I commi da 60 a 62 dell’articolo 2 del Collegato, prevedono che le Regioni possano esentare dal pagamento della tassa automobilistica regionale i veicoli nuovi a doppia alimentazione, benzina/Gpl o benzina/metano che appartengano alla categorie M1 (veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile per il conducente) e N1 (veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 tonnellate), immatricolati per la prima volta dopo il 3 ottobre 2006; è facoltà delle Regioni estendere l’incentivo ai cinque anni successivi.
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