolare riferimento alla categoria di energia derivante dallo sfruttamento delle biomasse, a seguito di tale novella l’imprenditore agricolo, solo ed esclusivamente nel caso di “produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche”, determinerà il proprio reddito secondo le modalità previste dall’art.32 del Tuir, ossia secondo le determinazioni catastali.
Inoltre quindi l’imprenditore agricolo non sarà più tenuto a separare i proventi percepiti dalla attività agricola da quelli percepiti dall’attività di produzione di energia i quanto entrambi afferenti alla stessa tipologia di reddito.
Vale la pena di sottolineare che per l’adesione dello stesso ai disposti di cui all’art.32 del Tuir (redito agrario) il terreno oltreché essere interessato dalla presenza di impianti di produzione di energia fotovoltaica dovranno essere coltivati, a nulla però rilevando la proporzione tra l’area/reddito/dotazione di capitali e risorse, deputate all’una o all’altra attività.
Vi consigliamo anche di leggere la circolare 32E del 6 luglio 2009 e la numero 46 che danno molti spunti e sono chiare.
Guida Fiscale alla tariffa incentivante e alla tariffa omnicomprensiva
Se volte installare un impianti e non sapete quali modalità di contratto e come fare potete leggere l’articolo dedicato alle modalità di finanziamento e di investimento nel fotovoltaico e nell’eolico.
Vi consigliamo tuttavia di leggere la Guida Fiscale al contributo della Tariffa Incentivante e Omnicomprensiva
Guida Fiscale alla cessione diritto di superficie per impianti di produzione di energia


Fabio , Giorgio,
l’indirizzo espresso dall’agenzia tende ad andare verso l’affermazione del principio della prevalenza tra le due attività, ma questo è un elmentoo che il legislatore non prende in considerazione e su cui ci si arriva se no per analogia con istutiti similari. aggiungo che se si sposasse questo criterio è ovvia che la produzione di energia fotovoltaica in termini di fatturato o volume d’affari sarebbe preponderante rispetto all’attività agricola.
Inutile intraprende in questa sede gli orientamenti interpretativi delle norme tributarie, ma in assenza di prese di posizioni esplicite da parte dell’agenzia ed in assenza di indirizzi giurisrpudenziali in merito vale quanto interpretato letteralmente dalla norma.
Io ritengo che dal tenore letterale dalla norma le considerazioni che finora sono state fatte sono sempre state indirizzate a scoietà di capitali che per definizione fanno reddito di impresa e non c’è principio che valga contrario. Ma nelle altre forme giuridiche la disciplina del reddito di impresa non vale se non laddove espressamente previsto. Pertanto ritengo ad oggi le mie considerazioni tuttora valide, anche alla luce degli indirizzi espressi nella circolare del 2009 o 2008 che vi ho citato pochi commenti fà……certo……più tempo passa e meno margini ci sono…..
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Likemi permetto di far notare quanto segue:
con il decreto n° 213 emanato il 27/09/2007, si evidenzia come il legislatore, all’art.1, esplicitamente individui le Società Agricole con i parametri di cui all’art. 2 del decreto legislativo 29/03/2004 n°99 richiedendo pertanto, come requisito minimo, che almeno un amministratore sia in possesso della qualifica di IAP.
in secondo luogo non è richiesto un rapporto di prevalenza tra reddito prettamente “agricolo”, e reddito da “attività connessa a quella agricola”( nel nostro caso la produzione di energia da fonte fotovoltaica, ma potrebbe essere anche l’attività di movimento terra o similari, a generare maggiori redditi.
l’unico requisito, nel caso di coltivazione in serra, è che la superficie della serra non superi il 50% del terreno su cui insiste, altrimenti, cosi come prevvisto dalla LEGGE 23 DICEMBRE 1994, n. 724 “MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA”, art 31 comma 3° , viene considerata coltivazione intensiva e quindi fuori dal campo agricolo.
buon lavoro a tutti
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LikeConcordo, il TUIR non richiede alcun rispetto del criterio della prevalenza tra attività principale e connessa.
Fa bene a rilevare la fattispecie della serra in quanto quella è stata chiaramente identificata dal Legislatore e diretta a limitare uno sfruttamento intensivo delle coltivazioni in serra; ma qui stiamo parlando di energie prodotte da fonti rinnovabili per le quali il Legislatore si sta muovendo in senso agevolativo.
Ritengo tuttavia che vi sarà in un futuro prossimo un intervento legislativo sia per il fotovoltaico che per l’eolico diretto a modificare il coordinamento tra le norme…….sempre che il legislatre non intenda veramente agevolare il settore. Nel frattempo…………………..
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Likehttp://www.cfc.ilsole24ore.com/free/primopiano.asp
“Produzione di energia da fonti alternative
Società agricole: trattamento fiscale derivante da produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili”
Roberto Lombardi
sul numero di giugno della rivista contabilità finanza e controllo potete trovare l’articolo dai noi pubblicato inerente il fisco e la produzione energetica da fonti rinnovabili
antonio
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Likeperchè è stato rimosso il mio post circa l’articolo del sole 24ore????
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LikeBuongiorno Antonio,
veramente non è mai stato pubblicato perchè perso nelle decine e decine di altri commenti.
Certo Antonio che ci poteva anche citare tra le fonti.
Saluti,
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LikeSalve a tutti. Avete visto la recente Circolare dell’Agenzia delle Entrate? vi faccio un estratto:
si fa il punto sugli aspetti tributari nati dal connubio tra imprenditoria agricola e produzione e cessione di energia elettrica. La circolare definisce, in modo particolare, i criteri che permetteranno di riconoscere la produzione di energia fotovoltaica come un’attività agricola connessa “di natura atipica”. Secondo le indicazioni riportate i parametri si basano sulla potenza nominale dell’impianto pv installato: dai primi 200 kW producono sempre reddito agrario.
La produzione di energia fotovoltaica eccedente i primi 200 kW, invece può essere considerata connessa all’attività agricola nel caso sussista uno dei seguenti requisiti: derivi da impianti con integrazione architettonica o da impianti parzialmente integrati; il volume d’affari derivante dell’attività agricola (esclusa la produzione di energia fotovoltaica) deve essere superiore al volume d’affari della produzione di energia fotovoltaica eccedente i 200 KW (detto volume deve essere calcolato senza tenere conto degli incentivi erogati per la produzione di energia fotovoltaica); entro il limite di 1 MW per azienda, per ogni 10 KW di potenza installata eccedente il limite dei 200 KW, l’imprenditore deve dimostrare di detenere almeno 1 ettaro di terreno utilizzato per l’attività agricola.
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LikeCiao a tutti, sono un consulente energy manager che si occupa di investimenti nel campo delle fotni rinnovabili.
Con la presente, mi rivolgo a Giorgio oppure a chi altro legge e può darmi una sua opinione attendibile, possibilmente verificata o professionale.
In merito a quanto discusso nell’ultimo post del 20 Luglio, soprascritto, vorrei sapere se nel citato caso in cui l’impianto sarebbe realizzato integrato (su serra), art.4 comma 2 lettera a) della Circolare 32/E del 6 luglio 09, sia vincolante che le strutture medesime su cui si realizzerebbe l’impianto debbano essere di precedente costruzione.
Infatti, a proposito, un caso simile lo stò seguendo per una azienda agricola Sarda, ad oggi individuale, che come accennavo costruirà prossimamente le Serre e su di esse un’impianto fotovoltaico di diversi migliaia di kWp.
Innanzitutto, Vi ringrazio per la disponibilità.
A disposizione per il mio modesto contributo.
En.manager Roberto V.
roberto.venturelli@yahoo.it
Grazie
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LikeAi fini di corretta interpretazione ho inserito nel POST la possibilità di scaricare la circolare dell’agenzia delle entratre n.32 di lulgio 2009 che prende posizione sul trttamento fiscale dell’energia prodotta da fonti rinnovabili quali un impianto fotovoltaico.
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Likesalve ,sono titolare di una società semplice agricola e sto realizzando un impianto minieolico , i ricavi rientrano nel reddito agrario x assimilazione come previsto x il fotovoltaico e le biomasse o no e in questo caso essendo la mia una società semplice che non può svolgere attività commerciale ma solo agricola come faccio a seguire la tassazione ordinaria diversa da quell’agricola???????? Helppppppppp meeeeeee!!!!!!!!!!
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