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Auto in leasing (locazione finanziaria autoveicoli)

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Il contratto di leasing non ha una disciplina legale specifica in quanto è una fattispecie di contratto atipico che trova la propria natura nel codice civile e nella libertà di porre in essere contratti anche non espressamente disciplinati dal codice civile; tuttavia è possibile trovarne una definizione al’interno dell’art. 17, legge 2 maggio 1976, n. 183, nel quale le operazione di locazioni finanziaria sono definite come quelle operazioni aventi ad oggetto beni mobili o immobili, acquistati o fatti costruire dal locatore, su scelta e indicazione del conduttore che ne assume tutti i rischi, e con la facoltà per quest’ultimo di divenire proprietario dei beni locati al termine della locazione, dietro versamento di un prezzo prestabilito. Ai sensi dell’art. 1323 del Codice Civile “tutti i contratti, ancorché non appartengano ai tipi che hanno una disciplina particolare, sono sottoposti alle norme generali contenute in questo titolo”.

La stessa Corte di Cassazione nella Sent. della n. 3023 del 6 maggio 1986 ha definito la locazione finanziaria come quel contratto “avente per oggetto la disponibilità di un bene per un periodo di tempo determinato, dietro il corrispettivo di un canone periodico fissato in relazione al recupero del prezzo del bene ed al conseguimento di un utile adeguato e tendente ad esaurire le proprie finalità produttive e finanziarie, nell’ambito di quel periodo di tempo la cui scadenza è caratterizzata dal quasi venir meno dell’utilità economica della cosa utilizzata.

Con il contratto di leasing – la società di leasing o Concedente (c.d. Leasse) – concede un credito ad un altro soggetto – l’Utilizzatore (c.d. Lessor) – attraverso il quale il concedente mette a disposizione del primo un bene scelto dall’Utilizzatore ed acquistato dal Concedente, dietro il corrispettivo di un canone periodico e con la facoltà per l’Utilizzatore di decidere, al termine del contratto, tra la restituzione del bene alla società Concedente e l’acquisto del bene dietro pagamento di un prezzo stabilito ex ante (c.d. prezzo di riscatto).

La differenza quindi tra contratto di compravendita con riserva di proprietà e contratto di locazione finanziaria consiste nel fatto che mentre nel primo si acquisisce il diritto di proprietà solo dopo il pagamento dell’ultima rata nella locazione finanziaria si acquista solo la disponibilità del bene e la possibilità di acquistarne in futuro la proprietà dietro il pagamento del prezzo di riscatto.

La finalità del leasing è quella di far acquisire al soggetto utilizzatore (c.d. Lessor) la disponibilità di beni atti a lui necessari senza il pagamento del prezzo dietro il pagamento di un canone di locazione ed uno spread che rappresenterà il margine di profitto della società di leasing (c.d. Leassee) che acquisterà il bene per poi concenderlo in locazione al Lessor.

Gli obblighi del Concedente
L’obbligazione principale a carico del concedente consiste nel mettere a disposizione il bene avente le caratteristiche definite con l’utilizzatore e nei tempi e nei modi stabiliti.

Alla luce di quanto detto, può affermarsi che, nel contratto di locazione finanziaria, l’obbligo del Concedente è soltanto quello di pattuire con il fornitore che il bene venga da questi consegnato all’Utilizzatore nei tempi e nei modi stabiliti tra fornitore e Utilizzatore.

Gli obblighi dell’utilizzatore
L’obbligazione dell’utilizzatore consiste nel pagamento dei canoni concordati con il concedente in sede di stipula del contratto, nonché a fare un “buon uso” del bene. A carico dell’utilizzatore l’obbligo di effettuare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Nel caso mancato pagamento anche di una sola rata, il contratto può essere risolto ai sensi dell’art. 1458 del Codice Civile, ossia il Concedente ha il diritto alla restituzione del bene

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Leasing: la garanzia del consumatore

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Le garanzie poste a tutela dei soggetti che stipulano contratti di compravendita, locazione finanziaria o leasing (ad esempio leasing di auto e macchine in leasing) sono contenuti sia desumibili sia all’interno delle disposizioni codicistiche (1519-bis al 1519-nonies) sia all’interno di specifiche disposizioni di legge come il caso del D.Lgs. n.24 del 2002 che recepisce e attua direttiva comunitaria 1999/44.

A tal proposito, sono stati introdotti nel testo normativo del Codice Civile gli articoli dal 1519-bis al 1519-nonies, disciplinanti il principio di conformità dei beni, il suo ambito applicativo, nonché gli obblighi del venditore e i diritti dell’acquirente.

L’ambito di applicazione
L’art.1519-bis del Codice Civile, definisce l’ambito di applicazione delle norme poste a tutela dei consumatori:

  • contratti di vendita e garanzie concernenti i beni di consumo;
  • contratti di permuta e di somministrazione;
  • contratti di appalto e di opera;
  • a tutti gli altri contratti comunque finalizzati alla fornitura di beni di consumo.

Rimangono invece esclusi i contratti di vendita di beni di consumo ed i contratti ad essi equiparati, in relazione ai quali la consegna al consumatore sia avvenuta prima dell’entrata in vigore del citato decreto legislativo (Il D.Lgs n.24 del 2002 entra in vigore il 23 marzo 2002).

Gli obblighi del venditore
L’obbligo posto a carico del venditore è la consegna di beni conformi al contratto di vendita nei modi e nei tempo stabiliti all’interno del contratto, pur sé la normativa si limita a fornire solo una semplice “presunzione di conformità” del bene consegnato, allorquando lo stesso rispetti contestualmente i seguenti requisiti:

  • sia idoneo all’uso abituale dei beni dello stesso tipo;
  • sia conforme alla descrizione fatta dal venditore e possieda le qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello;
  • garantisca le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo e presenti la qualità che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, considerata sia la natura del bene che, eventualmente, le dichiarazioni sulle sue caratteristiche specifiche pubblicizzate sull’etichettatura o, in alternativa, dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante;
  • sia altresì idoneo all’uso particolare voluto dal consumatore (come portato a conoscenza dello stesso al momento della conclusione del contratto e da questi accettato, anche per fatti concludenti).

In caso di mancato rispetto dei requisiti sopra indicati il venditore si esporrà alle responsabilità contrattuali ex art.1519-ter del Codice Civile.

Il consumatore che riscontri un difetto di conformità del bene, secondo quanto stabilito nell’articolo 1519-quarter del Codice Civile, ha diritto, alternativamente:

  • al ripristino, senza spese, della conformità del bene, mediante riparazione o sostituzione dello stesso;
  • ad una adeguata riduzione del prezzo;
  • alla risoluzione del contratto, ove ricorra una delle seguenti situazioni : a) la riparazione e la sostituzione risultino impossibili o eccessivamente onerose; b) il venditore non abbia provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro un congruo termine; c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata, abbia arrecato notevoli inconvenienti al consumatore.

Il venditore inoltre sarà responsabile per qualsiasi difetto di conformità, esistente al momento della consegna del bene, che si manifesti entro il termine di due anni dalla consegna del bene stesso e fatto valere dal consumatore nei confronti del venditore entro due mesi della venuta a conoscenza. Non sarà necessario denunciare il venditore quanto portarlo a conoscenza dell’esistenza di tali difformità con strumenti idonei atti allo scopo. Il termine di due mesi è fissato al fine di garantire la buona fede del venditore per difetti non dolosamente occultati e non riconosciuti (pur se riconoscibili) dal venditore; in ogni caso l’azione si prescrive dopo 26 mesi dalla consegna del bene.

Infine il venditore, nel caso sia chiamato a rispondere nei confronti del consumatore di un difetto di conformità imputabile ad un qualsiasi altro soggetto coinvolto nel rapporto di vendita (intermediario, venditore a monte, ecc), avrà diritto di regresso, salvo patto contrario o rinuncia, nei confronti di tale altro soggetto considerato responsabile effettivo del difetto.

Gli obblighi del compratore (Cfr compravendita)
Il principale ed unico obbligo a carico del compratore consiste nel pagamento del prezzo secondo le modalità stabilite all’interno del contratto e che fa acquisire al terzo il diritto reale, ossia la proprietà del bene nel caso di compravendita con efficacia erga omnes. Tale disposizione permette in caso eventuale doppia vendita avente ad oggetto lo stesso bene di rendere opponibile al secondo successiva compratore la trascrizione anteriore del contratto. Sarà soccombente pertanto chi non abbia tempestivamente provveduto alla trascrizione dell’atto nei pubblici registri.

Infine ricordo l’interessante articoli sul CONTRATTO DI NOLEGGIO di auto, camion e furgoncini vari.

Guida Fiscale Leasing auto: domande e criteri di convenienza


Leasing Autoveicoli diritti e doveri delle parti

Leasing: Garanzie del Consumatore