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Leasing: la garanzia del consumatore

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Le garanzie poste a tutela dei soggetti che stipulano contratti di compravendita, locazione finanziaria o leasing (ad esempio leasing di auto e macchine in leasing) sono contenuti sia desumibili sia all’interno delle disposizioni codicistiche (1519-bis al 1519-nonies) sia all’interno di specifiche disposizioni di legge come il caso del D.Lgs. n.24 del 2002 che recepisce e attua direttiva comunitaria 1999/44.

A tal proposito, sono stati introdotti nel testo normativo del Codice Civile gli articoli dal 1519-bis al 1519-nonies, disciplinanti il principio di conformità dei beni, il suo ambito applicativo, nonché gli obblighi del venditore e i diritti dell’acquirente.

L’ambito di applicazione
L’art.1519-bis del Codice Civile, definisce l’ambito di applicazione delle norme poste a tutela dei consumatori:

  • contratti di vendita e garanzie concernenti i beni di consumo;
  • contratti di permuta e di somministrazione;
  • contratti di appalto e di opera;
  • a tutti gli altri contratti comunque finalizzati alla fornitura di beni di consumo.

Rimangono invece esclusi i contratti di vendita di beni di consumo ed i contratti ad essi equiparati, in relazione ai quali la consegna al consumatore sia avvenuta prima dell’entrata in vigore del citato decreto legislativo (Il D.Lgs n.24 del 2002 entra in vigore il 23 marzo 2002).

Gli obblighi del venditore
L’obbligo posto a carico del venditore è la consegna di beni conformi al contratto di vendita nei modi e nei tempo stabiliti all’interno del contratto, pur sé la normativa si limita a fornire solo una semplice “presunzione di conformità” del bene consegnato, allorquando lo stesso rispetti contestualmente i seguenti requisiti:

  • sia idoneo all’uso abituale dei beni dello stesso tipo;
  • sia conforme alla descrizione fatta dal venditore e possieda le qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello;
  • garantisca le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo e presenti la qualità che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, considerata sia la natura del bene che, eventualmente, le dichiarazioni sulle sue caratteristiche specifiche pubblicizzate sull’etichettatura o, in alternativa, dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante;
  • sia altresì idoneo all’uso particolare voluto dal consumatore (come portato a conoscenza dello stesso al momento della conclusione del contratto e da questi accettato, anche per fatti concludenti).

In caso di mancato rispetto dei requisiti sopra indicati il venditore si esporrà alle responsabilità contrattuali ex art.1519-ter del Codice Civile.

Il consumatore che riscontri un difetto di conformità del bene, secondo quanto stabilito nell’articolo 1519-quarter del Codice Civile, ha diritto, alternativamente:

  • al ripristino, senza spese, della conformità del bene, mediante riparazione o sostituzione dello stesso;
  • ad una adeguata riduzione del prezzo;
  • alla risoluzione del contratto, ove ricorra una delle seguenti situazioni : a) la riparazione e la sostituzione risultino impossibili o eccessivamente onerose; b) il venditore non abbia provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro un congruo termine; c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata, abbia arrecato notevoli inconvenienti al consumatore.

Il venditore inoltre sarà responsabile per qualsiasi difetto di conformità, esistente al momento della consegna del bene, che si manifesti entro il termine di due anni dalla consegna del bene stesso e fatto valere dal consumatore nei confronti del venditore entro due mesi della venuta a conoscenza. Non sarà necessario denunciare il venditore quanto portarlo a conoscenza dell’esistenza di tali difformità con strumenti idonei atti allo scopo. Il termine di due mesi è fissato al fine di garantire la buona fede del venditore per difetti non dolosamente occultati e non riconosciuti (pur se riconoscibili) dal venditore; in ogni caso l’azione si prescrive dopo 26 mesi dalla consegna del bene.

Infine il venditore, nel caso sia chiamato a rispondere nei confronti del consumatore di un difetto di conformità imputabile ad un qualsiasi altro soggetto coinvolto nel rapporto di vendita (intermediario, venditore a monte, ecc), avrà diritto di regresso, salvo patto contrario o rinuncia, nei confronti di tale altro soggetto considerato responsabile effettivo del difetto.

Gli obblighi del compratore (Cfr compravendita)
Il principale ed unico obbligo a carico del compratore consiste nel pagamento del prezzo secondo le modalità stabilite all’interno del contratto e che fa acquisire al terzo il diritto reale, ossia la proprietà del bene nel caso di compravendita con efficacia erga omnes. Tale disposizione permette in caso eventuale doppia vendita avente ad oggetto lo stesso bene di rendere opponibile al secondo successiva compratore la trascrizione anteriore del contratto. Sarà soccombente pertanto chi non abbia tempestivamente provveduto alla trascrizione dell’atto nei pubblici registri.

Infine ricordo l’interessante articoli sul CONTRATTO DI NOLEGGIO di auto, camion e furgoncini vari.

Guida Fiscale Leasing auto: domande e criteri di convenienza


Leasing Autoveicoli diritti e doveri delle parti

Leasing: Garanzie del Consumatore

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Noleggio auto o furgoni (o Locazione di autoveicoli o comioncini)

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Il contratto di locazione è disciplinato dall’articolo 1571 del Codice Civile, in base al quale: “La locazione è il contratto col quale una parte – il locatore – si obbliga a far godere all’altra – il conduttore – una cosa mobile o immobile per un dato tempo verso un determinato corrispettivo”.
(Il contratto di noleggio auto e il contratto di noleggio furgoni)

Con il contratto di locazione pertanto sarà possibile acquisire la disponibilità del bene dietro il pagamento di un canone di locazione senza il pagamento di uno spread aggiuntivo come avviene nel caso del contratto di locazione. La differenza rileverà ai fini fiscali in quanto mentre nel contratto di locazione saranno detraibili i canoni di locazione in base ai dettami del Tuir ex art.164 per quello che concerne gli automezzi, nel contratto di locazione bisognerà distinguere all’interno del canone di locazione la quota capitale pagata al concedente e la quota interessi in quanto seguiranno diverse modalità di detrazione.

Gli Obblighi del conduttore (chi prende in noleggio l’auto)
L’obbligazione principale posta a carico del conduttore è disciplinata dall”articolo 1587 del Codice Civile e consiste nel prendere in consegna il bene e disporne con la diligenza del buon padre di famiglia nel servirsene per l’uso determinato dal contratto, nonché a pagare il corrispettivo nei modi e nei tempi definiti dal contratto. Il conduttore inoltre in base all’art. 1588 del Codice Civile risponde “della perdita e del deterioramento della cosa che avvengano nel corso della locazione”, mentre in base all’art.1590 deve “restituire la cosa locata nel medesimo stato d’uso in cui l’ha ricevuta“; sullo stesso tuttavia, in base all’art. 1590 del Codice Civile non graverà il rischio di “perimento o deterioramento dovuto alla vetustà” (art. 1590).

Gli Obblighi del locatore (Chi da l’auto in noleggio)
L’obbligazione principale posta a carico del locatore, invece, ai sensi dell’articolo 1575 del Codice Civile consiste nel consegnare il bene al conduttore priva di vizi e secondo i tempi ed i modi stabiliti dal contratto nonché provvedere al mantenimento straordinario dello stesso al fine di renderlo atto all’uso.

Con specifico riferimento al settore automobilistico, una forma di noleggio alternativa a quella tradizionale e che nel corso degli anni ha riscosso sempre maggior successo tra gli operatori economici italiani, è il noleggio a lungo termine.

Negli ultimi anni il contratto di locazione ha subito evoluzioni in campo automobilistico come nel caso del “noleggio a lungo termine”: con questo la società di noleggio offre al conduttore il godimento di un autoveicolo, ed una serie di servizi accessori connessi all’utilizzo dello stesso come ad esempio assicurazione, assistenza e manutenzione ordinaria; a fronte del servizio reso il conduttore è tenuto al pagamento periodico di un canone, quale corrispettivo omnicomprensivo idoneo ad escludere in capo allo stesso l’insorgenza di qualsivoglia onere collegato con la disponibilità del veicolo.

La società di noleggio a lungo termine acquista e mette a disposizione del conduttore il veicolo richiestole, dietro pagamento di un canone a fronte del quale il conduttore non solo avrà diritto al godimento del mezzo ma anche ad una serie di diversa natura e contenuto, concordati in sede di stipula del contratto quali a titolo esemplificativo assicurazioni, manutenzione ordinaria, tassa di proprietà, imposta di bollo

(c.d. noleggio full service).

Elemento tipico del contratto in questione è inoltre l’assenza dell’opzione di riscatto alla scadenza del vincolo; al termine del rapporto il conduttore può infatti scegliere tra la restituzione del bene e la proroga del contratto stesso, con la rinegoziazione delle sue condizioni alla luce del mutamento del bene o del suo valore.

Esistono altresì casi di soggetti già proprietari di parchi auto che intendono dare in gestione ad altri soggetti specializzati il proprio parco auto di proprietà; si parla in questo caso del c.d. fleet management. Il fleet management permette al proprietario del parco auto di produrre ricchezza e spostando gli oneri ed i costi di gestione su soggetti specializzati che ne disporranno secondo i tempi ed i modi stabiliti dal contratto e da cui ne trarranno un margine di profitto.

Noleggio un furgone e calcola il prezzo

 Guida fiscale Auto, Autoveicoli e Moto

 
Deducibilità spese manutenzione auto