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Tassazione agenti rappresentanti e liberi professionisti (Fisco e IVA)

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Il regime di determinazione delle imposte Irpef e della tasse tra i libero professionisti e gli agenti e rappresentanti genera talvolta alcune domande dei lettori che necessitano di qualche chiarimento soprattutto in merito al diverso regime di deducibilità dei costi sulle auto o mezzi di locomozione che effettivamente sono trattati diversamento nel testo unico delle imposte sui redditi. Ci vogliamo riferire alla diversità nella tassazione degli autoveicoli dei liberi professionisti, dei mezzi di trasporto degli agenti rappresentanti e degli automezzi degli artisti.

A partire dall’esercizio in corso al 31 dicembre 1997, la presunzione di promiscuità, relativa agli autoveicoli definiti nella lettera b) del primo comma dell’articolo 164, è applicabile anche nei confronti degli agenti e dei rappresentanti di commercio, ancorché in misura più favorevole rispetto agli altri soggetti.

Più in particolare il legislatore, in considerazione dell’importanza che l’autovettura svolge nell’attività dei soggetti in parola, ha previsto una disciplina meno penalizzante rispetto a quella ordinaria; la percentuale di deducibiltà delle spese e degli altri componenti negativi è infatti stabilita nella misura del 80%, mentre il limite del costo fiscalmente rilevante, per le sole autovetture di proprietà o utilizzate in locazione finanziaria, è fissato nella misura di Euro 25.822,84. Il limite del valore fiscalmente riconosciuto non è infatti stato innalzato nel caso di autoveicoli utilizzati mediante noleggio o locazione.

Il suddetto regime fiscale si applica indipendentemente dalla forma giuridica assunta dal soggetto esercente l’attività di agenzia o di rappresentanza di commercio (impresa individuale, società di persone o società di capitali). A titolo meramente esemplificativo, la dottrina è concorde nell’assimilare  agli agenti e rappresentanti di commercio i “promotori finanziari” e gli “agenti di assicurazione” .

Le quote di ammortamento relative agli autoveicoli di proprietà potranno, pertanto, essere dedotte nella misura pari al 80% di quelle iscritte in contabilità – purché le stesse rientrino nei limiti del coefficiente di ammortamento fiscalmente rilevante – solo se il valore di carico dell’autoveicolo (comprensivo eventualmente dell’IVA indetraibile) non supera il suddetto limite Euro 25.822,84 (tale limite è stato ridotto ad Euro 4.131,66 qualora trattasi di motocicli e ad Euro 2.065,83 se riferito a ciclomotori).

Nel caso in cui l’autoveicolo sia iscritto in contabilità per un valore superiore al suddetto limite, l’ammortamento deducibile sarà pari al 80% dell’ammontare civilistico, rapportato al valore massimo fiscalmente riconosciuto.

AUTOVEICOLI DEGLI ARTISTI E PROFESSIONISTI
Come precedentemente evidenziato, la normativa fiscale degli autoveicoli, ad uso promiscuo, prevista dalla più volte citata lettera b) del comma 1 dell’articolo 164, opera nei confronti degli artisti e dei professionisti, con l’aggiunta, per di più, di un ulteriore limite riferito al numero di veicoli fiscalmente deducibili che, per espressa previsione normativa, non può eccedere il singolo autoveicolo per soggetto esercente l’attività professionale o artistica.

Con specifico riferimento ai costi afferenti gli autoveicoli infatti, la lettera b) del comma 1 dispone che“nel caso di esercizio di arti e professioni in forma individuale, la deducibilità è ammessa nella misura del 40 per cento, limitatamente ad un solo veicolo; se l’attività è svolta da società semplici e da associazioni di cui all’articolo 5, la deducibilità è consentita soltanto per un veicolo per ogni socio o associato”.

Pertanto, le spese relative ai veicoli, appartenenti ad artisti e professionisti ed eccedenti il numero limite definito, saranno del tutto indeducibili dal reddito, in quanto considerate non inerenti all’attività da questi svolta.

Infine si precisa che, qualora i veicoli di proprietà dell’esercente arte o professione siano concessi in uso promiscuo al dipendente, le relative spese risulteranno deducibili nel limite del reddito tassato in capo al dipendente stesso, in quanto rientranti nella fattispecie prevista dalla lettera b-bis) del comma 1 dell’articolo 164 del Tuir. 

Guida regime dei minimi

Guida alla fatturazione

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Deducibilità costi auto Professionisti con partita Iva

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Relativamente al regime di deduzione dei costi auto per i titolari di partita Iva (con alcune differenze pergli agenti e rappresentanti) è fondamentale ai fini del cacolo delle tasse ed imposte da versare nel Modello unico

Definizione dei veicoli che rientrano nel regime di deduzione dei costi e delle spese di manutenzione riparazione e noleggio. I veicoli sono  autovetture e autocaravan, di cui alla lett. a) ed m) del comma 1 dell’articolo 54 del Codice della strada e sono deducibili per l’80% per gli agenti e rappresentanti di commercio, per il  50% per gli artisti e professionisti.

Ci preme tuttavia rilevare che un errore in cui intercorrono molto spesso gli addetti ai lavori nel calcolo del montante di deducibilità dei costi rilevanti è dato dalla mancata rilevanza dell’iva indetraibile sul costi deducibile. Ricordiamo infatti a chi ci legge che l’iva indetraibile pagata su contratti di compravendita o locazione finanziaria rappresenta un maggior costo sostenuto che capitalizzato sul mezzo e che aumenta il montante su cui calcolare l’ammortamento.

Ricordiamo che i costida confrotnare ia limiti dovranno essere ragguagliati all’anno.

Acquisto di veicoli
Nell’ipotesi di acquisto non sarò deducibile il costo eccedente i seguenti limiti:

  • Euro 18.075,99 per le autovetture e gli autocaravan utilizzati da artisti e professionisti (elevato ad Euro 25.822,84 per gli agenti e i rappresentanti di commercio);
  • Euro 4.131,66 per i motocicli (per entrambe le categorie);
  • Euro 2.065,83 per i ciclomotori (per entrambe le categorie).

Si precisa altresì che la deduzioni delle stesse è limitata ad un solo autoveicolo per soggetto pertanto definitene uno, quello che utilizzate di più e che si presuppone essere il più costoso in termini di acquisto e manutenzione e gestione.

Contratto di leasing (o locazione finanziaria)
Il calcolo della quota di deduzione è un pò complessa in quanto non si tiene conto dell’ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di detti veicoli che eccede i limiti sopra indicati per l’ipotesi di acquisto. La deducibilità dei canoni di leasing è concessa solamente qualora la durata del contratto non sia inferiore al periodo di ammortamento stabilito dai coefficienti ministeriali con un minimo attaulmente di 48 mesi considerate le attuali aliquote di ammortamento.

Più in particolare, i canoni di locazione finanziaria devono essere assunti nei limiti dell’ammontare risultante dal contratto di leasing, avendo riguardo al costo sostenuto dal concedente del bene, purché non eccedente i valori fiscalmente riconosciuti. Tale costo deve essere assunto al lordo dell’IVA assolta dal locatore, qualora l’imposta afferente i canoni di locazione sia indetraibile per l’utilizzatore il valore dei canoni fiscalmente riconosciuti potrà poi essere dedotto nella misura delle percentuali precedentemente indicate a seconda delle categorie.

Inoltre si ricorda che i limiti predetti, con riferimento al valore dei contratti di locazione finanziaria,  devono essere ragguagliati ad anno. Al riguardo si ricorda che i suddetti limiti possono essere variati, con decreto del Ministero delle Finanze, di concerto con il Ministro dell’Industria, tenendo conto della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo verificatesi nell’anno precedente.

Contratto di noleggio

In caso di locazione e di noleggio, per entrambe le categorie, non si tiene conto del costo eccedente i seguenti limiti Euro 3.615,20 per le autovetture e gli autocaravan, Euro 774,69 per i motocicli ed Euro 413,17 per i ciclomotori.

I suddetti limiti, come nella precedente ipotesi, devono essere ragguagliati ad anno ed applicati nella misura delle percentuali precedentemente indicate a seconda delle categorie

Contratto di noleggio a lungo termine  dettto anche di Full Service

Il full service consiste in una locazione che prevede anche servizi aggiuntivi come assicurazione R.C. auto, il pagamento della tassa di proprietà, la manutenzione ordinaria, la sostituzione del veicolo in caso di guasto, oltre che l’ammortamento dell’autovettura data a noleggio e altri servizi messi a disposizione dal locatore. Per questa tipologia di contrattoi limiti sono quelli visti sopra.