Le agevolazioni fiscali delle associazioni sportive dilettantistiche

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associazione sportiva con campi sportiviVediamo insieme una raccolta in sintesi delle agevolazioni fiscali previste dalle associazioni sportive dilettantistiche in modo aggiungere una variabile alle valutazioni di convenienza economica. Il primo requisito che potremmo darci è quello di iscrizione al CONI che presuppone già il rispetto di una serie di requisiti iniziali seppur non richiesto esplicitamente dalle specifiche normative agevolative di riferimento.

Aprire un’associazione sportiva dilettantistica

Prima di tutto vi segnalo l’articolo con la Guida all’apertura dell’associazione sportiva dilettantistica dove ci sono i primi adempimenti amministrativi, le valutazioni sulla convenienza, gli obblgihi dichiaratii iniziali, lo statuto, l’apertura di partita Iva ecc. Guida all’apertura dell’associazione sportiva dilettantistica.

Nel seguito invece trovate un’analisi sulle principali caratteristiche e alcune agevolazioni fiscali e contabili previste dal legislatore.

Quali sono le agevolazioni fiscali previste dalla Legge 398 del 1991

Prima di tutto abbiamo le agevolazioni tributarie disciplinate appositamente dalla Legge 398 del 1991 che fa corispondere al rispetto di alcuni requisiti una serie di agevolazioni fiscali.

Requisiti per la qualificazione dell’ente come non commerciale

1. Le associazioni sportive e relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti, che svolgono attivita’ sportive dilettantistiche e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attivita’ commerciali proventi per un importo non superiore a lire 100 milioni, possono optare per l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto (è una facoltà), dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell’imposta locale sui redditi secondo le disposizioni di cui all’articolo 2. L’opzione e’ esercitata mediante comunicazione a mezzo lettera raccomandata da inviare al competente ufficio dell’imposta sul valore aggiunto; essa ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui e’ esercitata, fino a quando non sia revocata e, in ogni caso, per almeno un triennio. I soggetti che intraprendono l’esercizio di attività commerciali esercitano l’opzione nella dichiarazione da presentare ai sensi dell’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. L’opzione ha effetto anche ai fini delle imposte sui redditi e di essa deve essere data comunicazione agli uffici delle imposte dirette entro i trenta giorni successivi. 2. Nei confronti dei soggetti che hanno esercitato l’opzione di cui al comma 1 e che nel corso del periodo d’imposta hanno superato il limite di lire 100 milioni, cessano di applicarsi le disposizioni della presente legge con effetto dal mese successivo a quello in cui il limite è superato.

Agevolazioni contabili previste

Chi ha esercitato l’opzione è esonerato dagli obblighi di tenuta delle scritture contabili prescritti dagli articoli 14, 15, 16, 18 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. In tal modo potranno rinunciare alla redazione delle:

  • Scritture contabili delle imprese commerciali, delle società e degli enti equiparati;
  • Libro inventari
  • Redazione del bilancio
  • La contabilità semplificata per le imprese minori

Sono, altresì, esonerati dagli obblighi di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ai fini Iva (in pratica dall’articolo 21 al 40) e che approfondiremo nell’articolo dedicato alle trattamento Iva per le associazioni sportive dilettantistiche.

Agevolazioni sulla fatturazione

Le fatture emesse e le fatture di acquisto devono essere numerate progressivamente per anno solare e conservate a norma dell’articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dell’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Sono fatte salve le disposizioni previste dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, in materia di ricevuta fiscale, dal decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, in materia di documento di accompagnamento dei beni viaggianti, nonche’ dalla legge 26 gennaio 1983, n. 18, in
materia di scontrino fiscale.

Cosa devo predisporre per tenere la contabilità dell’associazione sportiva dilettantistica

In pratica dovrete tenere solo un registro delle entrate e delle uscite di cassa e banca così come previsto dagli articoli 8 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, opportunamente integrate, qualsiasi provento conseguito nell’esercizio di attivita’ commerciali. I proventi di cui al comma 2, soggetti all’imposta sul valore aggiunto, l’imposta continua ad applicarsi con le modalita’ di cui all’articolo 74, (sesto comma), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Calcolo del reddito imponibile e tassazione agevolata

Il reddito imponibile nel regime fiscale forfettario di tassazione sarà dato solamente dalla sommatoria dei proventi derivanti dall’attività commerciale eventualmente non tenendo in considerazione gli eventuali proventi derivanti dall’attività istitutuzionale dell’associazione sportiva.

L’attività commerciale pertanto nel regime ordinario calcola il proprio reddito imponibile in modo analitico (costi meno ricavi per intenderci) con l’aiuto di una contabilità separata per l’appunto tra attività commerciale ed istituzionale altrimenti richiesrete di versare imposte su proventi agevolati e viceversa.

Nel caso invece di aplicazione del regime forfettario le deduzioni non varranno più in quanto per il reddito imponibile determinato applicando all’ammontare dei proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali il coefficiente di redditivita’ del 3 per cento e aggiungendo le plusvalenze patrimoniali.

Alcuni esempi di voci che entrano nel calcolo del reddito imponibile e su cui pagano le imposte le associazioni

Ai fini del calcolo delle tasse (o meglio imposte) rilevanoper esempio eventuali proventi derivanti dalle pubblicità che farete a sponsor, oppure alla vendita di oggetti o prodotti. Non rientrano invece a titolo di esempio tra i proventi dell’attività commerciale ma saranno considerati proventi istituzionali le quote versate dai soci o dai tesserati o i contributi per il rifacimento dell’impianto. Saranno deducibili per esempio eventuali canoni di locazione per gli impinati, campi sportivi, o in genere altre spese che incidono sullagestione e manutenzione di immobilizzazioni destinate al funzionamento o strumentali all’attività istituzionale, come anche eventualmente i rimborsi per i soggetti che svolgono incarichi elettorali o anche per le prestazioni finalizzate alla manutenzione, protezione o restaure di beni soggetti a vincolo di interesse storico ed artistico. Potranno detarrsi anche gli interessi passivi e gli oneri accessori per prestiti o mutui agrari. Varranno poi tutte le dispodizione previste per la deducibilità delle erogazioni liberali ex articolo 15 del tuir.

Reddito imponibile forfettario

Il reddito imponibile determinato applicando all’ammontare dei proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali il coefficiente di redditivita’ del 3 per cento e aggiungendo le plusvalenze patrimoniali.

Il reddito di impresa sarà dato dai criteri ordinari e obblugherà l’associazione anche a tenere una contabilità separata in quanto sul risultato d’esercizio si verseranno le imposte ma con alcuni particolari accorgimenti definiti nell’articolo 143 del Tuir. In estrema sintesi e senza pretesa di esaustività potranno determinare il reddito analiticamente come avviene per le imprese commerciali e come differenza tra costi e ricavi di imporesa, oppure in modo forfettario esercitabile su opzione al momento di apertura della partita iva o in un anno successivo in base all’articolo 145 del tuir secondo cui

Agevolazioni previste dal Tuir: testo unico imposte sui redditi

L’articolo 145 del Tuir recita “1. Fatto salvo quanto previsto, per le associazioni sportive dilettantistiche, dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e, per le associazioni senza scopo di lucro e per le pro-loco, dall’articolo 9-bis del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1962, n. 66, gli enti non commerciali ammessi alla contabilita’ semplificata ai sensi dell’articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, possono optare per la determinazione forfetaria del reddito d’impresa, applicando all’ammontare dei ricavi conseguiti nell’esercizio di attivita’ commerciali il coefficiente di redditivita’ corrispondente alla classe di appartenenza secondo la tabella seguente ed aggiungendo l’ammontare dei componenti positivi del reddito di cui agli articoli 54, 55, 56 e 57:

  • a) attivita’ di prestazioni di servizi:
    • 1) fino a lire 30.000.000, coefficiente 15 per cento;
    • 2) da lire 30.000.001 a lire 360.000.000, coefficiente 25 per cento;
  • b) altre attivita’:
    • 1) fino a lire 50.000.000, coefficiente 10 per cento;
    • 2) da lire 50.000.001 a lire 1.000.000.000, coefficiente 15 per cento.

2. Per i contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attivita’ il coefficiente si determina con riferimento all’ammontare dei ricavi relativi all’attivita’ prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi si considerano prevalenti le attivita’ di prestazioni di servizi.

Il regime dura un anno dalla manifestazione dell’opzione

3. Il regime forfetario previsto nel presente articolo si estende di anno in anno qualora i limiti indicati al comma 1 non vengano superati.

Come si accede al regime forfettario

4. L’opzione e’ esercitata nella dichiarazione annuale dei redditi ed ha effetto dall’inizio del periodo d’imposta nel corso del quale e’ esercitata fino a quando non e’ revocata e comunque per un triennio. La revoca dell’opzione e’ effettuata nella dichiarazione annuale dei redditi ed ha effetto dall’inizio del periodo d’imposta nel corso del quale la dichiarazione stessa e’ presentata.
5. Gli enti che intraprendono l’esercizio d’impresa commerciale esercitano l’opzione nella dichiarazione da presentare ai sensi dell’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.))

L’articolo 148 del Tuir prevede che le quote contributive sia a fondo perduto sia per l’iscrizione, per godere delle prestazioni del circolo versate dai tesserati non siano rilevanti ai fini dell’applicazione delle imposte Ires o Iva in capo all’associazione sportiva dilettantistica.  La stessa agevolazione fiscale sarà prevista per la raccolta pubblica di fondi o da somme corrisposte direttamente da enti statali all’associazione sportiva dilettantistica.

Trattamento fiscale del versamento dei soci

Lo stesso trattamento varrà per il versamento di corrispettivi specifici versati dai soci per servizi non rientranti nei seguenti in un’attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi,’attività intermediaria nella circolazione dei beni, un’attività di trasporto per terra, o per acqua o per aria, un’ attività bancaria o assicurativa, altre attività ausiliarie delle precedenti.

Lo stesso non si potrà dire nel caso di versamento da parte di terzi che costituiranno per lo più corrispettivi e per questo saranno tassabili in capo all’associazione come proventi.

L’articolo 149 del Tuir invece recita “. Indipendentemente dalle previsioni statutarie, l’ente perde la qualifica di ente non commerciale qualora eserciti prevalentemente attivita’ commerciale per un intero periodo d’imposta. 2. Ai fini della qualificazione commerciale dell’ente si tiene conto anche dei seguenti parametri:

  • a) prevalenza delle immobilizzazioni relative all’attivita’ commerciale, al netto degli ammortamenti, rispetto alle restanti attivita’;
  • b) prevalenza dei ricavi derivanti da attivita’ commerciali rispetto al valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attivita’ istituzionali;
  • c) prevalenza dei redditi derivanti da attivita’ commerciali rispetto alle entrate istituzionali, intendendo per queste ultime i contributi, le sovvenzioni, le liberalita’ e le quote associative;
  • d) prevalenza delle componenti negative inerenti all’attivita’ commerciale rispetto alle restanti spese.

3. Il mutamento di qualifica opera a partire dal periodo d’imposta in cui vengono meno le condizioni che legittimano le agevolazioni e comporta l’obbligo di comprendere tutti i beni facenti parte del patrimonio dell’ente nell’inventario di cui all’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
L’iscrizione nell’inventario deve essere effettuata entro sessanta giorni dall’inizio del periodo di imposta in cui ha effetto il mutamento di qualifica secondo i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689. 4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli enti ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili ed alle associazioni sportive dilettantistiche))

Le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, e le altre disposizioni tributarie
riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle societa’ sportive dilettantistiche costituite in societa’ di capitali senza fine di lucro.
2. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l’importo fissato dall’articolo 1 comma 1, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, come sostituito dall’articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, e’ elevato a 250.000 euro.
3. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 81, comma 1, lettera m), e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di societa’ e associazioni sportive dilettantistiche.”;
b) all’articolo 83, comma 2, le parole: “a lire 10.000.000” sono sostituite dalle seguenti: “a 7.500 euro”.

Non si applica la ritenuta d’acconto

Al comma 4 si disciplina che “4. Il CONI, le Federazioni sportive nazionali e gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI non sono obbligati ad operare la ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto sui
contributi erogati alle societa’ e associazioni sportive dilettantistiche, stabilita dall’articolo 28, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Imposte di registro in misura fissa

Anche per quelle che concerne le spese di costituzione e le imposte previste per la registrazione degli atti si afferma ala successivo comma 5. che “Gli atti costitutivi e di trasformazione delle societa’ e associazioni sportive dilettantistiche, nonche’ delle Federazioni sportive e degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI direttamente connessi allo svolgimento dell’attivita’ sportiva, sono soggetti all’imposta di registro in misura fissa.

Per approfondire: al comma 6. Al n. 27-bis della tabella di cui all’allegato B annesso al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e dalle federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI”. 7. All’articolo 13-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, dopo le parole: “organizzazioni non lucrative di utilita’ sociale (ONLUS)” sono inserite le seguenti: “e le societa’ e associazioni sportive dilettantistiche”.

Erogazioni liberali deducibili per le persone fisiche e per le società

Per le società sono spese di pubblicità

Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonchè di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario, ai sensi dell’articolo 74, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Per le persone fisiche sono oneri deducibili

Anche le erogazioni saranno deducibili nel limite di 1500 euro annui come previsto dall’articolo 13 del Tuir a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero secondo altre modalita’ stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400″;

Mutui agevolati per le associazioni sportive dilettantistiche

Sarà possibile anche accedere a condizioni di mutuo agevolate con il Fondo di garanzia con l’istituto del credito sportivo finalizzati alla costruzione, all’ampliamento, all’attrezzatura, al miglioramento o all’acquisto di impianti sportivi, ivi compresa l’acquisizione delle relative aree, da parte di società o associazioni sportive nonchè di ogni altro soggetto pubblico o privato che persegua, anche indirettamente, finalità sportive.

Leggi l’articolo con la Guida all’apertura dell’associazione sportiva dilettantistica

Irap sulle associazioni sportive Dilettantistiche

1 commento

  1. Salve, la vedo molto complessa la materia e vorrei capire se nel caso che mi interessa si semplifica:

    costituendo un circolo scacchistico in cui il movimento di denaro sia limitato al solo tesseramento soci alla federazione con eventuale quota per il circolo, in vista di acquisto di materiale scacchistico, escludendo qualsiasi attività commerciale, quale sarebbe il regime fiscale e quali gli obblighi?

    grazie
    Cordiali saluti

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