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Spese di riparazione e manutenzione degli automezzi (FISCO AUTO)

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E’ possibile dedurre dalle tasse le riparazioni e/o la manutezione di uno o più automezzi? Questa è una delle domande dei lettori in merito al trattamenti fiscale relativo allìutilizzo, acquisto impiego e manutenzione di mezzi di trasporto come auto, moto ecc per coloro che sono titolari di paertita Iva. Il terzo ed ultimo comma dell’articolo 164 disciplina i criteri di deducibilità dal reddito delle spese di manutenzione, riparazione, trasformazione e ammodernamento non imputate ad incremento del costo del bene, stabilendo l’applicazione dei medesimi limiti di deducibilità previsti per i costi degli autoveicoli a cui le stesse si riferiscono.

Le spese in oggetto, pertanto, risulteranno:

  • deducibili al 100%, se riferite ai mezzi di trasporto strumentali di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 164 (ex auto per società di noleggio);
  • deducibili nel limite del 40%, se riferire ai mezzi di trasporto a deducibilità limitata di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 164 (ex auto uso aziendale);
  • deducibili nel limite del 40% per i lavoratori autonomi esercenti arti e professioni ovvero del 80% per agenti e rappresentanti di commercio del loro ammontare, se riferite ai mezzi di trasporto a deducibilità limitata di cui alla lettera b) del medesimo comma;
  • deducibili nel limite del 90%, se riferite ai mezzi di trasporto assegnati ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta di cui alla lettera b-bis) dell’articolo 164; per maggior periodo di imposta si fa riferimento a 183 giorni nel caso di anno periodo di imposta costituito da 365 gg o al maggior periodo nel caso di apertura della posizione Iva in corso d’anno.

Al riguardo occorre precisare che, con specifico riferimento ai veicoli soggetti a deducibilità limitata ai sensi della lettera b) e b-bis) del comma 1 dell’articolo 164, le relative spese di manutenzione e riparazione saranno deducibili nel limite delle anzidette percentuali, sia con riferimento agli autoveicoli di proprietà, che a quelli posseduti in leasing o noleggio.

Per quanto concerne i beni aventi costi integralmente deducibili in base alla menzionata lettera a), il regime fiscale che disciplina il trattamento delle spese in argomento ai fini del reddito d’impresa è regolato dall’articolo 102, comma 6, del TUIR.

Più in particolare, ai sensi del citato articolo 102, le spese di manutenzione, riparazione ammodernamento e trasformazione relative a beni di proprietà, non capitalizzate ad incremento del costo dei beni, sono deducibili dal reddito di impresa nei limiti del 5 per cento del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili, come risultante dal libro dei beni ammortizzabili all’inizio del periodo di imposta. L’importo eccedente detto limite è deducibile in quote costanti nei successivi cinque periodi d’imposta.

 Guida fiscale Auto, Autoveicoli e Moto


Deducibilità spese manutenzione auto

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Deducibilità costi auto Professionisti con partita Iva

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Relativamente al regime di deduzione dei costi auto per i titolari di partita Iva (con alcune differenze pergli agenti e rappresentanti) è fondamentale ai fini del cacolo delle tasse ed imposte da versare nel Modello unico

Definizione dei veicoli che rientrano nel regime di deduzione dei costi e delle spese di manutenzione riparazione e noleggio. I veicoli sono  autovetture e autocaravan, di cui alla lett. a) ed m) del comma 1 dell’articolo 54 del Codice della strada e sono deducibili per l’80% per gli agenti e rappresentanti di commercio, per il  50% per gli artisti e professionisti.

Ci preme tuttavia rilevare che un errore in cui intercorrono molto spesso gli addetti ai lavori nel calcolo del montante di deducibilità dei costi rilevanti è dato dalla mancata rilevanza dell’iva indetraibile sul costi deducibile. Ricordiamo infatti a chi ci legge che l’iva indetraibile pagata su contratti di compravendita o locazione finanziaria rappresenta un maggior costo sostenuto che capitalizzato sul mezzo e che aumenta il montante su cui calcolare l’ammortamento.

Ricordiamo che i costida confrotnare ia limiti dovranno essere ragguagliati all’anno.

Acquisto di veicoli
Nell’ipotesi di acquisto non sarò deducibile il costo eccedente i seguenti limiti:

  • Euro 18.075,99 per le autovetture e gli autocaravan utilizzati da artisti e professionisti (elevato ad Euro 25.822,84 per gli agenti e i rappresentanti di commercio);
  • Euro 4.131,66 per i motocicli (per entrambe le categorie);
  • Euro 2.065,83 per i ciclomotori (per entrambe le categorie).

Si precisa altresì che la deduzioni delle stesse è limitata ad un solo autoveicolo per soggetto pertanto definitene uno, quello che utilizzate di più e che si presuppone essere il più costoso in termini di acquisto e manutenzione e gestione.

Contratto di leasing (o locazione finanziaria)
Il calcolo della quota di deduzione è un pò complessa in quanto non si tiene conto dell’ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di detti veicoli che eccede i limiti sopra indicati per l’ipotesi di acquisto. La deducibilità dei canoni di leasing è concessa solamente qualora la durata del contratto non sia inferiore al periodo di ammortamento stabilito dai coefficienti ministeriali con un minimo attaulmente di 48 mesi considerate le attuali aliquote di ammortamento.

Più in particolare, i canoni di locazione finanziaria devono essere assunti nei limiti dell’ammontare risultante dal contratto di leasing, avendo riguardo al costo sostenuto dal concedente del bene, purché non eccedente i valori fiscalmente riconosciuti. Tale costo deve essere assunto al lordo dell’IVA assolta dal locatore, qualora l’imposta afferente i canoni di locazione sia indetraibile per l’utilizzatore il valore dei canoni fiscalmente riconosciuti potrà poi essere dedotto nella misura delle percentuali precedentemente indicate a seconda delle categorie.

Inoltre si ricorda che i limiti predetti, con riferimento al valore dei contratti di locazione finanziaria,  devono essere ragguagliati ad anno. Al riguardo si ricorda che i suddetti limiti possono essere variati, con decreto del Ministero delle Finanze, di concerto con il Ministro dell’Industria, tenendo conto della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo verificatesi nell’anno precedente.

Contratto di noleggio

In caso di locazione e di noleggio, per entrambe le categorie, non si tiene conto del costo eccedente i seguenti limiti Euro 3.615,20 per le autovetture e gli autocaravan, Euro 774,69 per i motocicli ed Euro 413,17 per i ciclomotori.

I suddetti limiti, come nella precedente ipotesi, devono essere ragguagliati ad anno ed applicati nella misura delle percentuali precedentemente indicate a seconda delle categorie

Contratto di noleggio a lungo termine  dettto anche di Full Service

Il full service consiste in una locazione che prevede anche servizi aggiuntivi come assicurazione R.C. auto, il pagamento della tassa di proprietà, la manutenzione ordinaria, la sostituzione del veicolo in caso di guasto, oltre che l’ammortamento dell’autovettura data a noleggio e altri servizi messi a disposizione dal locatore. Per questa tipologia di contrattoi limiti sono quelli visti sopra.

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La compravendita di veicoli, il passaggio di proprietà

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L’acquisto del veicolo (comprare un’auto nuova o un furgone nuovo) rappresenta da sempre per un operatore economico (privato o società) il modo più tradizionale per poter disporre di automezzi.

Il contratto di compravendita è disciplinato civilisticamente dagli articoli 1470 e seguenti.

La vendita è il contratto che ha per oggettoil trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo“.

La vendita è un contratto consensuale, (Il perfezionamento non necessita della consegna della cosa) ed un contratto ad effetti reali, in quanto, ai sensi dell’art. 1376 del Codice Civile, la proprietà o il diritto oggetto dello scambio si trasmettono e si acquistano per effetto del consenso, le cui modalità di manifestazioni si modificano in relazione alla natura dei beni (per i beni mobili infatti sarà necessaria solo la consegna dei beni mentre per i beni mobili registrati sarà necessaria scrittura privata autenticata ai sensi dell’articolo 2683 e seguenti del Codice Civile). La consegna del bene ed il pagamento del prezzo costituiscono infatti obblighi meramente esecutivi dell’accordo già raggiunto sulla base dell’incontro delle volontà delle parti.

Inoltre, la compravendita è un contratto a prestazioni corrispettive e dunque a titolo oneroso e, pertanto, affinché il contratto non sia nullo per difetto di causa, il prezzo deve essere determinato o determinabile.

Gli obblighi del venditore:
Ai sensi dell’art. 1476 del Codice Civile il venditore ha l’obbligo di consegnare l’oggetto del contratto al compratore, al fine di far acquisire al primo la proprietà della bene (o la titolarità del diritto reale oggetto del contratto di compravendita), nonché nel garantire il compratore dai vizi della cosa.

Gli obblighi del compratore:
Il principale ed unico obbligo a carico del compratore consiste nel pagamento del prezzo secondo le modalità stabilite all’interno del contratto e che fa acquisire al terzo il diritto reale, ossia la proprietà del bene nel caso di compravendita con efficacia erga omnes. Tale disposizione permette in caso eventuale doppia vendita avente ad oggetto lo stesso bene di rendere opponibile al secondo successiva compratore la trascrizione anteriore del contratto. Sarà soccombente pertanto chi non abbia tempestivamente provveduto alla trascrizione dell’atto nei pubblici registri.

L’acquisto a rate (o vendita con riserva di proprietà o acquistare auto a rate)
Ad oggi lo strumento giuridico di vendita con riserva di proprietà permette al compratore di spostare al futuro l’esborso finanziario dell’intero pagamento del prezzo, dilazionando il pagamento nel tempo, aggiungendo al prezzo un tasso di interesse che matura sulle singole rate. Comprare l’auto a rate, o alle volte grazie a piccoli prestiti attraberso le mini-rate)

Nella vendita con riserva di proprietà il compratore si assume dal momento della consegna tutti i rischi e gli oneri gravanti sul bene pur acquistando la proprietà solo al momento del pagamento dell’ultima rata.

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Tassa automobilistica regionale e passaggio di proprietà

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I commi da 60 a 62 dell’articolo 2 del Collegato, prevedono che le Regioni possano esentare dal pagamento della tassa automobilistica regionale i veicoli nuovi a doppia alimentazione, benzina/Gpl o benzina/metano che appartengano alla categorie M1 (veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile per il conducente) e N1 (veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 tonnellate), immatricolati per la prima volta dopo il 3 ottobre 2006; è facoltà delle Regioni estendere l’incentivo ai cinque anni successivi.

Analoga esenzione può essere prevista dalle Regioni per le autovetture immatricolate anche prima del 3 ottobre 2006 sulle quali viene installato un impianto di alimentazione a gas metano o Gpl, omologato in data successiva a quella predetta.

In questo ultimo caso, i cinque anni di esenzione decorrono dal periodo di imposta che segue quello nel corso del quale è stato omologato l’impianto, se è già stata corrisposta la tassa automobilistica, o altrimenti dal periodo d’imposta nel corso del quale avviene il collaudo, se l’obbligo di pagamento è stato interrotto.

PASSAGGI DI PROPRIETÀ
L’articolo 7, comma 1, del decreto Visco-Bersani disponendo che “L’autenticazione della sottoscrizione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l‘alienazione di beni mobili registrati e rimorchi o la costituzione di diritti di garanzia sui medesimi può essere richiesta anche agli uffici comunali ed ai titolari degli sportelli telematici dell’automobilista di cui all’articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, che sono tenuti a rilasciarla gratuitamente, salvo i previsti diritti di segreteria, nella stessa data della richiesta, salvo motivato diniego”, introduce la facoltà per il cittadino di avvalersi, in alternativa al notaio, di particolari modalità di autenticazione della firma, rivolgendosi ai comuni o agli sportelli telematici dell’automobilista.

Si precisa inoltre che l’autentica di firma deve essere eseguita gratuitamente, ad eccezione dei previsti diritti di segreteria. Pertanto, la stessa deve essere eseguita senza che i soggetti che eseguono l’autenticazione possano chiedere somme diverse dai diritti di segreteria.

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Agevolazioni fiscali per autoveicoli

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Quali agevolazioni fiscali per autoveicoli (auto, moto, scoote, ecc.) sono attualmente in vigore? La Legge finanziaria 2008, L.244/2008 ed il Decreto fiscale collegato (D.Lgs. 159/2007 convertito nella L. 222/2007) e con il D.Lgs. 248/2007 anche detto “Decreto Milleproroghe” le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 236, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono state prorogate fino al 31 dicembre 2008 (Cfr. Art.29, comma 2 D.L. 31 dicembre 2007, n.248 convertito con modificazioni dalla L.28 Febbraio 2008, n.31 in vigore dal primo marzo 2008); nella sostanza sono restati immutati tutti gli incentivi previsti dalla L.296/2006. Le agevolazioni di seguito riportate si intendono applicabili per contratti di acquisto stipulati dal 1/1/2008 al 31/12/2008 con immatricolazione del veicolo nuovo entro il 31/3/2009.

Tipologie di autoveicoli ammesse alle agevolazioni
E’ stata ampliata la tipologia di autoveicoli che usufruiscono degli incentivi: l’art.29, comma 4 infatti, D.L. n. 248/2007, prevede contributi a fronte della demolizione dei veicoli “euro 0″, “euro 1″ (restano fuori qui gli “euro 2″), questi ultimi immatricolati entro il 31 dicembre 1998 e con massa massima (complessiva) inferiorre a 3.500 chilogrammi, indicati nel C.d.S. all’art 54, comma 1, alle lettere:

C) Autoveicoli per trasporto promiscuo;

D) Autocarri;

F) Autoveicoli per trasporti specifici;

G) Autoveicoli per uso speciale;

M) Autocaravan.

Si ricorda che gli autoveicoli di cui alla lettera f) sono quelli caratterizzati dalla caratteristica di essere muniti permanentemente di attrezzature speciali per il trasporto proprio o di personale e dei materiali connessi alla destinazione d’uso di tali attrezzature. L’uso speciale va riconosciuto solo se riportato all’interno della carta di circolazione.

Si ricorda che nel caso di autoveicoli di cui alla lettera m), a fronte dell’acquisto di veicoli nuovi “euro 4″ della stessa tipologia di massa massima fino a 3.500 chilogrammi del veicolo demolito, è concesso un contributo di 1.500 euro se il veicolo nuovo è di massa inferiore a 3.000 chilogrammi e di 2.500 euro se il veicolo nuovo ha massa massima da 3.000 e fino a 3.500 chilogrammi.

 

Periodo di validità dell’agevolazione
Le disposizioni indicate finora valgono per gli acquisto effettuati con contratto stipulato, dal primo gennaio 2008 al 31 dicembre 2008, per veicoli immatricolati non oltre il 31 marzo 2009.

E’ in ogni caso confermata la cumulabilità di dette agevolazioni con quelle previste per la rottamazione con riacquisto di autovetture od autocarri euro 4 ed euro 5 (Cfr. Ris.n.7 del 6 marzo 2008, Dipartimento delle politiche fiscali del Ministero delle Finanze). Dal 2008 questo bonus cambia a seconda del periodo di acquisto, inteso come data di stipula del contratto.

 

Dal 1/1/08 al 29/2/2008
Se si acquista un motociclo nuovo di categoria ”euro 3” rottamando nel contempo un motociclo ”euro 0” e’ concesso un contributo per la rottamazione fino a 80 euro oltre all’esenzione del pagamento del bollo per cinque anni descritta nel paragrafo successivo. Il contributo e’ anticipato dal venditore che poi provvedera’ a detrarlo dalle proprie tasse. Le pratiche da svolgere per usufruire dei benefici possono essere svolte, in questi casi, entro il 31 marzo 2008.

 

Dal 1/3/2008 al 31/12/2008 (con immatricolazione entro il 31/3/2009)
Se si acquista un motociclo nuovo di categoria “euro 3″ e di cilindrata fino a 400 cc, con contestuale demolizione di un motociclo o ciclomotore di categoria “euro 0″, e’ concesso un contributo di 300 euro e l’esenzione della tassa automobilistica per un anno. Per quanto riguarda la rottamazione, lo Stato si fa carico del costo nel limite di 80 euro per i motocicli e 30 euro per i ciclomotori (Cfr. Art. 29, comma 1, L. 248 del 31 dicembre 2007).

I bonus, come nel precedente caso, sono anticipati dal venditore che poi provvederà a detrarli dalle proprie tasse ([1] Cfr. Art. 29, comma 2, L. 248 del 31 dicembre 2007).

Aggiornamento: purtroppo per l’acquisto degli autovecioli non sono stati previsti ulteirori incentivi e ciò ha determinato una contrazione nella domanda. Ma in ogni buon libero mercato che si rispetti la caduta della domanda determina una flessione nel prezzo e anche una maggiore offerta delle condizioni di finanziamento sia negli acquisti sia nei leasing.