Ravvedimento Operoso Tassa annuale vidimazione libri sociali: foglio di calcolo

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Aggiornato il 4 Maggio 2023

Se vie siete scordati del versamento della tassa annuale di vidimazione dei libri sociali o avete commesso errori o la avete versata in misura ridotta rispetto al dovuto siete ancora in tempo per versare il differenziale avvalendovi del ravvedimento operoso.

Aiutiamoci allora con una tabella esplicativa che ci aiuta a calcolare la sanzione applicabile nel caso in cui ci accorgessimo dell’errore e decidessimo autonomamente di optare per il pagamento del ravvedimento operoso per non aspettare una cartella di pagamento dalle sanzioni ben più alte.

Il ravvedimento operoso serve infatti proprio a ridurre la sanzione che avreste se vi notificassero un avviso di accertamento fiscale l’agenzia delle entrate che vi applicherebbe e sanzioni in misura che potrebbe andare dal 100% al 200% della tassa non versata.

La sanzione applicabile alla fattispecie in oggetto infatti è disciplinata a mio avviso dall’art. 9 del DPR n. 641/1972 che recita “Chi esercita un’attività per la quale è necessario un atto soggetto a tassa sulle concessioni governative senza aver ottenuto l’atto stesso o assolta la relativa tassa è punito con la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a lire duecentomila (ossia gli attuali 103,29 euro).”

Il ravvedimento operoso, come sapete ormai, dipende proprio dalla sanzione ordinaria prevista per la fattispecie di omesso o errore nel versamento o anche nella compilazione del modello F24 o F23, perchè stabilisce delle percentuali che vanno a picchiare sulla sanzione minima e che varia a seconda dei giorni entro cui cui vi ravvedete a partire dalla scadenza ordinaria.

Nel seguito per ciascuna situazione in cui vi trovate potete verificare quale percentuale applicare al tributo omesso. La base a su cui applicarla riguarda solo la quota parte di tassa che non avete versato e non l’intero, secondo lo schema seguente:

  • 0,1% per ciascun giorno di ritardo fino al 14esimo; per fare un esempio al quarto giorno dovrete versare a titolo di sanzione lo 0,4% del tributo omesso.
  • 1,5 dal 15 giorno al 30 giorno dalla scadenza ( 1/10 del 15%);
  • 1,67% dal 31 giorno al 90 giorno dalla scadenza ( 1/9 del 15%);
  • 3,75% dal 91 giorno e entro 1 anno dalla scadenza ( 1/8 del 30%);
  • 4,29%entro due anni dalla scadenza del versamento ( 1/7 del 30%);
  • 5% oltre due anni dalla scadenza del versamento ( 1/6 del 30%).

Per cui in base alla tassa da versare e dal momento avremo

Importo

Tassa

 

Importo Tassa
Sanzione 309,87 516,46
0,10%  0,31  0,52
1,50%  4,65  7,75
1,67%  5,17  8,62
3,75%  11,62  19,37
4,29%  13,29  22,16
5%  15,49  25,82

 

Il principio di fondo è che più vi allontanate dalla scadenza naturale i versamento maggiori saranno le sanzioni applicabili.

Bollatura e numerazione di libri e registri

Indicazione degli atti soggetti a tassa

Ammontare delle tasse in euro

Modalità di pagamento Annotazioni

Bollatura e numerazione di libri e registri (art. 2215 del Codice civile):
– per ogni 500 pagine o frazione di 500 pagine

67,00

[1]

1. La tassa può essere pagata anche a mezzo marche ed è dovuta

per i libri di cui all’art. 2215 del codice civile e per tutti gli altri libri e registri che per obbligo di legge o volontariamente (art. 2218 codice civile) sono fatti bollare nei modi ivi indicati, tranne quelli la cui tenuta è prescritta soltanto da leggi tributarie.

2. L’attestazione del versamento della tassa deve essere esibita al pubblico ufficiale, il quale vi appone la data, la firma e il timbro

3. Per la numerazione e bollatura di libri e registri tenuti da esercenti imprese, soggetti d’imposta agli effetti dell’IVA, la tassa è dovuta annualmente per le sole società di capitali nella misura forfetaria di lire 309,87 euro, prescindendo dal numero dei libri o registri tenuti e delle relative pagine; tale misura è elevata a 516,46 euro se il capitale o il fondo di dotazione supera, alla data del 1° gennaio, l’importo di 516.456,90 euro. La tassa deve essere corrisposta entro il termine di versamento dell’imposta sul valore aggiunto dovuta per l’anno precedente, mediante delega alle aziende e agli istituti di credito che provvedono a versarla alle sezioni della tesoreria provinciale dello Stato; per l’anno di inizio dell’attività la tassa di cui alla presente nota deve essere corrisposta in modo ordinario prima della presentazione della relativa dichiarazione nella quale devono essere indicati gli estremi dell’attestazione di versamento.

Omesso o mancato versamento o ritardato versamento della Tassa vidimazione libro sociali

Un lettore ci ha fornito un interessante spunto di riflessione dato da un interpello presentato all’agenzia delle entrate con cui si chiedeva di conoscere se le sanzioni base a cui applicare le percentuali di riduzione del ravvedimento operoso fossero quelle ordinarie del 30% in base all’art. 9, comma 1, del DPR n. 642 del 1972 ovvero al 30% della o invece quelle 100%.

L’agenzia delle entrate in risposta alla domanda del contribuente ha fornito un interessante chiarimento secondo cui l’art. 23, nota 3, della Tariffa allegata al DPR n. 641 del 26
ottobre 1972 prevede che “…Per la numerazione e bollatura di libri e registri tenuti da
esercenti imprese, soggetti d’imposta agli effetti dell’IVA, la tassa è dovuta
annualmente per le sole società di capitali nella misura forfetaria di lire 600 mila
(309,87 euro), prescindendo dal numero dei libri o registri tenuti e delle relative
pagine; tale misura è elevata a lire un milione (516,46 euro) se il capitale o il fondo di dotazione supera, alla data del 1° gennaio, l’importo di un miliardo di lire
(516.456,90 euro). La tassa deve essere corrisposta entro il termine di versamento
dell’imposta sul valore aggiunto dovuta per l’anno precedente…”, ovvero entro il 16
marzo dell’anno per il quale viene effettuato il versamento mediante modello F24 con
codice tributo 7085.

L’art. 9 della stessa norma disciplina le sanzioni generali in materia di tassa sulle
concessioni governative, disponendo al comma 1 che “…Chi esercita un’attività per la
quale è necessario un atto soggetto a tassa sulle concessioni governative senza
aver…assolta la relativa tassa è punito con la sanzione amministrativa dal cento al
duecento per cento della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a lire
duecentomila (euro 103,29)…”: ciò a seguito dell’abolizione delle originarie pene
pecuniarie e soprattasse previste operata dall’art.8 del D. Lgs n. 473 del 18 dicembre
1997, che ha eliminato il comma 3 operando la sostituzione delle stesse con la
sanzione amministrativa di cui al comma 1, della quale ha specificatamente
determinato l’ammontare nella misura a tutt’oggi vigente.

Sanzioni Tassa Concessione Governativa CC.GG. Vidimazione e Bollatura Libri sociali

Con riferimento alla fattispecie sottoposta, l’istante ha richiamato l’art. 13 del D.
Lgs. n. 471 del 18 dicembre 1997, il quale dispone al comma 1 che “…Chi non esegue,
in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti
periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell’imposta risultante dalla
dichiarazione, detratto in questi casi l’ammontare dei versamenti periodici e in
acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta
per cento di ogni importo non versato…Per i versamenti effettuati con un ritardo non
superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà…” e
al successivo comma 3 che “…la sanzione prevista al comma 1 si applica altresì in
ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine
previsto…”.
Tuttavia, come indicato anche nella Relazione di accompagnamento al decreto
legislativo, detta norma “…disciplina unitariamente le infrazioni concernenti la
mancata esecuzione, totale o parziale, di versamenti diretti, in acconto o a saldo, ivi
compresi i versamenti periodici previsti dalla legislazione sull’IVA…”: a conferma, la
circolare n. 23 del 25 gennaio 1999, nel fornire chiarimenti in merito alle sanzioni
amministrative disciplinate dal predetto provvedimento, afferma al capitolo quarto che
“…

Il Titolo II del d.lgs. n. 471, costituito dagli articoli 13, 14 e 15, disciplina
unitariamente le violazioni in materia di riscossione dei tributi, precedentemente
contemplate nelle singole leggi d’imposta o, in prevalenza, nel D.P.R. 29 settembre
1973, n. 602…”, procedendo poi ad esaminare “…le disposizioni dell’art. 13 del d. lgs.
n. 471 con riferimento alle violazioni degli obblighi di versamento delle imposte sui
redditi, delle ritenute alla fonte e dell’imposta sul valore aggiunto…”.

Il D. Lgs. n. 472 del 18 dicembre 1997 stabilisce invece le disposizioni generali
in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie come
individuate dall’art. 2, comma 1 (“Le sanzioni amministrative previste per la
violazione di norme tributarie sono la sanzione pecuniaria, consistente nel pagamento di una somma di denaro, e le sanzioni accessorie, indicate nell’articolo 21…”): in tale ambito, la Relazione di accompagnamento al decreto legislativo evidenzia che il ravvedimento disciplinato dall’art. 13 “…risponde alla specifica esigenza di consentire al trasgressore di rimuovere la violazione mediante ravvedimento ed individua fattispecie tipiche di riduzione automatica della sanzione…”.

Ravvedimento Tassa Concessione Governativa

Nel caso di specie, deve pertanto constatarsi che la modifica operata dall’art. 8
del D. Lgs. n. 473 del 1997 al citato art. 9 del D. Lgs. n. 641 del 1972, intervenuta
contemporaneamente ai D. Lgs. nn. 471 e 472, esprime la volontà del legislatore di
adeguare la regolamentazione nell’ambito delle violazioni delle norme tributarie del regime sanzionatorio per le tasse sulle concessioni governative (violazioni diverse da quelle di cui al DPR n. 602 del 1973 per le quali come detto tornano applicabili gli istituti deflattivi di cui al citato D. Lgs. n. 471 del 1997).

Ne consegue pertanto che la disciplina del ravvedimento operoso che si rende
applicabile è quella di cui all’articolo 13 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, le cui percentuali di riduzione previste sulla base del periodo di superamento della scadenza originaria di versamento dovranno essere applicate sull’importo pari al 100% della tassa non pagata o pagata in ritardo.

Tabella Ravvedimento Operoso Tassa Concessione Governativa 100%

In tale ipotesi si riporta nel seguito la tabella con la riduzione delle sanzioni applicate alla sanzione piena del 100%

Tipo Termine Sanzione  Riduzione  Sanzione 100%
Sprint Entro 14 giorni successivi alla scadenza matura giornalmente in misura pari allo 0,2% giornaliero fino al 2,8% del quattordicesimo giorno 0,2% per ogni giorno di ritardo 0,20%
Breve Imposte pagate a partire dal quindicesimo giorno fino a 30 giorni successivi alla scadenza 3% fisso (un decimo del 100%)   1/10 10,00%
Entro 90 giorni Imposte pagate dal trentunesimo giorno fino al novantesimo giorno successivo alla scadenza 3,33% fisso (un nono del 100%)  1/9 11,11%
Lungo Imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali, dal novantunesimo giorno fino al termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è commessa la violazione 3,75 fisso (un ottavo del 100)  1/8 12,50%
Biennale Dopo un anno, ma entro due anni dall’omissione o dall’errore 4,29% fisso (un settimo del 100%)  1/7 14,29%
Ultrabiennale Dopo due anni dall’omissione o dall’errore 5% fisso (un sesto del 100%)  1/6 16,67%

 

Codice Tributo per Ravvedimento Operoso

Come versare la tassa annuale per la numerazione e bollatura dei libri e registri sociali (CT 7085)

Si versa con il mod. F24 indicando codice tributo 7085 e come anno di riferimento l’anno in cui effettuate il pagamento. Potrà essere compensata con altri tributi nei limiti di 516.456,90 euro annue massime di compensazioni ammesse ed è una imposta deducibile dal reddito. Ve lo dico perchè sul sito dell’agenzia delle entrate se andate a vedere gli esempi di compilazione leggerete come definizione spesso “L’anno PER cui si effettua il versamento” che potrebbe trarre in inganno.

Guida al Pagamento della Tassa Concessione Governativa

TCG_Tariffa_2014

Prescrizione Cartelle esattoriali Tassa concessione Governativa: nel seguito la tabella sulla prescrizione della cartella esattoriale

Leggi Articolo su Ravvedimento Tassa Concessione Governativa

Precedente Disciplina Tassa Concessione Governativa 

Tuttavia per il versamento dovrete versare le sanzioni utilizzando il modello F23 inserendo come codice ufficio “RCC”, causale SZ e come codice tributo quello relativo alla “sanzione pecuniaria tasse sulle concessioni governative” ossia il codice tributo 678T.

Riferimento normativo tassa annuale vidimazione libri sociali

Art. 23 della Tariffa allegata al DPR 641/72 TCG_Tariffa_2014

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