Energia Fotovoltaica e Fonti Rinnovabili: Classificazione
In merito alla collocazione del reddito prodotto da fonti rinnovabili all’interno di una delle sei categorie reddituali previste dal T.u.i.r. (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) è determinante rilevare l’orientamento ministeriale e della dottrina prevalente ed il tentativo del Legislatore Fiscale Italiano, di fare propri i disposti contenuti all’interno della Direttiva Comunitaria 2001/77/CE, recepita in Italia con il D.Lgs. n.387 del 2003 “Promozione e incentivo della diffusione dell’energia rinnovabile“.
(Ricordiamo anche l’articolo “Impianti eolici: aspetti civilisti e aspetti fiscali“)
La collocazione del reddito in una delle sei categorie infatti determina modalità e carichi impositivi particolarmente differenti; nella fattispecie i proventi originati dalla vendita dell’energia prodotta potrebbero essere sia ricompresi nella categoria del reddito di impresa sia in quella del reddito agrario. In quest’ultima ipotesi la determinazione del reddito non sarebbe più disciplinato dalla determinazione analitica del reddito secondo la metodologia ordinaria del reddito di impresa, ma sarebbe calcolata in modo agevolata secondo la determinazione forfettaria prevista per i redditi fondiari con un notevole risparmio di imposta.
Dal punto di vista fiscale l’art.1, comma 423 della Finanziaria 2006 (L.23 dicembre 2005, n.266), così come modificato dal’art.2-quater, 11° comma, lett. a) e b) del D.Lgs. 10 gennaio 2006 recita che “La produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse ai sensi dell’articolo 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario“.
La Finanziaria 2007 (L. 24 dicembre 2007, n. 244) ha poi aggiunto la possibilità per l’imprenditore di optare “per la determinazione del reddito nei modi ordinari, previa comunicazione all’ufficio secondo le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442″.
Prima di tutto per fonti rinnovabili possono intendersi fonte eolica (energia eolica), solare (energia solare), geotermica (energia geotermica), del moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas. In particolare, per biomasse si intende: la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall’agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali) e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani.
Per energia fotovoltaica può intendersi quella prodotta attraverso l’utilizzo di pannelli a celle di silicio, capaci di trasformare l’energia termica del sole in energia elettrica e/o termica; l’energia prodotta poi, per la parte non destinata all’autoconsumo sarebbe immessa nella rete del distributore dietro versamento di un corrispettivo (quest’ultimo generalmente concordato a livello nazionale).
Con l’art. 2-quater, comma 11, lettere a) e b), del D.L. n. 2 del 10 gennaio 2006, convertito, con modificazioni, nella L. n. 81 dell’11 marzo 2006 in definitiva viene introdotta una presunzione legale assoluta che “a produzione e la cessione di energia ottenuta da fonti agroforestali e fotovoltaiche, quando effettuata da imprenditori agricoli (persone fisiche e società semplici), costituisce attività connessa a quella agricola e di conseguenza il reddito da essa prodotto sottostà alle specifiche disposizione previste per la determinazione del redito agrario”.
Se ab origine il Legislatore ha definito differenti modalità di identificazione e determinazione del reddito agrario con particolare riferimento alla categoria di energia derivante dallo sfruttamento delle biomasse, a seguito di tale novella l’imprenditore agricolo, solo ed esclusivamente nel caso di “produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche”, determinerà il proprio reddito secondo le modalità previste dall’art.32 del Tuir, ossia secondo le determinazioni catastali.
Inoltre quindi l’imprenditore agricolo non sarà più tenuto a separare i proventi percepiti dalla attività agricola da quelli percepiti dall’attività di produzione di energia i quanto entrambi afferenti alla stessa tipologia di reddito.
Vale la pena di sottolineare che per l’adesione dello stesso ai disposti di cui all’art.32 del Tuir (redito agrario) il terreno oltreché essere interessato dalla presenza di impianti di produzione di energia fotovoltaica dovranno essere coltivati, a nulla però rilevando la proporzione tra l’area/reddito/dotazione di capitali e risorse, deputate all’una o all’altra attività.

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