21

ESENZIONE DAL BOLLO DELLE AUTO NON INQUINANTI

-

Agevolazioni per singole categorie di autoveicoli

Le disposizioni agevolative riguardano le seguenti categorie di autoveicoli:

A) Autoveicoli

E’ concessa l’esenzione dal pagamento del bollo auto per l’acquisto di autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo, omologate con livelli di inquinamento “euro 4″ o “euro 5″ (emissione di CO2 inferiore a 140 grammi al chilometro), in sostituzione di autovetture omologate ai fini delle emissioni di CO2 come “euro 0″ o “euro 1″, o “euro 2″, immatricolati entro il 31 dicembre 1998; il contributo è stato aumentato a 150 euro per la demolizione del veicolo.

E’ prevista altresì l’esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per una annualità in caso di rottamazione di un “euro 1″ e un “euro 2″, mentre l’esenzione sale a tre annualità se il veicolo rottamato è “euro 0″.

Inoltre è stato previsto un contributo di 700 euro per chi demolisce autovetture ed autoveicoli per trasporto promiscuo “euro 0″, “euro 1″ ed “euro 2″, immatricolati, questi ultimi entro il 31 dicembre 1996, acquistando nuove vetture “euro 4″ o “euro 5″ che emettono fino a 140 grammi di CO2 per chilometro, oppure fino a 130 grammi di CO2 per chilometro se alimentati a diesel.

Il contributo è di 800 euro nel caso in cui viene acquistata un’autovettura nuova “euro 4″ o “euro 5″ che emette fino a 120 grammi di CO2 per chilometro.

Nel caso di rottamazione di due veicoli, “euro 0″, “euro 1″ ed “euro 2″, immatricolati, questi ultimi entro il 31 dicembre 1996, appartenenti a familiari conviventi, documentato con copia del certificato di stato di famiglia a fronte dell’acquisto di una autovettura “euro 4″ o “euro 5″ è concesso un ulteriore contributo di 500 euro.

Per poter fruire dell’agevolazione, i venditori di autovetture devono integrare la documentazione che inviano al Pra con una dichiarazione resa sotto responsabilità penale, ai sensi dell’articolo 47 del DPR n. 445/2000, in cui siano indicate: la targa del veicolo acquistato, la conformità di questo ai livelli di inquinamento ammessi al beneficio, la targa dell’autovettura sostituita, nonché la corrispondenza dei livelli di inquinamento di questa ai parametri “euro 0″ o “euro 1″.

B) Autocarri

Ai fini di agevolare la sostituzione di autocarri vecchi e inquinanti con altri nuovi a minore impatto ambientale, viene riconosciuto il diritto a un contributo di 1.000 euro per ogni acquisto di autocarro di portata inferiore a 3,5 tonnellate. Per autocarro, deve intendersi quello definito tale dall’articolo 54, comma 1, lettera d), del nuovo Codice della strada. Anche in questo caso, è necessario che il veicolo sostituito abbia caratteristiche di inquinamento classificate come “euro 0″ o “euro 1″, e che il nuovo veicolo sia omologato ai fini dell’impatto ambientale come “euro 4″ o “euro 5″.

C) Autovetture funzionanti a gas metano, GPL, elettriche o ad idrogeno

Sono stati inoltre previsti benefici anche per l’acquisto di autovetture omologate fin dall’origine per il funzionamento anche a gas metano. L’agevolazione consiste in un contributo di 1.500 euro, che sale a 2.000 se il veicolo ha un livello di emissione di CO2 inferiore a 120 grammi per chilometro. Il contributo non si applica alle vetture con peso complessivamente superiore a 2600 kg, se non omologate per più di sette posti.

Le predette agevolazioni sono applicabili ai veicoli acquistati e immatricolati a partire dal 3 ottobre 2006 e fino al 31 dicembre 2008 e sono altresì estese alla rottamazione di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo, di categoria “Euro 2″, immatricolati prima del primo gennaio 2009.

Nel caso di semplice rottamazione dell’autoveicolo senza contestuale sostituzione e qualora non si è intestatari di veicoli già registrati si può chiedere un contributo di euro 800 ( Cfr. Art.225, comma 1, L.296 del 27 dicembre 2006).

Sono esclusi dai benefici gli acquisti dei veicoli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa.

I contributi relativi agli autocarri e alle autovetture funzionanti a gas metano sono rimborsati dalle imprese costruttrici o importatrici ai venditori che li trasferiscono agli acquirenti sotto forma di sconto sul prezzo di vendita. Le imprese che erogano i benefici recuperano l’ammontare dei contributi come crediti di imposta utilizzabili a partire dal momento in cui viene richiesto al Pra il certificato di proprietà. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997.

Le imprese che erogano i contributi devono conservare, fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, la seguente documentazione:

  • copia dell’atto di acquisto e della fattura di vendita;
  • copia della carta e del libretto di circolazione corredato dal foglio complementare o dal del veicolo usato, oppure copia dell’estratto cronologico;
  • copia della domanda di cancellazione per demolizione del veicolo sostituito e originale del certificato di proprietà rilasciato dal Pra.

La documentazione in parola deve essere trasmessa alle imprese stesse dai venditori dei veicoli

I veicoli sostituiti con quelli nuovi non possono più essere immessi in circolazione. Il venditore, infatti, ha l’obbligo di consegnare alle case costruttrici o agli apposti centri autorizzati alla demolizione il veicolo usato, entro quindici giorni dalla consegna di quello nuovo e di provvedere alla cancellazione dal Pra.

D) Motocicli

“A decorrere dal 1° dicembre 2006 e fino al 31 marzo 2008, in caso di acquisto di un motociclo nuovo di categoria “euro 3″, fino a 400 centimetri cubici di cilindrata nuovo con contestuale sostituzione di un motociclo appartenente alla classe “euro 0″, realizzata attraverso la demolizione, sono concessi un contributo di euro 300 e l’esenzione dalle tasse automobilistiche per una annualità”.

Il costo di rottamazione, pari ad 80 euro per ogni motociclo, è anticipato dal contribuente che potrà poi compensarlo quale credito di imposta.

2

Agevolazioni fiscali per autoveicoli

-

Quali agevolazioni fiscali per autoveicoli (auto, moto, scoote, ecc.) sono attualmente in vigore? La Legge finanziaria 2008, L.244/2008 ed il Decreto fiscale collegato (D.Lgs. 159/2007 convertito nella L. 222/2007) e con il D.Lgs. 248/2007 anche detto “Decreto Milleproroghe” le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 236, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono state prorogate fino al 31 dicembre 2008 (Cfr. Art.29, comma 2 D.L. 31 dicembre 2007, n.248 convertito con modificazioni dalla L.28 Febbraio 2008, n.31 in vigore dal primo marzo 2008); nella sostanza sono restati immutati tutti gli incentivi previsti dalla L.296/2006. Le agevolazioni di seguito riportate si intendono applicabili per contratti di acquisto stipulati dal 1/1/2008 al 31/12/2008 con immatricolazione del veicolo nuovo entro il 31/3/2009.

Tipologie di autoveicoli ammesse alle agevolazioni
E’ stata ampliata la tipologia di autoveicoli che usufruiscono degli incentivi: l’art.29, comma 4 infatti, D.L. n. 248/2007, prevede contributi a fronte della demolizione dei veicoli “euro 0″, “euro 1″ (restano fuori qui gli “euro 2″), questi ultimi immatricolati entro il 31 dicembre 1998 e con massa massima (complessiva) inferiorre a 3.500 chilogrammi, indicati nel C.d.S. all’art 54, comma 1, alle lettere:

C) Autoveicoli per trasporto promiscuo;

D) Autocarri;

F) Autoveicoli per trasporti specifici;

G) Autoveicoli per uso speciale;

M) Autocaravan.

Si ricorda che gli autoveicoli di cui alla lettera f) sono quelli caratterizzati dalla caratteristica di essere muniti permanentemente di attrezzature speciali per il trasporto proprio o di personale e dei materiali connessi alla destinazione d’uso di tali attrezzature. L’uso speciale va riconosciuto solo se riportato all’interno della carta di circolazione.

Si ricorda che nel caso di autoveicoli di cui alla lettera m), a fronte dell’acquisto di veicoli nuovi “euro 4″ della stessa tipologia di massa massima fino a 3.500 chilogrammi del veicolo demolito, è concesso un contributo di 1.500 euro se il veicolo nuovo è di massa inferiore a 3.000 chilogrammi e di 2.500 euro se il veicolo nuovo ha massa massima da 3.000 e fino a 3.500 chilogrammi.

 

Periodo di validità dell’agevolazione
Le disposizioni indicate finora valgono per gli acquisto effettuati con contratto stipulato, dal primo gennaio 2008 al 31 dicembre 2008, per veicoli immatricolati non oltre il 31 marzo 2009.

E’ in ogni caso confermata la cumulabilità di dette agevolazioni con quelle previste per la rottamazione con riacquisto di autovetture od autocarri euro 4 ed euro 5 (Cfr. Ris.n.7 del 6 marzo 2008, Dipartimento delle politiche fiscali del Ministero delle Finanze). Dal 2008 questo bonus cambia a seconda del periodo di acquisto, inteso come data di stipula del contratto.

 

Dal 1/1/08 al 29/2/2008
Se si acquista un motociclo nuovo di categoria ”euro 3” rottamando nel contempo un motociclo ”euro 0” e’ concesso un contributo per la rottamazione fino a 80 euro oltre all’esenzione del pagamento del bollo per cinque anni descritta nel paragrafo successivo. Il contributo e’ anticipato dal venditore che poi provvedera’ a detrarlo dalle proprie tasse. Le pratiche da svolgere per usufruire dei benefici possono essere svolte, in questi casi, entro il 31 marzo 2008.

 

Dal 1/3/2008 al 31/12/2008 (con immatricolazione entro il 31/3/2009)
Se si acquista un motociclo nuovo di categoria “euro 3″ e di cilindrata fino a 400 cc, con contestuale demolizione di un motociclo o ciclomotore di categoria “euro 0″, e’ concesso un contributo di 300 euro e l’esenzione della tassa automobilistica per un anno. Per quanto riguarda la rottamazione, lo Stato si fa carico del costo nel limite di 80 euro per i motocicli e 30 euro per i ciclomotori (Cfr. Art. 29, comma 1, L. 248 del 31 dicembre 2007).

I bonus, come nel precedente caso, sono anticipati dal venditore che poi provvederà a detrarli dalle proprie tasse ([1] Cfr. Art. 29, comma 2, L. 248 del 31 dicembre 2007).

Aggiornamento: purtroppo per l’acquisto degli autovecioli non sono stati previsti ulteirori incentivi e ciò ha determinato una contrazione nella domanda. Ma in ogni buon libero mercato che si rispetti la caduta della domanda determina una flessione nel prezzo e anche una maggiore offerta delle condizioni di finanziamento sia negli acquisti sia nei leasing.

5

Esenzione ICI per l’abitazione principale e prima casa

-

Vi presentiamo prima di tutto una guida fiscale ICI per il calcolo dell’acconto ICI, del saldo ICI, con le scadenze, i chiarimenti e le modalità di pagamento. Affrontiamo in questo articolo la novità che riguarda l’esenzione del Tributo ICI (imposta comunale sugli immobili) sulla prima casa.

Il D.Lgs n. 93 del 27 maggio 2008, pubblicato sulla gazzetta ufficiale n.124 di ieri 28 maggio 2008 definisce l’esenzione del Tributo ICI (imposta comunale sugli immobili) sulla prima casa per tutte le categorie catastali eccetto alcune esclusioni:

  • A/1 Abitazioni di tipo signorile
  • A/8 Abitazioni in ville
  • A/9 Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici

Per categoria catastale A/1 – Abitazioni di tipo signorile si intendono le Unità immobiliari appartenenti a fabbricati ubicati in zone di pregio con caratteristiche costruttive, tecnologiche e di rifiniture di livello superiore a quello dei fabbricati di tipo residenziale.

Per categoria catastale A/8 - Abitazioni in ville si intendono le Unità immobiliari caratterizzati da di parchi e/o giardini ed edificate in zone urbanistiche destinate a tali costruzioni o in zone di pregio con caratteristiche costruttive e di rifiniture, di livello superiore all’ordinario.

Per categoria catastale A/9 – Castelli, palazzi eminenti si intendono i castelli ed i palazzi eminenti che per la loro struttura, la ripartizione degli spazi interni e dei volumi edificati non sono comparabili con le unità immobiliari con le altre categorie catastali; eventuali pertinenze o unità immobiliari, pur se autonomamente definibile in un’altra categoria catastale devono essere ricomprese nella medesima categoria A/9

Pertanto alla luce del nuovo D.Lgs. il tributo Ici colpirà le seguenti categorie catastali:

L’ambito di applicazione della normativa prevede che l’agevolazione è estesa anche alle seguenti categorie di immobili e soggetti:

  1. Diritti reali di godimento (usufrutto) di cittadini non residenti su immobili siti sul territorio italiano a patto che lo stesso non sia locato;
  2. Soggetto non assegnatario a causa di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti del matrimonio e alle unità immobiliari di cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari, agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari e dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità
  3. Abitazioni considerata principale e perciò oggetto di esenzione dal tributo ICI perché possedute a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, ex. Art. 3, comma 56, della legge 662 del 1996 e a patto che l’abitazione non risulti locata.
  4. Infine è data la possibilità ex art. 59, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 446 del 1997 (Decreto “ICI”), agli enti locali di considerare come abitazioni principali e perciò oggetto di esenzione dal tributo ICI, quelle abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, stabilendo il grado di parentela,

Il presente decreto entra in vigore a partire dal 29 maggio 2008 e perciò già a far data dal versamento per il primo acconto ICI previsto originariamente per il 16 giugno mentre il versamento del saldo ici va al 16 dicembre a partire dal 2009 in poi.

Per avere dei chiarimenti sull’ICI potete consultre il vademecum guida fiscale ICI o anche la guida al calcolo dell’acconto e del saldo ICI

Calcolo Acconto e Saldo ICI

Versamento e Scadenza ICI

 Â