Riduzione Contributi INPS per Regime forfettario: Compilazione Modello Richiesta

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Aggiornato il 28 Aprile 2023

Per i contribuenti titolari di partita Iva che aderiscono al regime forfettario dei minimi e costituiscono una nuova attività sarà possibile richiedere la riduzione del 35% dei contributi previdenziali INPS secondo le modalità definite nel seguito. Per coloro che sono iscritti alla gestione INPS artigiani e commercianti possono applicare in via opzionale il regime agevolato ai fini contributivi di cui ai commi da 76 a 84 dell’art. 1 della Legge n. 190/2014. In particolare, tali soggetti applicano sul reddito forfetario ai fini fiscali la contribuzione dovuta ai fini previdenziali, ridotta del 35 per cento. La riduzione trova applicazione sia per la quota di contributi dovuta sul minimale di reddito che sul reddito eccedente il minimale.

Legge di Riferimento

Per quello che concerne l’agevolazione in oggetto, costituita da una decontribuione INP da versare ogni anno questa è contenuta nell’articolo 1 Comma 76 ed in in vigore dal 01/01/2015 e che recita testualmente che “I soggetti di cui al comma 54 (che sarebbero quelli che aderiscono al regime forfettario dei minimi) esercenti attività d’impresa possono applicare, ai fini contributivi, il regime agevolato di cui ai commi da 77 a 84″.

Questo si traduce nel comma successiva nella possibilità di ridurre il reddito previdenziale INPS del 35 per cento. Si applica, per l’accredito della contribuzione, la disposizione di cui all’articolo 2, comma 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Gestione separata INPS).

Il contributo alla Gestione separata di cui al comma 26 è dovuto nella misura percentuale del 10 per cento ed è applicato sul reddito delle attività determinato con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti definitivi. Hanno diritto all’accreditamento di tutti i contributi mensili relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il versamento i soggetti che abbiano corrisposto un contributo di importo non inferiore a quello calcolato sul minimale di reddito stabilito dall’articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233. e successive modificazioni ed integrazioni. In caso di contribuzione annua inferiore a detto importo, i mesi di assicurazione da accreditare sono ridotti in proporzione alla somma versata. I contributi come sopra determinati sono attribuiti temporalmente dall’inizio dell’anno solare fino a concorrenza di dodici mesi nell’anno. Il contributo e’ adeguato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, sentito l’organo di gestione come definito ai sensi del comma 32.

Il comma 26 definisce l’ambito soggettivo di applicazione per cui tale contributo si applica a decorrere dal 1 gennaio 1996, sono tenuti all’iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l’INPS: 

  • i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell’articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni;
  • i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell’articolo 49 del medesimo testo unico;
  • gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all’articolo 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426.

Sono esclusi dall’obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attività.

Come accedere alla riduzione dei contributi INPS

Per accedere a questo regime opzionale sarà necessario presentare una domanda ad hoc all’INPS di cui trovate gli allegati alla fine dell’articolo, secondo le modalità indicate con la circolare n. 35 del 19 febbraio 2016 che riporto nel seguito. Per non farvi perdere tempo vi do un importante chiarimento sull’ambito oggettivo di applicazione: la riduzione si applica solo a coloro che esercitano attività e producono reddito di impresa e non coloro che aprono la partita Iva facendo reddito di lavoro autonomo. Sembrerebbero simili ma così non è.

I soggetti che intraprendono una nuova attività d’impresa e presumono di essere in possesso dei requisiti richiesti presentano apposita dichiarazione di adesione al regime agevolato – attraverso la procedura telematica accedendo al Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti sul sito Internet dell’INPS – “con la massima tempestività rispetto alla ricezione del provvedimento di iscrizione.

Per i soggetti già esercenti attività d’impresa, la presentazione del modulo di adesione dovrà avvenire entro il 28 febbraio dell’anno per il quale intendono usufruire del regime agevolato. “Ove non sia rispettato tale termine, l’accesso al regime agevolato non sarà consentito per l’anno in corso, ma dovrà essere ripresentata una nuova domanda entro il 28 febbraio dell’anno successivo e l’agevolazione sarà concessa con decorrenza 1° gennaio del relativo anno, semprechè il richiedente permanga in possesso dei requisiti di legge”.

Ancorché il comma 83 preveda la presentazione della domanda “entro il termine di decadenza del 28 febbraio di ciascun anno”, la circ. INPS n. 25 del 13 febbraio 2019 ha, da ultimo, precisato che i soggetti che hanno già aderito all’agevolazione contributiva non devono necessariamente presentare la domanda ogni anno, restando l’agevolazione operativa fino a che permangano i relativi requisiti e non sia presentata espressa rinuncia.

La domanda non va presentata ogni anno ma solo il primo e poi avrà effetto fino alla permanenza e al rispetto delle condizioni che consentono la riduzione. Ergo fino al superamento del limite dei 65 mila e fino ai primi 5 anni o in alternativa qualora non si rasentino più le condizioni definite per l’accesso al regime.

Il regime contributivo agevolato cessa di avere applicazione a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno il requisito di accesso di cui al comma 54 ovvero si verifica una delle cause ostative di cui al comma 57.

I soggetti interessati continuano ad essere individuati ai sensi dell’art. 1, comma 54 della legge n. 190/14, come riformulato dall’art. 1, comma 111, della citata legge 208/15, la quale ha aggiunto ulteriori specificazioni in merito ai requisiti richiesti per accedere al regime fiscale agevolato e poter optare, di conseguenza, per il regime previdenziale de quo.

Si tratta, pertanto, di persone fisiche esercenti attività d’impresa, titolari di una o più ditte individuali, anche organizzate in forma di impresa familiare, che nell’anno precedente da un lato abbiano conseguito e sostenuto un determinato ammontare di ricavi e costi e, dall’altro, non si siano trovate in determinate condizioni specificamente elencate.

Come il precedente regime agevolato, dunque, anche il nuovo regime introdotto dalla legge n. 208/2015 ha carattere opzionale ed è accessibile esclusivamente a domanda; analogamente a quanto previsto in precedenza, inoltre, ai fini della determinazione della contribuzione dovuta alle gestioni artigiani e commercianti, ai sensi dell’art. 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, la base imponibile è costituita dal reddito forfetario individuato ai fini fiscali.

La novità rispetto al regime precedente consiste nel fatto che la contribuzione dovuta, sia quella sul reddito entro il minimale, sia quella sul reddito eventualmente eccedente, viene ridotta del 35%.

Ai fini dell’accredito della contribuzione versata, continua ad applicarsi l’art. 2 comma 29 della legge 8 agosto 1995, n. 335, in base al quale il pagamento di un importo pari al contributo calcolato sul minimale di reddito, attribuisce il diritto all’accreditamento di tutti i contributi mensili relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il pagamento.

Conseguentemente, il calcolo del dovuto deriverà dall’applicazione della riduzione (-35%) prevista per legge sul contributo complessivo, riferito sia al minimale di reddito, che all’eventuale parte di reddito eccedente il minimale. Nel caso in cui l’importo complessivamente versato risulti inferiore all’importo ordinario della contribuzione dovuta sul minimale di reddito, verrà accreditato un numero di mesi proporzionale a quanto versato.

Ai fini dell’accredito di 12 mesi di contribuzione, dunque, dovrà essere versata una somma pari all’importo del contributo dovuto sul minimale. Ove venga effettuato un versamento corrispondente al contributo calcolato sul minimale ordinario ma inferiore rispetto al dovuto, si procederà al recupero della differenza, nel rispetto del limite del 65%.

Nell’ipotesi di impresa già esistente, i contributi sono attribuiti temporalmente dall’inizio dell’anno solare, mentre nell’ipotesi di nuova impresa, la decorrenza coinciderà naturalmente con il mese di inizio di imposizione contributiva.

Risulta in ogni caso dovuto il contributo di maternità, pari ad € 7,44 annui, da corrispondere alle scadenze previste per la contribuzione in misura fissa.

Per quanto attiene ai familiari coadiuvanti/coadiutori, si ribadisce quanto già esplicitato al paragrafo 1 della circolare n. 29/15.

Anche per questi ultimi, compresi nel regime previdenziale agevolato cui abbia deciso di aderire il titolare d’impresa, continua ad applicarsi la nota disposizione di cui all’art. 3-bis del d.l. 19 settembre 1992, n. 384, convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 1992, n. 438. Pertanto, la base imponibile su cui il titolare dovrà calcolare la contribuzione dovuta è data dalla quota di reddito determinato forfetariamente ed attribuito al collaboratore medesimo sino ad un massimo del 49%, oltre a tutti gli altri redditi d’impresa che il collaboratore abbia eventualmente percepito nel periodo d’imposta.

Esclusione dalla riduzione dei contributi INPS

Esistono dei casi di esclusione dai benefici previsti per particolari categorie. Nessuna modifica è stata introdotta con riferimento ai commi 80 e 81 della legge n. 190/15, pertanto si rinvia a quanto già espresso al paragrafo 2 della circolare n. 29/15. Permane infatti l’esclusione di alcuni benefici contributivi – in particolare quello previsto per i soggetti ultrasessantacinquenni di cui all’art. 59, comma 15 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nonché la riduzione contributiva di tre punti percentuali prevista dall’art. 1, comma 2 della legge 2 agosto 1990, n. 233 per i soggetti di età inferiore ai 21 anni – per coloro che decidono di aderire al regime previdenziale agevolato e per i relativi collaboratori familiari.

Come presentare la domanda per la riduzione dei contributi INPS

Modalità di entrata e di uscita dal regime agevolato e relativi termini: l’accesso al regime previdenziale agevolato avviene sulla base di apposita dichiarazione che il contribuente ha l’onere di presentare all’Istituto, secondo le modalità già descritte nella circolare n. 29/15, paragrafo 3, cui si rinvia.

I soggetti già esercenti attività d’impresa alla data del 1/1/2015, hanno l’onere di compilare il modello telematico appositamente predisposto all’interno del Cassetto per Artigiani e Commercianti al seguente indirizzo internet: www.inps.itServizi Online – Elenco di tutti i servizi – Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti – Sezione Domande telematizzate: Regime agevolato ex. Art.1, commi 76-84 L. 190/2014 – Adesione.

Ciò dovrà avvenire entro il 28 febbraio dell’anno per il quale intendono usufruire del regime agevolato. Ove non sia rispettato tale termine, l’accesso al regime agevolato non sarà consentito per l’anno in corso, ma dovrà essere ripresentata una nuova domanda entro il 28 febbraio dell’anno successivo e l’agevolazione sarà concessa con decorrenza 1° gennaio del relativo anno, sempreché il richiedente permanga in possesso dei requisiti di legge.

Il termine decadenziale del 28 febbraio di cui sopra vale anche per coloro che, pur esercitando attività d’impresa prima dell’entrata in vigore della novella, non risultino ancora titolari di posizione attiva presso le gestioni autonome. In tali casi andrà compilato l’apposito modello cartaceo – specificando l’attività esercitata attraverso l’indicazione del codice REA – allegato alla presente e da consegnare in sede (allegato 3).

Modalità di accesso per i titolari di imprese di nuova costituzione

I soggetti che intraprendono una nuova attività d’impresa dal 1° gennaio 2015 e presumono di essere in possesso dei requisiti richiesti, presentano apposita dichiarazione di adesione – attraverso la citata procedura telematizzata – al regime agevolato con la massima tempestività rispetto alla data di ricezione della delibera di avvenuta iscrizione alla gestione previdenziale.

Ove la dichiarazione di adesione pervenga all’Istituto entro la data di avvio della prima elaborazione utile, ordinaria o infra-anno, ai fini della richiesta di versamento, al richiedente sarà applicata immediatamente la tariffazione agevolata e nel Cassetto Previdenziale saranno disponibili i modelli F24 precompilati con i Codici Inps e le scadenze relative al nuovo regime, da utilizzare per i versamenti.

Ove, invece, la dichiarazione di adesione al regime agevolato pervenga in una data in cui la posizione del richiedente sia stata già oggetto di imposizione contributiva, la dichiarazione medesima verrà trasferita per l’istruttoria alla sede di competenza.

Si ribadisce che per i soggetti già esercenti attività d’impresa, la presentazione del modulo di adesione dovrà avvenire entro il 28 febbraio dell’anno per il quale intendono usufruire del regime agevolato. Ove non sia rispettato tale termine, l’accesso al regime agevolato non sarà consentito per l’anno in corso, ma dovrà essere ripresentata una nuova domanda entro il 28 febbraio dell’anno successivo e l’agevolazione sarà concessa con decorrenza 1° gennaio del relativo anno, sempreché il richiedente permanga in possesso dei requisiti di legge.

Il termine decadenziale di cui sopra vale anche per coloro che, pur esercitando attività d’impresa prima dell’entrata in vigore della novella, non risultino ancora titolari di posizione attiva presso le gestioni autonome. In tali casi andrà compilato l’apposito modello cartaceo -specificando l’attività esercitata attraverso l’indicazione del codice REA – allegato alla presente e da consegnare in sede (allegato 3).

Al contrario, i soggetti che intraprendono una nuova attività d’impresa dal 1° gennaio 2016 e presumono di essere in possesso dei requisiti richiesti, presenteranno apposita dichiarazione di adesione – attraverso la procedura telematizzata all’uopo predisposta – al regime agevolato con la massima tempestività rispetto alla data di ricezione della delibera di avvenuta iscrizione alla gestione previdenziale.

Anche per quanto riguarda le modalità di uscita dal regime agevolato, la novella non ha introdotto modifiche alla disciplina già in vigore, pertanto si richiama quanto precisato con circolare n. 29/15, paragrafo 4.

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Fuoriuscita dall’agevolazione INPS

L’uscita dal regime agevolato, pertanto, si può verificare in tre ipotesi:

  • venir meno dei requisiti che hanno consentito l’applicazione del beneficio;
  • scelta del contribuente, a prescindere da qualsivoglia motivazione, di abbandonare il regime agevolato;
  • comunicazione all’Istituto da parte dell’Agenzia delle Entrate in ordine al fatto che il contribuente non ha mai aderito al regime fiscale agevolato, oppure non ha mai avuto i requisiti per aderire.

Nei primi due casi il regime ordinario verrà ripristinato dal 1° gennaio dell’anno successivo alla presentazione della dichiarazione di perdita dei requisiti o della domanda di uscita. Con successivo messaggio verrà comunicato il rilascio dell’applicazione per la dichiarazione di recesso dal regime agevolato, da compilarsi online tramite accesso al Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti.

Nel terzo caso il regime ordinario verrà imposto retroattivamente, con la stessa decorrenza che era stata fissata per il regime agevolato.

Così come stabilito dal comma 82, “La cessazione determina, ai fini previdenziali, l’applicazione del regime ordinario di determinazione e di versamento del contributo dovuto. Il passaggio al regime previdenziale ordinario, in ogni caso, determina l’impossibilità di fruire nuovamente del regime contributivo agevolato, anche laddove sussista la condizione di cui al comma 54. Non possono accedere al regime contributivo agevolato neanche i soggetti che ne facciano richiesta, ma per i quali si verifichi il mancato rispetto della condizione di cui al comma 54 nell’anno della richiesta stessa”.

Quanto risparmio in pratica con questa agevolazione

Ricordo per chi non lo sapesse che i contributi INPS pagati nell’anno continuano ad essere deducibili dal reddito anche se aderite al regime forfetario dei contribuenti minimi.

Questo significa che se godete supponiamo per esempio dovete pagare 10 mila euro di contributi e beneficiate della riduzione in quanto siete una nuova attività che fa reddito di impresa sappiate che il contributo sarà deducibile. L’effettivo risparmio sarà dato dal coefficiente di redditività specifico per questa specifica attività. Se supponiamo che la vostra attività rientrano tra altre attività economiche con coefficiente di redditività pari al 67% significa che l’effettivo risparmio che andrete a ottenere sarà dato anche dal 5% del 35% dei 10 mila euro originariamente versati.

Ossia 10.000 euro di contributi scendono a 7.500 e questi hanno tuttavia contribuito a dedurre il reddito tassabile con il coefficiente di 7.500, per cui 5% X 7.500 = 375 euro da scalare dal reddito di impresa prodotto. In questo articolo trovate l’esempio di calcolo dei contributi INPS previsto per coloro che svolgono attività di lavoro autonomo.

Cosa si intende per reddito di impresa

La nozione d’impresa si ricava dall’articolo 2195 del codice civile, che stabilisce che debbano iscriversi nel registro delle imprese coloro che esercitano:

  • un’attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;
  • un’attività intermediaria nella circolazione dei beni;
  • un’attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;
  • un’attività bancaria o assicurativa;
  • altre attività ausiliarie delle precedenti.

Dal punto di vista fiscale il diritto tributario e più precisamente il testo unico delle imposte sui redditi identifica le attività che producono reddito di impresa identificandole nelle:

  • attività industriali dirette alla produzione di beni o di servizi;
  • attività intermediaria nella circolazione dei beni;
  • attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;
  • attività bancaria o assicurativa;
  • altre attività ausiliarie delle precedenti;
  • per la parte eccedente i limiti, l’attività di allevamento di animali con mangimi ottenibili per meno di un quarto dal terreno agricolo e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l’utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste (anche se non organizzate in forma d’impresa);
  • per la parte eccedente i limiti, le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, anche se non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti non prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, in riferimento ai beni individuati con apposito decreto, anche se non organizzate in forma d’impresa;
  • attività organizzate in forma d’impresa dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nella definizione del codice civile;
  • attività di sfruttamento di miniere, cave, torbiere, saline, laghi, stagni e altre acque interne;
  • attività agricole, anche al di sotto dei limiti esposti, se svolte dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice, o da stabili organizzazioni di persone fisiche non residenti esercenti attività di impresa, o da società di capitali.

Quali sono le attività che fanno reddito di impresa

Con riferimento alle attività imprenditoriali che attribuiscono il diritto ad usufruire dell’agevolazione, il relativo elenco, suddiviso per codice Ateco e già rubricato come Allegato 4 alla legge n. 190/14, è stato interamente sostituito dal comma 112 della novella (allegato 2).

Come viene tassato il reddito di impresa

Il reddito di impresa può essere tassato mediante l’applicazione di un regime forfettario come questo o tramite gli scaglioni di reddito Irpef sia tramite aliquota Ires attualmente al 24%.

Allegati e Modelli per la richiesta

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Circolare numero 35 del 19-02-2016_Allegato n 1

Circolare numero 35 del 19-02-2016_Allegato n 2 (superato dall’allegato 4 contenente la nuova tabella con i limiti di ricavi e coefficienti per ciascun attività)

Circolare numero 35 del 19-02-2016_Allegato n 3

Attenzione all’IRAP

Non fatevi prendere la gli di voler ottenere a tutti i costi la riduzione dell’INPS sostenendo chela vostra attività è classificabile come reddito di impresa perchè sostenerlo potrebbe costituire un valido presupposto da parte dell’amministrazione di richiedere che rientrate nell’ambito di applicazione dell’IRAP.

ESEMPIO CALCOLO CONTRIBUTI INPS LAVORATORI AUTONOMI

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Fuoriuscita dal Regime: come comportarsi con ii regime agevolato INPS

Cosa cambia ai fini INPS: come comportarsi

Ho scritto un un nuovo articolo dove trovate cosa fare nel caso di fuoriuscita dal regime fiscale agevolato o rinuncia volontaria allo stesso ai fini della contribuzione INPS. Come probabilmente saprete e avete fatto nel regime forfettario di può aderire ad una contribuzione agevolata che prevede una riduzione dell’aliquota contributiva del 35%.

Vediamo cosa determina ai fini INPS il passaggio al regime fiscale ordinario

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9 Commenti

  1. Salve, volevo sapere, avendo già usufruito dei contributi inps ridotti circa 5 anni fa, se era possibile rifare tale richiesta sullo stesso codice fiscale ma con altra partita IVA ed altro codice ateco.
    Grazie mille.

  2. Buongiorno, ho presentato domanda per pensione di anzanità, 42anni + 10 mesi, e ho avuto la sgradita sorpresa di trovare per gli ultimi 4 anni solo mesi di contributi riconosciuti. Quindi mancano 20 mesi, purtroppo. E’ possibile pagare i contributi mancanti per poter andare in pensione ? Altrimenti rischio a causa delle variazioni del prossimo anno, di fare altri 6 anni di lavoro che non ho più……
    Grazie per la gentile risposta.
    Distinti saluti

  3. È una fregatura ( scusate il termine) ti calcolano solo 7 mesi all’anno validi per la pensione ( ogni anno perdi 5 mesi ) Io stesso, non avvertito dal commercialista ( non lo sapeva !!), pensando di andare in pensione fra 5 gg, mi ritrovo di dover fare ancora più di 1 anno (con revoca).
    Spero vivamente di poter farmi addebitare gli oltre 10 mesi persi ( si può??) altrimenti sono rovinato.
    Purtroppo devo confermare che è una truffa legalizzata.

  4. Non vedo l’allegato da scaricare x presentare la domanda x la riduzione INPS del 35%. Dice che è in fondo all’articolo, ma non la trovo.

  5. Ad oggi nella procedura domanda on line non riesco a trovare il format apposito per la richiesta dell’agevolazione ai fini del regime forfettario. Come mai non trovo il modulo on-line ad oggi ?

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