Mancata emissione scontrino fiscale: Multa e sospensione attività fino a 6 mesi

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Aggiornato il 4 Maggio 2023

multa per scontrino fiscaleUna guida pratica per far capire le sanzioni pecuniarie, sospensione dell’attività e le multe a cui può incorrere il negoziante in caso di mancata emissione dello scontrino fiscale ed indirizzata a chi (e personalmente mi capita spesso) non emette lo scontrino di cassa oppure si trincerano dietro l’emissione di scontrini NON FISCALI (diverso dal richiedere la fattura).

Una volta arrivati gli ispettori dell’agenzia delle entrate in borghese, la guardia di finanza, le fiamme gialle o per una verifica ispettiva o per una specifica segnalazione da parte degli stessi clienti si può incorrere in una sospensione della licenza con conseguente obbligo di chiusura del negozio oltre al pagamento di una sanzione amministrativa definita dal D.Lgs. n. 471 del 1997.

Se non avete già commesso l’illecito vi consiglio prima di tutto di leggere l’articolo dedicato a quando emettere lo scontrino fiscale, quando è obbligatorio e i casi particolari in cui è possibile beneficiare dell’esenzione che vi potrebbe salvare dall’applicazione di pesanti multe o contravvenzioni da parte della guardia di finanza o dell’agenzia delle entrate.

La sanzione Amministrativa in caso di mancata emissione dello scontrino

In caso non emettiate lo scontrino sicuramente per dimenticanza ricordate state evadendo le tasse e che la multa in cui potete incorrere equivale al versamento del 100% dell’imposta evasa calcolata sul valore del prezzo di cessione del bene o servizio venduto e comunque per un importo non inferiore ai 516 euro. Dal 2015 il minimo scende a 500 euro.

La sospensione dell’attività

Forse la paura più grande di chi fa nero attraverso l’omissione dello scontrino fiscale riguarda invece la sanzione accessoria a quella amministrativa pecuniaria che prevede la sospensione dell’attività per 15 giorni lavorativi che provoca sicuramente un danno ben più grande della sanzione amministrativa che oltretutto può essere definita con il pagamento di un quarto qualora le richieste del fisco siano soddisfatte entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento. Non considerando la stagionalità di ipotetici incassi ma per farvi rendere conto d cosa significa parliamo di un danno teorico del 4%.

Per questo forse il Legislatore fiscale, ritenendo che la sola punizione inflitta all’esercente non avrebbe effettivamente distorto lo stesso dal porre in essere comportamenti in linea con la normativa fiscale ha previsto anche la possibilità della totale chiusura del negozio come ulteriore ed accessoria connessa al comportamento in totale evasione di imposta.

Quando scatta la sospensione e la chiusura dell’attività

La sospensione scatta in caso si venga sorpresi per più di 4 volte (intendendo come tali 4 scontrini e non 4 verifiche) nell’arco di 5 anni e si sostanzia nella sospensione dell’attività da 3 giorni ad 1 mese.

Il quinquennio è certamente un arco temporale talmente ampio da imporre un comportamento in linea con le previsioni normative disciplinante l’obbligo di emissione dello scontrino fiscale.

Mancata emissione scontrini per importi superiori a 50 mila euro

In questo caso il legislatore a mio avviso correttamente inasprisce le sanzioni connesse alla mancata emissione di scontrini in quanto considerando che chi fa utilizzo di registratori di cassa sono coloro che cedono beni di largo consumo e come tali di piccoli importi pertanto immaginare una evasione fiscale di 50.000 euro significa una comportamento fraudolento particolarmente gravi che necessita come in questo caso di una sanzione più severa e che si sostanzia in una sospensione da 1 mese a 6 mesi. Se siete tuttavia evasori di questo genere vi consiglio più che altro di leggere l’articolo dedicato alle sanzioni penali per reati tributari.

Non è da escludere infatti il caso in cui oltre alla contestazione derivante dalla mancata emissione dello scontrino stiate anche commettendo altri tipi di illecito amministrativo.

Definizione agevolata della sanzione amministrativa

Come anticipato prima nella risposta al lettore la sanzione pecuniaria o multa può essere ridotta attraverso il pagamento di un quarto nel caso in cui si proceda entro 60 giorni al versamento del debito dovuto. In caso di proposizione del ricorso invece questa definizione agevolata della sanzione (in linguaggio tributaria si chiama così) non potrà essere effettuato.
Altra cosa invece è la mancata emissione della fattura che ricordiamo deve essere richiesta al momento del pagamento e non oltre le 24:00 dello stesso giorno.

Obbligo di avere il POS funzionante naturalmente

I commercianti e ora anche i professionisti dovranno avere il POS funzionante come previsto dall’articolo 15  comma 4, del Decreto Legge 179 del 2012 e dal disegno di legge 1747 del 2015 dal 30 giugno 2014 e saranno obbligati ad accettare i pagamenti superiori a 30 euro che il cliente intenda pagare con bancomat.

In questo caso la sanzione prevista in caso di errore potrà essere di 500 euro e l’esercizio commerciale dovrà installare il POS entro 30 giorni dal verbale di accertamento. Successivamente se non avrà provveduto avrà ancora a disposizione ulteriori 60 giorni dopodiché scatteranno mille euro di sanzione e sospensione attività commerciale.

Il cliente non viene più multato

In caso di mancata emissione dello scontrino al cliente che ha acquistato il bene o il servizio non è applicata alcuna sanzione. Il cliente infatti non è obbligato a chiedere all’esercente o fornitore l’emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale. L’emissione è un adempimento che ricade nell’ambito della responsabilità esclusiva del negozio.

Prima forse quello che rendeva o incentivata la lotta all’evasione fiscale (per esempio proprio oggi ero in uno stabilimento che casualmente aveva rotto il POS e la cassa e accettava solo contanti senza peraltro voler rilasciare lo scontrino e che per sua sfortuna la voleva intortare a me) era che il cliente che usciva dal negozio senza scontrino era punito con una ammenda o sanzione pecuniaria mentre il DL 69 del 2003 ha abrogato l’articolo 11, comma 6, del D.Lgs. n.471 del 1997 a mio modesto avviso senza un motivo apparente.

Se volete partecipare con le vostre esperienze raccontate se l’agenzia delle entrate vi ha accertato e quali sono state le modalità di applicazione delle sanzioni.

Elementi che deve possedere lo scontrino fiscale

Lo scontrino fiscale deve avere la ditta, denominazione o ragione sociale, ovvero nome e cognome dell’esercente, l’ubicazione del punto vendita, il numero di partita IVA o codice fiscale, i dati contabili che sarebbero indicati nella fattura come resi, sconti o acconti, comprensivi anche della data e dell’ora in cui è stata effettuata la vendita, il logotipo fiscale e numero di matricola del registratore di cassa.

Vi indico comunque il riferimento normativo dove troverete l’articolo 6 che disciplina compiutamente tutte le fattispecie si mancato rilascio dello scontrino.

Potete approfondire anche alcuni casi particolari leggendo l’articolo dedicato proprio a quali dati deve indicare lo scontrino fiscale.

Ravvedimento operoso Mancata Emissione dello Scontrino Fiscale

Trovate pubblicato con la funziona di ricerca interna al sito il nuovo articolo dedicato al ravvedimento operoso anche per la mancata emissione dello scontrino fiscale. Mi preme tuttavia segnalarvi, onde evitare di farvi perdere tempo che sarà possibile sfruttarlo in questo caso solo prima della constatazione delle violazioni indicate negli articoli 6, comma 3 (ovvero mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto ovvero nell’emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali) oppure all’articolo 11, comma 5 (omessa installazione degli apparecchi per l’emissione dello scontrino fiscale ossia registratori di cassa o anche nel caso di un loro guasto) così come previsto dal Decreto Legislativo n.471/1997.

A tal proposito trovate un articolo ad hoc sull’argomento.

Se non emetto la fattura cosa succede

Nel caso vi venga richiesta la fattura entro lo stesso giorno di effettuazione dell’operazione il problema è leggermente più grave perché in quel caso possono darvi omessa fatturazione che prevede sanzioni amministrative più pesanti e che trovate descritte nell’articolo appositamente dedicato alla  mancata emissione della fattura e alle relative sanzioni amministrative.

Fatture sbagliate? NO problem con la nota di credito

Potete consultare il nuovo articolo dedicato non solo all’emissione della nota di credito ma in cui troverete anche le modalità per recuperare l’Iva e versare eventualmente minori imposte se vi siete sbagliati. A tal proposito potete leggere la Guida all’emissione della nota di credito.

Novità 2018

Approda al consiglio dei Ministri la bozza della manovra finanziaria 2018 che introduce l’emissione degli scontrini digitali dal 1° luglio 2019 per i soggetti fino a 400 mila euro di volume d’affari e poi sarà esteso a tutti dal 2020. Fino al 30 giugno 2019 non si applicheranno comunque sanzioni per chi emette la fattura oltre il termine previsto ma entro la liquidazione di periodo. Dal primo luglio 2019 l’emissione dovrà essere effettuata entro i 10 giorni dall’effettuazione dell’operazione.

Registratore di cassa guasto: cosa fare

Ho dedicato un apposito articolo al registratore di cassa rotto per indicarvi come comportarvi per evitare di subire delle sanzioni da parte dell’agenzia delle entrate o della Guardia di Finanza > Leggi articolo Cassa guasta: cosa fare

Prescrizione dell’accertamento dell’agenzia delle entrate

Come ogni azioni di accertamento da parte dell’agenzia delle entrate anche per questa fattispecie esistono dei termini entro cui l’azione dell’agenzia delle entrate si dove concretizzare. La sospensione della licenza o dell’attività dovrà essere constatata e oggetto di un accertamento dell’Agenzia delle entrate notificato al più entro sei mesi da quando è stata contestata la quarta violazione a pena di decadenza.

Per Agenzia delle entrate competente si intende quella relativa al domicilio fiscale del contribuente.

Guida alla fatturazione

Omessa fatturazione e sanzioni connesse

Riferimenti normativi:
D.Lgs. 18.12.1997, n. 471

Prescrizione Accertamento Agenzia delle Entrate

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