Imposta di bollo sulla Fatturazione Elettronica esente, esclusa o non imponibile: quando e come si applica

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Nel seguito una sintesi su quando applicare l’imposta di bollo nella fatturazione elettronica in base alla tipologia di operazione a partire dal primo gennaio 2020 in base alle novità introdotte anche dal Decreto Fiscale 2019 n. 124/2019.

Vi ricordo prima di tutto che il meccanismo di versamento ha una criticità in quanto prevede il pagamento dell’acconto il 23 aprile e del saldo entro la scadenza del 30 aprile. Il problema dovrebbe essere mitigato dal fatto che l’imposta di bollo dovrebbe essere monitorabile attraverso l’area riservata nel proprio cruscotto presente sul sito dell’agenzia delle entrate nella sezione “Fatture e corrispettivi“. Non nascondo una certa difficoltà nell’utilizzo della pagine che è densa di funzioni e pagine di rimando che talvolta sembrano dire la stessa cosa. In poche parole perdersi e perdere tempo, all’inizio, è molto facile ma come accade con tutte le cose nuove ci vuole pazienza.

Nel seguito vediamo poi di fissare alcuni concetti fondamentali in quanto se non passate bene le fatture in contabilità l’imposta di bollo che ne esce difficilmente sarà corretta con il rischio di essere sanzionati per omesso versamento o di pagare imposta di bollo quando non dovete.

Nel seguito una sintesi delle operazioni soggette e quelle escluse dall’applicazione dell’imposta di bollo.

Operazioni soggette ad imposta di bollo

In generale, l’imposta di bollo è dovuta nella misura fissa di € 2,00 per i documenti di seguito indicati:

  • Escluse IVA – ex articolo 15 DPR 633/72: qui potete trovare l’articolo di approfondimenti con chiarimenti applicativi, casi particolari e chiarimenti.
  • Esenti IVA ai sensi dell’articolo 10 DPR 633/72: qui potete trovare l’articolo di approfondimenti con chiarimenti applicativi, casi particolari e chiarimenti;
  • Fuori campo IVA
  • Non imponibili: servizi internazionali (articolo 9 DPR 633/72), servizi connessi agli scambi internazionali, operazioni assimilate alle esportazioni;
  • Cessioni effettuate nei confronti di esportatori (v. verifica presentazione dichiarazioni intento presso anagrafe tributaria) Operazioni esenti da imposta di bollo.

Precisazioni e chiarimenti

In linea generale le vendite non sono soggette ad applicazione dell’imposta di bollo. Lo diventano a causa del fatto che riguardano talvolta operazione che non scontano IVA per cui come fare a renderla un pochino più cara senza dare fastidio a nessuno? Applichiamo l’imposta i bollo!

Chi deve pagare la marca da bollo

Tra il fornitore sia esso lavoratore autonomo o società di persone o capitale il soggetto obbligato

Il fornitore che emette fattura al proprio cliente può riaddebitare la marca da bollo al proprio cliente in fattura , se privato, in base all’articolo 15 DPR 622/1973.

Se il e uno dei due non la versa entrambi sono responsabili del pagamento in in solido  fatta eccezione per le fatture verso Enti Pubblici, per le quali non è consentito esercitare la rivalsa dell’imposta di bollo (art. 8, D.P.R. n. 642/1972).

Le fatture che riguardano operazioni soggette ad IVA e che riportino l’IVA;

  • Le fatture soggette a reverse charge;
  • Le fatture relative ad operazioni del Gruppo IVA;
  • Le fatture relative a cessioni di merci per l’esportazione (esportazione diretta e triangolare);
  • Le fatture relative a cessioni di beni intracomunitarie;
  • Enti Terzo Settore: gli atti, i documenti, le istanze, le dichiarazioni ed ogni altro documento cartaceo o informatico (ex art.
  • 82 c. 5 del D.Lgs. 117/2017).

Imposta di bollo e regime forfettario dei minimi

Nel caso di operazioni effettuate dagli aderenti al regime fiscale di vantaggio o al nuovo regime forfettario dei minimi il discorso cambia in quanto per loro l’applicazione dell’Iva sarà dovuta per ogni fattura emessa a patto che non rientrano esplicitamente in quelle sopra riportate come escluse. Coloro che emettono fatture come contribuente aderente al regime fiscale agevolato infatti non applicano né Iva né ritenute d’acconto per cui dovranno sempre apporre la marca da bollo.

Come sappiamo però il contribuente forfettario non è obbligato ad emettere la fattura elettronica per cui dovrà procedere ancora con la vecchia modalità cartacea acquistandola da un tabaccaio. In alternativa può adottare la fatturazione elettronica per scelta e presentare altresì opzione per l’assolvimento dell’imposta di bollo in modo virtuale con il seguente modulo che trovata nel seguito.

Calcolo imposta di bollo sulle fatture e piattaforma fatture e corrispettivi

L’Agenzia delle entrate elabora per ogni trimestre solare le fatture elettroniche
trasmesse al Sistema di Interscambio (SdI) ed elaborate senza scarto per determinare
se su tali fatture è stato indicato correttamente l’assoggettamento all’imposta di bollo.
Se sono state emesse fatture elettroniche che configurano i presupposti per l’assoggettamento a bollo, ma non contengono la relativa indicazione, l’Agenzia le evidenzia al soggetto che le ha emesse: il cedente/prestatore o, nel caso di autofatture per regolarizzazione di operazioni, il cessionario/committente.

L’esito di tale elaborazione si concretizza nella messa a disposizione all’interno del portale “Fatture e corrispettivi” di due elenchi contenenti gli estremi delle fatture elettroniche emesse nel trimestre solare di riferimento: l’elenco A (non modificabile), che contiene gli estremi delle fatture correttamente assoggettate all’imposta di bollo (campo valorizzato a “SI” nel file con estensione .xml contenente la fattura elettronica) e l’elenco B (modificabile), che contiene gli estremi delle fatture che presentano i requisiti per l’assoggettamento a bollo ma che non riportano l’indicazione prevista (campo non presente nel file con estensione .xml contenente la fattura elettronica).

Ai fini dell’individuazione del trimestre di riferimento, per le fatture elettroniche emesse nei confronti di privati (operatori Iva e consumatori finali) vengono considerate quelle in cui: la data di consegna, contenuta nella “ricevuta di consegna” rilasciata al termine dell’elaborazione, è precedente alla fine del trimestre e la data di messa a disposizione (contenuta nella “ricevuta di impossibilità di recapito”) è precedente alla fine del trimestre.

Esempio fattura emessa 30 marzo

Per esempio, una fattura elettronica datata e trasmessa al Sistema di Interscambio il 30 marzo, la cui data di consegna attestata nella ricevuta è il 31 marzo, viene considerata tra le fatture relative al primo trimestre. Una fattura elettronica datata e trasmessa al Sistema di Interscambio il 30 marzo, la cui data di consegna attestata nella ricevuta è il 1° aprile, viene considerata, ai fini del bollo, tra le fatture relative al secondo trimestre.

Per quanto riguarda l’individuazione del trimestre di riferimento delle fatture elettroniche emesse nei confronti delle Pubbliche amministrazioni, vengono considerate le fatture: consegnate e accettate dalla Pubblica amministrazione destinataria, per le quali la data di consegna, contenuta nella “ricevuta di consegna”, è precedente alla fine del trimestre (la data in cui è avvenuta l’accettazione non rileva)

Chiarimenti e domande

L’applicazione dell’imposta di bollo è indipendente dalla tipologia di documento: parliamo quindi non solo di fatture emesse ma anche di altri documenti come ricevute fiscali, bollettari madre-figlia, quelli con la carta carbone per chi ancora vedo che li usa. Anche per le quietanza di pagamento e qualsiasi altro documento che comprova l’applicazione di un onorario rilevante ai fini Iva. Per rilevante intendo quindi anche le operazioni di cui sopra che fisicamente non riportano l’Iva per via dalla loro esenzione, esclusione, non assoggettabilità per no degli articoli visti sopra o per non imponibilità.

I fuori campo IVA sono operazioni anch’esse soggette ad imposta di bollo per via della mancanza di uno dei presupposti per l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto che sono: presupposto oggettivo, soggettivo e territoriale.

Nuove Scadenze 2021 Imposta di bollo fatturazione elettronica

Il Decreto del MEF del 4 dicembre 2020 modifica le date di scadenza dell’imposta di bollo prevista per la fatturazione elettronica nonchè anche le modalità con cui viene pagata.

Fatture I, II, e III trimestre 2021 > scadenza entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento trimestre;
Fatture emesse nel II trimestre> scadenza entro l’ultimo giorno del terzo mese successivo alla chiusura del trimestre.

valgono poi le scadenze più allargate nel caso di imposta di valore inferiore ai 250 euro. Se infatti l’importo risultante dal calcolo dell’imposta per il I trimestre dell’anno è inferiore a 250 euro la scadenza del versamento potrà essere prorogata a quello previsto per il versamento previsto per il secondo e così via se anche il II trimestre dovesse essere inferiore alla stessa soglia.

Novità Decreto Crescita 2019

Il Decreto Crescita 2019 prevede che nel caso di emissione di fatture elettroniche senza applicazione dell’imposta di bollo per errore sarà l’Agenzia delle Entrate ad effettuare l’integrazione di quanto dovuto oltre all’applicazione di una sanzione  del 30% ex art. 13, D.Lgs. n. 471/1997. La disposizione si applica dal 1° gennaio 2020. L’art. 12 del summenzionato Decreto da diritto all’Agenzia delle entrate di integrare dell’imposta di bollo le fatture elettroniche che non riportano l’imposta di bollo.

Sanzioni imposta di bollo fatturazione elettronica

Il regime sanzionatorio previsto in caso di:

  • omesso
  • insufficiente
  • tardivo

Il parziale, ritardato o omesso versamento dell’imposta di bollo viene punito con una multa pari al 30% dell’imposta dovuta. Se invece vi auto sanzionerete utilizzando il ravvedimento operoso parliamo di una sanzione che può anche essere ridotta a meno dell’1% !!!

Nel caso quindi di omesso pagamento dell’imposta di bollo ma anche se siete andati oltre il termine di scadenza di versamento ordinario dell’imposta di bollo vi consiglio di porre rimedio avvalendovi del Ravvedimento operoso che vi consente di abbattere notevolmente le sanzioni.

Per il calcolo potete consultare la guida gratuita al Ravvedimento Operoso sull’imposta di Bollo.

Quali codici tributo utilizzare per l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche?
La risoluzione ministeriale n. 42 del 2019 ha introdotto i codici tributo da utilizzare per il pagamento e anche per la regolarizzazione degli omessi, parziali o ritardati versamenti relativi all’imposta di bollo. Questi vi serviranno anche nel caso in cui vi dobbiate avvalere dell’istituto del ravvedimento operoso sull’imposta di bollo.

Imposta di bollo Novità 2021 da Legge di Bilancio

In base all’articolo 198 – recante Applicazione dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse da un soggetto diverso dal cedente o prestatore la legge di Bilancio 2021 prevede che per le fatture elettroniche inviate con lo SDI deve ritenersi obbligato in solido al pagamento dell’imposta di bollo il cedente del bene o il prestatore del servizio. Questo è quanto disciplinato dall’articolo 22 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, anche nel caso in cui il documento è emesso da un soggetto terzo per suo conto.

Novità Imposta di bollo Decreto Fiscale 2019

Nel caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche sarà l’agenzia delle entrate a comunicare l’ammontare dell’imposta di bollo da versare comprensiva anche della liquidazione delle sanzioni e degli interessi dovuti. La notifica avverrà telematicamente. Il pagamento di quanto richiesto dovrà avvenire entro la scadenza di 30 giorni dalla notifica. Decorso tale termine le somme saranno iscritte a ruolo dall’agenzia delle entrate per cui si avvierà il processo di riscossione tramite l’agenzia della riscossione.

Novità 2020 dal decreto legge 124/2019

Dal primo gennaio 2020 l’art. 17 comma 1-bis) del DL 124 del 2019 introduce un importante novità con riflessi applicativi notevoli in quanto dispone
che, nel caso in cui l’importo trimestrale non superi la soglia di mille Euro il versamento potrà essere effettuato semestralmente secondo le seguenti scadenze:

  • entro il 16 giugno
  • entro il 16 dicembre

Inoltre viene  stabilito che in caso di versamento del contribuente effettuato in misura inferiore a quanto risulta dalle risultanza dell’anagrafe tributaria dell’agenzia delle entrate si procederà ad una comunicazione d’ufficio telematica in cui sarà indicata l’imposta omessa, la sanzione amministrativa ridotta di un terzo e gli interessi dovuti fino all’ultimo giorno del mese antecedente a quello dell’elaborazione della comunicazione.

Novità 2020

L’art. 26 del decreto legge n. 23/2020 ha previsto che qualora l’importo relativo alle imposte di bollo da versare sia inferiore ad una determinata soglia i termini di scadenza per il pagamento potrà essere effettuato cumulato semestralmente.

Se infatti l’importo dell’imposta di bollo da versare sulle fatture emesse è inferiore a 250 euro, il pagamento può essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni entro la scadenza di versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre che coincide con il 20 luglio 2020.

Per il versamento del secondo semestre invece il termine scadrebbe il 20 ottobre 2020

Nel caso invece l’imposta di bollo ha un importo superiore a 250 euro allora restano fermi  gli ordinari termini di scadenza, ossia il giorno 20 del mese successivo a ciascun trimestre di riferimento.

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