Guida al Lavoro
admin on June 3rd, 2008

Le garanzie poste a tutela dei soggetti che stipulano contratti di compravendita, locazione finanziaria o leasing (ad esempio leasing di auto e macchine in leasing) sono contenuti sia desumibili sia all’interno delle disposizioni codicistiche (1519-bis al 1519-nonies) sia all’interno di specifiche disposizioni di legge come il caso del D.Lgs. n.24 del 2002 che recepisce e attua direttiva comunitaria 1999/44.

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Il contratto di leasing non ha una disciplina legale specifica in quanto è una fattispecie di contratto atipico che trova la propria natura nel codice civile e nella libertà di porre in essere contratti anche non espressamente disciplinati dal codice civile; tuttavia è possibile trovarne una definizione al’interno dell’art. 17, legge 2 maggio 1976, n. 183, nel quale le operazione di locazioni finanziaria sono definite come quelle operazioni aventi ad oggetto beni mobili o immobili, acquistati o fatti costruire dal locatore, su scelta e indicazione del conduttore che ne assume tutti i rischi, e con la facoltà per quest’ultimo di divenire proprietario dei beni locati al termine della locazione, dietro versamento di un prezzo prestabilito. Ai sensi dell’art. 1323 del Codice Civile “tutti i contratti, ancorché non appartengano ai tipi che hanno una disciplina particolare, sono sottoposti alle norme generali contenute in questo titolo”.

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