Trattamento Fiscale Omaggi, Regali di Natale e spese di rappresentanza

natale-alberoIl trattamento fiscale degli omaggi, regali di natale, cesti di natale con vini e panettoni, tartufi e confetture come spese di rappresentanza, regali ed erogazioni liberali per cene di benficienza e offerte verso organismi, sono fattispecie comuni che si presentano in questo periodo dell’anno.

Queste voci necessitano di un inquadramento nell’ambito delle imposte Ires, Irap ed Iva e degli adempimenti documentali e sulla fatturazione che l’impresa cedente deve

Come ogni anno si avvicina il natale, le feste e le ricorrenze ed i regali per clienti, fornitori, dipendenti e le cene di beneficenza non mancano come le erogazioni verso le onlus o gli enti non commerciali o le associazioni non governative senza scopo di lucro. Tali omaggi non devono essere confusi con le donazioni, i versamenti o le erogazioni liberali che affrontiamo nei successivi post.

Trattamento Fiscale omaggi ai fini Ires, Irap ed Iva

Prima di tutto intervengono le modifiche relative alle spese di rappresentanza che con la Legge 244/2007 hanno subito un incremento di quelle deducibili ai soli fini del costo fino a 50 euro di valore unitario mentre per l’iva è rimasto invariato a 25, 82 euro, ed ha introdotto i principi di sostenimento e quindi della certezza del costo e dell’inerenza all’attività produttiva.

Per questo le spese di rappresentanza sostenute per l’acquisto o la produzione di beni ceduti gratuitamente hanno diverso trattamento fiscale. Ricordiamo che ne sono fuori gli sconti di merce sulle forniture in quanto non sono legati ad una pretazione gratuita ma ad un comportamento conclusivo del cliente.

Stesso discorso per le somme o i beni percepite sulla base di Concorsi e operazioni a premio sotto natale che non potranno essere doni di natale e regali ma in quanto l’alea del rischio fa decadere la gratuità della prestazione: rispetto ai beni ceduti gratuitamente gli sconti sono legati ad un preventivo comportamento del cliente o del fornitore.

Gli sconti e abbuoni

Gli sconti e abbuoni rappresentano un riconoscimento gratuito al cliente di un certo bene o, meglio, una quantità aggiuntiva di un certo bene prodotto o commercializzato dall’impresa venditrice, in rapporto a determinati comportamenti di compravendita.

Nel caso di omaggi dati ai clienti si parla di spese di rappresentanza disciplinate dall’art. 108 c. 2 del Tuir che è stato appositamente rivisto dal DL prima citato che identifica alcune fattispecie espressamente disciplinate e considerate spese di rappresentanza e alcune che non lo sono esplicitamente e che devono essere considerati come costi inerenti all’attività dell’impresa e come tali deducibili al 100%. Qualora quindi si intenda regalare o fare un omaggio di valore unitario inferiore ai 50 euro il costo sarà deducibile al 100% mentre l’iva superiore a 25,82 sarà indetraibile ancora al 100%.

Ricordiamo che nel valore unitario spesso si fa confusione in quanto 1.000 portachiavi non saranno deducibili perché di valore unitario sicuramente inferiore ma si dovrà verificare il valore dell’omaggio nel suo complesso. Lo stesso discorso non vale nel caso delle prestazioni di servizio svolte gratuitamente e anche nel caso di tessere o biglietti che danno diritto ad usufruire di una prestazione e come tali intendiamo i biglietti del teatro o del cinema: quindi se state pensando di regalare un abbonamento o qualcosaltro sappiate che queste non sono trattate come spese di rappresentanza di valore gratuito.

Nonostante il valore unitario inferiore e poco rilevante è necessario ai fini dell’accertameto mantenere la documentazione che comprovo l’effettività dell’acquisto e la destinazione dello stesso a clienti o potenziali tali. Con il Decreto Ministeriale 2009 sulle spese di rappresentanza si è passati a verificare il rispetto di alcuni requisiti tra cui la certezza del costo e l’inerenza dello stesso all’attività produttiva e la gratuità e stabilendo altresì degli scaglioni parametrati ai ricavi della società.

Per quello che concerne l’inerenza è necessario che siano dirette a clienti o potenziali tali identificando altresì esplicitamente delle fattispecie: le spese per viaggi turistici in occasione dei quali siano programmate e in concreto svolte significative attività promozionali di beni o servizi la cui produzione o il cui scambio costituisce oggetto dell’attività caratteristica dell’impresa (lett. a);

  • le spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di ricorrenze aziendali o di festività nazionali o religiose (lett. b);
  • le spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione dell’inaugurazione di nuove sedi, uffici o stabilimenti dell’impresa (lett. c);
  • le spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di mostre, fiere, ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall’impresa (lett. d);
  • ogni altra spesa per beni e servizi distribuiti o erogati gratuitamente, ivi inclusi i contributi erogati gratuitamente per convegni, seminari e manifestazioni simili il cui sostenimento risponda ai criteri di inerenza indicati (lett. E).

L’ultima categoria ha carattere residuale e serve a “chiudere” l’articolo come avviene con altre disposizioni del TUIR. Mentre per le prime categoria si darà per scontata la natura delle spese per l’ultima categoria andrà verificato la natura degli omaggi regalati e quindi la finalità promozionale o di pubbliche relazioni e la capacità delle spese di ingenerare business nel futuro anche alla luce delle pratiche commerciali normalmente apllicate dalla società.

Gli scaglioni di deducibilità previsti dalle spese di rappresentanza sono i seguenti:

  1. all’1,3% dei ricavi e altri proventi, fino a 10 milioni di euro;
  2. allo 0,5% dei ricavi e altri proventi, per la parte compresa tra 10 e 50 milioni di euro;
  3. allo 0,1% dei ricavi e altri proventi, per la parte eccedente 50 milioni di euro.

Da un rapido calcolo quelli del primo scaglione potranno sostenere spese di rappresentanza per un importo non superiore a 130.000,00 euro, quelli che superano la scaglione possono arrivare fino a 330.000 euro e quelli che superano anche il secondo possono spingersi fino al sostenimento di spese di rappresentanza pari a 350.000 euro.

Questi limiti sono validi fino al 2015. Il Decreto Cresci Italia 147 del 2015 ha imposto l’innalzamento di tali limiti che deve essere recepito in un altro decreto che introduce i nuovi limiti:

  • 1,5% per fatturati fino a 1 0 milioni di euro
  • 0,6% sulla parte eccedente e compresa tra 10 milioni e 50 milioni;
  • 0,4% per la parte eccedente i 50 milioni.

Il Decreto Ministeriale ha anche affrontato il caso delle spese sostenute nei primi anni di attività ove i ricavi sono molto bassi o nulli ossia i csosti sostenuti in fase di start up. Alcuni costi seppur gratuiti possono però essere considerati anche come spese di pubblicità i quali hanno bel altro trattamento civilistico e fiscale come nel casi di beni gratuitamente devolvibili come brochures, depliants o gadgets che hanno la funzione di evocare il nome o la caratteristiche intrinseche della società.

Da un punto di vista fiscale prima di tutto si nota come viene mantenuta la possibilità della società di rinviare il costo nei 4 esercizi successivi in virtù dell’ultità futura attribuita alle spese di pubblicità nel tempo. Per poter distinguere una spesa di pubblicità da una di rappresentanza sarà necessario fare riferimento all’effettiva “finalità delle spese” e l’utilità che può portare alla società non tanto in termini di fatturato quanto di immagine sociale.

Trattamento Iva degli omaggi e regali

Gli omaggi di beni spesso rientrano nell’attività dell’impresa) o perchè li hanno dovuti acquistare come materie prime o perchè li hanno prodotti) e che non costituiscono spese di rappresentanza danno diritto alla detrazione sull’Iva e la cessione è imponibile Iva per il soggetto che cede e che dovrà autofatturarsi indipendentemente dal costo unitario dei beni. L’iva comunque sappiate che se volete potrete anche non applicarla al vostro cliente per esmepio ma la dovrete indicare in fattura: questo perchè la rivalsa non è obbligatoria ex articolo 18 del DPR 633 del 1972. Tuttavia oltre all’emissione della fattura dovrete a mio avviso emettere un’autofattura per omaggi o regalie (singola o cumulativa per tutti gli omaggi) in cui indicherete base imponibile e Iva.

Quetse andranno annotate nel registro degli omaggi

Omaggi ai dipendenti

Diverso trattamento invece previsto per gli omaggi ovvero liberalità ai dipendenti che non saranno classificati come spese di rappresentanza ma come oneri di utilità sciale disciplinato dall’art. 95 del TUIR semprechè NON abbiano una delle seguenti finalità (altrimenti rietrano nell’art. 100 del TUIR ed hanno diverso trattamento fiscale perché deducibili nel limite del 5 per mille del costo del personale dipendente) di istruzione, di educazione, di ricreazione, di assistenza sociale, sanitaria o culto. Purtroppo c’è da dire che il Fisco anche sotto Natale considera le liberalità date a favore del dipendente come un costo da tassare in busta paga ai sensi dell’art 51 co. 2 lett b del TUIR qualsiasi valore abbiano in quanto comunque considerati redditi da lavoro dipendente. Tuttavia l’agenzia delle entrate considera ancora le erogazioni liberali concesse ai dipendenti inferiori al fringe benefit di cui all’art. 51 co. 3 del TUIR semprechè ne ricorrano le condizioni ivi previste.

E’ prevista comunque la detestazione in busta paga fino a 258,23 euro. Al di sopra si ha una tassazione in busta paga al pari di una normare retribuzione.

Deduzione Fiscale spese per abbigliamento, completi, borse, trucchi

Aggiornamento: nel forum lavoro del 17 marzo l’agenzia ha chiarito alcune posizioni in merito al trattamento fiscale dei fringe benefit.

Consultate anche l’articolo di approfondimento sul trattamento fiscale dei regali 2011 per le società, i professionisti ed i lavoratori autonomi.

Guida Fiscale Spese di Rappresentanza
Guida Fiscale Omaggi e Regali dipendenti
Guida Fiscale Spese viaggio vitto trasferta

3 Commenti

  1. Lei mi piace come datore di lavoro! Ai fini Ires è deducibile entro alcuni limiti di reddito. Legga articolo 95 e 100 del Tuir. Ai fini Iva è indetraibile perchè non inerente l’attività d’azienza.

  2. Ciao,
    vorrei regalare ai miei dipendenti una giornata di relax alle terme. Come si inquadra (Iva, costo).
    Grazie mille

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

articoli correlati