Tassazione delle società di persone Snc, SAS: reddito, dividendi detrazioni

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La tassazione delle società di persone, delle ditte individuali, società in accomandita semplice – SAS, Società in nome collettivo – Snc son tassati secondo delle proprie regole che vedremo in sintesi nel seguito identificando le fattispcei più particolari e rispondendo alle domande che pervengono dai lettori.

Uso volutamente il termine ditta perché nela pratica riscontro spesso l’utilizzo di questo termine che rientra nell’ambito di applicazione delle norme relative alle società di persone.

Fonti normative delle imposte sul reddito delle società semplici di persone

Se me lo avessero spiegato il primo giorno di tirocinio sarebbe stato meglio, ma ci sono arrivato solo dopo un pò. Le società di persone tassate in via ordinaria sono tassate secondo l’articolo 56 del Tuir e più precisamente a parte delle norme contenute nel titolo II dedicato alla tassazione dei soggetti IRES ossia delle società commerciali (più precisamente dall’articolo 81 al 116) e in parte alle norme dedicate alle persone fisiche IRPEF e più precisamente dagli articoli dal 55 al 66).

Questa è la tassazione ordinaria mentre altra cosa sono i regimi speciali o agevolati di determinazione del reddito che potrete vedere nel seguito.

Chiarimenti

La prima distinzione riguarda la compagine societaria che può essere costituita da uno o più soci. Va da sé che se siete più di un socio il reddito si attribuisce pro quota, ossia in base alla percentuale di partecipazione. Spesso si avvia la società senza nemmeno definire questo aspetto e ciò può portare a contenziosi tra i soci per cui consiglio sempre di mantenere traccia scritta delgi accordi che avete preso. Se non eiste un atto formale sia questo una scrittura privata autenticata o un atto pubblico notarile le quote si intendono pro quota in modo egualitario per cui se siete due soci il 50%, se siete in 3 il 33% se siete in 4 il 25% e così via.

In presenza di conferimento sarà necessaria una perizia che lo quantifichi sia nel caso sia effettuato in natura sia tramite un apporto di lavoro da parte di uno dei soci.

La propria quota di reddito è detto infatti reddito di partecipazione.

Per le società in nome collettivo e SAS il reddito è di natura commerciale e rientra nell’ambito di applicazione del reddito di impresa mentre per le società semplici e le società di fatto s rientra nell’ambito di applicazione della singola tipologia di redditi (fondiario, di capitale, etc).

Nella stessa proporzione saranno attribuite anche le eventuali perdite che dall’esercizio dell’impresa ne potrebbero derivare. Ricordo infatti l’articolo dedicato al diverso regime di responsabilità relativamente ai diversi tipi di società di persone o di capitali.

Qualora le perdite superino il capitale patrimonio nelle società si imputano ai soci con la stessa proporzione in quanto abbiamo l’illimitatezza della responsabilità. Nell SAS invece la responsabilità si estende al patrimonio personale solo per i soci accomandatari.

La tassazione delle società di persone

Le società di persone si dividono in:

  1. Società di persone commerciali > Società in nome collettivo (Snc)  e Società in accomandita semplice (Sas)
  2. Società di persone non commerciali > equiparazione del reddito alle singole categorie di reddito (Redditi fondiari, di lavoro autonomo o redditi diversi, )

La società di persone quindi non dovrà versare né Ires né Ire.

La tassazione avviene per trasparenza. Come affrontato più in particolare nell’articolo di approfondimento dedicato alla tassazione per trasparenza delle società di persone (link) la quota di utili impuatta al socio ed inserita nella propria dichiarazione die redditi, al netto delle deduzioni e detrazioni di imposta viene assoggettata agli ordinari scaglioni di reddito Irpef nel seguito riepilogati.

Le tasse devono essere pagate dai soci che risultano tallì alla data di chiusura dell’esercizio a nulla rilevando se nei giorni precedenti la composizione societaria era diversa tranne il caso in cui trattasi del subentro di un nuovo socio in sostituzione di un altro che invece avrà effetti immediati. La modifica della composizione societaria ossia nel numero dei soci genera effetti solo dall’anno successivo a quello in cui si verifica il trasferimento.

Scaglioni Irpef vigenti

Scaglioni reddito  Irpef Aliquota Irpef lordo
da 0 a 15.000
euro
23% 23% del reddito
da 15.000,01 a
28.000 euro
27% 3.450 + 27% sulla parte eccedente i 15.000 euro
da 28.000,01 a
55.000 euro
38% 6.960 + 38% sulla parte eccedente i 28.000 euro
da 55.000,01 a
75.000 euro
41% 17.220 + 41% sulla parte eccedente i 55.000 euro
oltre 75.000 euro 43% 25.420 + 43% sulla parte eccedente i 75.000
euro

Regimi speciali di applicazione del reddito: nuovo regime IRI

Le società di persone di natura commerciale possono applicare il regime di tassazione separata denominato IRI che consiste nell’applicazione di una aliquota agevolata del 24% che sfugge alla tassazione per scaglioni di reddito Irpef del socio. La detassazione viene subordinata al rispetto di alcuni requisiti, primo tra tutti il mantenimento dell’Utile. L’IRI entra in vigore dal primo gennaio 2017 ed è esercitabile mediante opzione.

Requisiti e modalità di applicazione sono meglio riepilogati nell’articolo dedicato al Tassazione IRI (Link). Nell’articolo sono riepilogati i requirements  per accedere e beneficiare della detassazione. Vi anticipo che la convenienza alla sua applicazione dipende nella pratica da cosa vi attendete dalla vostra società e dalla necessità di contare su un flusso di reddito costante dall’attività.

Il mantenimento delgi utili nella società mi consente di introdurre anche una importante agevolazione che riduce ulteriormente il reddito imponibile dei soci e che è meglio conosciuto come ACE – Aiuto alla crescita Economica.

Agevolazioni fiscali per le società di persone

Prima di tutte abbiamo l’agevolazione ACE che consiste nella possibilità di ridurre il reddito imponibile di alcuni punti percentuali calcolati sul reddito che si decide di non distribuire e lasciare nel patrimonio disponibile della società. È una agevolazione tesa all rafforzamento della patrimonializzazione delle società che così possono accedere più agilmente a fonti di finanziamento esterne o a competenre sul mercato.

Naturalmente le agevolazioni dobbiamo vederle anche dal punto di vista patrimoniale finanziario ed economico. Solo per fare un esempio dal punto di vista fiscale le società di persone ditte individuali etc potranno beneficiare comunque delle detrazioni e deduzioni fiscali previste dal legislatore. Dal punto di vista finanziario, per fare un altro esempio, l’accesso al credito, ai fidi o scoperti di conto corrente da parte di una società di persone incontrerà maggiori difficoltà in quanto sarà necessario porre a garanzia di eventuali finanziamenti il patrimonio personale del socio che è meno agevole di andare ad analizzare il patrimonio disponibile della società.

Nel seguito comunque ho provato a scrivere un elenco delle agevolazioni fiscali vigenti per le imprese ad oggi in modo da potervi fornire dei chiarimenti che potrete in seguito ulteriormente approfondire in base alla topologia della vostra società e al momento storico in cui vi trovate. Vi sono agevolazioni che aiutano la creazione della società, altre che aiutano la patrimonializzazione o gli investimenti in innovazione e sviluppo. Agevolazioni Fiscali per le imprese (Link)

Le detrazioni fiscali delle società di persone

Valgono quasi le stesse regole previste per le persone fisiche a cui le società semplici, ormai l’avrete capito bene, sono pressoché equiparate. Cambia però la metodologia in quanto la detrazione fiscale per oneri spetterà nella stessa proporzione con cui concorrono al capitale, o meglio del patrimonio, della società semplice. Parliamo quindi di detrazioni per gli interessi sul mutuo o per le erogazioni liberali, spese per il recupero del patrimonio edilizio o il risparmio energetico, o anche il bon mobili o arredi, solo per fare alcuni esempi fornirvi qualche chiarimento in più.

In sintesi potete beneficiare delle principali detrazioni fiscali ma lo farete in proporzione.

La residenza fiscale delle società di persone

Per l’identificazione della residenza delle società di persone si deve prendere in considerazione lostesso regime applicato alle persone fisiche. Si considerano residenti in Italia le società che hanno, anche alternativamente la sede legale o la sede dell’amministrazione (orgao decisionale non si intende la contabilità) o l’oggetto principale, per la maggior parte del periodo di imposta (183 giorni), nel territorio della repubblica Italiana. Anche qui se volete approfondire alcuni casi particolari come spesso capita di leggere dalle domande e quesiti posta dai lettori potete fare riferimento all’articolo dedicato alla residenza fiscale delle persone fisiche. (Link)

La determinazione del reddito per trasparenza si applica solo alle società residenti mentre nel caso delle società di persone non residenti in Italia si applicano le norme relative all’IRES (articolo 151 del Tuir).

Casi particolari

Le società di fatto: anche le società di fatto tra persone sono equiparate alle società di persone al pari di una Snc, ditta o SAS.

Il regime dei minimi

Vi invito anche a valutare l’opportunità di avviare l’attività aderendo al nuovo regime forfetario dei contribuenti minimi che consente una impotente detestazione del reddito imponibile. Il principio è che i redditi che scontano un’imposta sostitutiva non rientrano nella determinazione del reddito di impresa della società ossia non fanno cumulo con gli altri.

 

1 commento

  1. Salve, sto studiando ora la tassazione delle snc e ho un dubbio per quanto riguarda la tassazione dei redditi di capitale.
    Per esempio una snc percepisce interessi di un btp, la ritenuta del 12,5 sarà nel suo caso di acconto e dovrà poi inserire gli interessi nel modello redditi società di persone per imputare tale reddito ai soci? Giusto?
    Se un socio di questa snc (Identificato con partita iva ed è un artigiano) investe il proprio patrimonio in btp e riceve quindi gli interessi, la ritenuta del 12,5% è d’acconto e dovrà indicarli poi nel suo modello unico persone fisiche o opera come imposta definitiva? Grazie mille per la sua attenzione se può chiarirmi le idee dato che le ho molto confuse =)

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