Sanzioni omessa Dichiarazione Iva – Intrastat 2022: come comportarsi, calcolo ravvedimento

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Aggiornato il 4 Maggio 2023

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In caso di omessa presentazione della dichiarazione Iva è necessario distinguere di quale tipologia di omissione parliamo, il ritardo che avete rispetto alla scadenza originaria, in quanto potremmo avere una dichiarazione da cui non emerge debito di imposta oppure una dichiarazione che sarebbe finita a credito, oppure una dichiarazione parzialmente compilata trasmessa con degli errori.

Definizione Omessa Dichiarazione Iva

Prima chiariamo cosa debba intendersi per omessa dichiarazione che si realizza trascorsi 90 giorni dalla scadenza originaria della dichiarazione. Per i contribuenti con anno di imposta coincidente con quello solare, il termine per la presentazione della dichiarazione Iva autonoma è il 30 aprile di ciascun anno. Si dà per omessa anche quella non sottoscritta dal legale rappresentante se non provvedete entro 30 giorni dalla richiesta dell’ufficio.

Omessa presentazione della dichiarazione Iva

Il nuovo sistema sanzionatorio valido dal primo gennaio 2016

In caso di omessa dichiarazione la sanzione varia dal 120% al 240% delle imposte dovute. Il minimo della sanzione applicabile in questo caso è comunque di 250 euro. In assenza d’imposte dovute la sanzione varia da 250 a 1.000 euro. In presenza di redditi prodotti all’estero permane la maggiorazione di 1/3 della sanzione applicabile minima o massima che sia.
Se la dichiarazione è presentata entro il termine per l’invio di quella per l’anno successivo (per intenderci 30 aprile del secondo anno successivo per i contribuenti con periodo di imposta coincidente con anno solare) e comunque prima dell’inizio di un accertamento, accessi, ispezioni o verifiche da parte dell’agenzia delle entrate, le sanzioni sono diminuite della metà per cui varieranno dal 60% al 120% delle imposte, con un minimo di euro 200. In assenza di imposte, la sanzione andrà da un minimo di euro 150 ad un massimo di euro 500.

Sistema sanzionatorio note primo gennaio 2016

La sanzione va dal 120% al 240% dell’imposta Iva che sarebbe emersa con la presentazione: se non reagite autonomamente a presentarla anche con anni di ritardo questo potrebbe tradursi nella possibilità che il fisco faccia un accertamento analitico induttivo. In estrema sintesi, si traduce in una ricostruzione forfettaria del vostro reddito e del vostro volume d’affari e da quello deduce quale sia l’Iva che avreste dovuto versare. Per Iva dovuta si intende quella che emerge dalle liquidazioni correttamente eseguite, di eventuali crediti risultanti dalla precedente dichiarazione e di eventuali acconti Iva già versati al momento dell’accertamento o del ravvedimento operoso.

Un primo consiglio pertanto che vi do è quello di reagire prontamente fin da quando vi accorgete dell’omissione della dichiarazione in quanto la presentazione potrebbe salvarvi da questo genere di verifica e accertamento fiscale che è difficile da impugnare e gestire in sede di contenzioso. Questa tipologia sanzionatoria è definita dall’articolo 5 comma 1 del D.lgs 471 del 1997. Considerate che se presentate la dichiarazione nei 30 giorni successivi all’eventuale richiesta di presentazione da parte dell’agenzia delle entrate la sanzione viene ridotta della metà e solitamente applicano la sanzione minima se non vi sono stati altri precedenti fattispecie analoghe.

Omessa dichiarazione con saldo a Credito

Nel caso di omessa trasmissione della dichiarazione con Iva a credito oltre ad essere un problema vostro perchè dovreste presentare una dichiarazione tardiva e a cui aggiungerei anche un’istanza per essere sicuri che vi hanno lavorato la dichiarazione in tempo per recepire il credito nella dichiarazione immediatamente successiva, il legislatore vi applicherà una sanzione pecuniaria che va dal 100% al 200% dell’imposta dovuta, anche se a credito.

Indicazione di un credito minore a quello spettante

Nel caso di indicazione di un credito inferiore a quello spettante, che potrebbe essere successo sia per avere indicati minori acquisti detraibili o maggiori fatture per vendite imponibili o lo abbiate fatto semplicemente in modo errato, vale la sanzione che va dal 100% al 200% dell’imposta dovuta calcolata questa volta solo sul differenziale non indicato. In tal modo potreste vedervi annullare il credito spettante. Questa fattispecie mi sembra alquanto eccessiva, tuttavia ricordatevi sempre che avete il ravvedimento operoso che può salvarvi dall’applicazione di queste sanzioni e che si sostanzia in una auto dichiarazione.

Omessa presentazione del Modello Intrastat

Anche in questo caso se non abbiate trasmesso telematicamente la dichiarazione mensile del acquisti intracomunitari  mensile o trimestrale la sanzione va sempre dal 120% al 240% dell’imposta dovuta. Parliamo dei modelli per l’indicazione degli acquisti e delle vendite intra comunitarie ossia effettuate con paesi della CEE o aderenti al SEE Spazio Economico Europeo. Per IVA dovuta si intende quanto detto sopra.
Nel caso invece di modello Intra la sanzione va da 516 a 1.032 euro per ciascun modello.

Omessa presentazione di soggetti che non hanno diritto a detrarsi l’Iva

Vi sono poi dei casi più particolari che sono caratterizzati dal fatto che non hanno un’Iva da versare e per questo sono sanzionati in misura inferiore alle altre fattispecie. Nel caso di soggetti che per opzione o perchè non hanno diritto a detrarsi l’Iva perchè apparenti a regimi speciali o che effettuano operazioni per le quali l’Iva non è dovuta (non imponibili, esenti, fuori campo Iva), la situazione migliora in quanto la sanzione non si applica più sull’Iva ma si pone in un range di valori compreso tra  va da 258 euro a 2.065

Contribuenti nel regime forfettario Minimi

Nel caso di contribuenti minimi che come sapete non applicano l’Iva in fattura e non la detraggono valgono le stesse considerazione per gli altri contribuenti con l’aggravante che se le informazioni omesse avrebbero procurato la fuoriuscita dal regime allora le sanzioni sono maggiorate del 10% .

Parziale o Infedele dichiarazione Iva che non incide sul saldo Iva

Laddove abbiate presentato la dichiarazione ma con dati non corretti che abbiano dato luogo ad una minore imposta Iva da versare o un credito superiore a quello effettivo la sanzione varia dal 90% al 180% della maggiore Iva dovuta o della differenza del credito riportato in dichiarazione e viene aumentata dal 135% al 270% quando laddove abbiate fruito di documentazione falsa.

La sanzione viene aumentata di un terzo se:

  • presenza di operazioni con l’estero

La sanzione viene ridotta di un terzo se:

  • la minore Iva effettiva o il maggior credito utilizzato siano di valore inferiore al 3% dell’imposta indicata in dichiarazione
  • vi sono stati errori contabili che hanno inciso sulla determinazione anche dell’Iva semprechè purché il maggiore credito abbia confluito nel reddito imponibile e tassato prima di eventuali  accertamenti, verifiche o ispezioni da parte dell’agenzia delle entrate.

In pratica si ammette una riduzione nel caso di errori non significativi commessi in dichiarazione. Con lo stesso criterio nel caso di errori contabili che non hanno provocato danni per l’erario (il mini credito indicato in dichiarazione non significa danno per l’erario intendiamoci), la multa viene applicata in misura fissa e pari a 250 euro.

Le sanzioni fisse sono applicabili quando non sono dovute imposte.

Per i soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili possono essere raddoppiate in caso di accertamento.

Sanzioni ante primo gennaio 2016

Nel caso di omessa indicazione di alcuni elementi Iva che hanno modificato l’ammontare si dovrà pagare oltre che le sanzioni sull’Iva non versata anche la sanzione relativa all’infedele dichiarazione ossia la multa che per non aver presentato una dichiarazione correttamente compilata che ha viziato anche la liquidazione del saldo annuale. Se invece omettete dei dati che non incidono sulla determinazione del saldo la fattispecie potrebbe non essere sanzionata.
La stessa tipologia di sanzione che avete visto sopra caratterizza anche la fattispecie più lieve di errore che si può commettere in dichiarazione che riguarda la parziale o errata indicazione di alcuni elementi meno importanti.
In questo caso la multa a cui siete soggetti va da 258 euro a 2.065 così come definito dall’articolo 11 comma 1 sempre dello stesso D.lgs n. 471/1997

Nel caso poi che non abbiate compilato il quadro degli studi di settore, non perchè esonerati ma perchè lo avete scordato, in uno degli anni in cui erano obbligatori allora tali sanzioni devono essere incrementate del 50%.

Come comportarsi: fare il ravvedimento Operoso subito

La salvezza per chi commette questa serie di inadempimenti o errori è quello ci ravvedersi il prima possibile in quanto primo si effettua la trasmissione e minori saranno le sanzioni da versare che trovate riepilogate nella tabella seguente:

Tipologia Ravvedimento
Entro quando
Sanzione
Sprint
15 giorni dalla scadenza ordinaria
0,2% per ogni giorno dalla scadenza fino al 14esimo giorno
60%
90%
100%
120%
200%
240%
Semplificato
dal 15esimo al 30 giorni dalla scadenza
1/10
6%
9%
10,000%
12,000%
20,000%
24,000%
Semplificato
< 90 giorni dalla scadenza
1/9
6,667%
10,000%
11,111%
13,333%
22,222%
26,667%
Ordinario
< 1 anno dalla scadenza; entro la data di presentazione della dichiarazione relativa all’anno a cui si riferisce l’errore (i.e 30 aprile anno N+1)
1/8
7,500%
11,250%
12,500%
15,000%
25,000%
30,000%
Ordinario
< 2 anni dalla scadenza; entro la data di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a cui si riferisce l’errore (i.e 30 aprile anno N+2)
1/7
8,571%
12,857%
14,286%
17,143%
28,571%
34,286%
Ordinario
< 2 anni dalla scadenza; entro la data di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a cui si riferisce l’errore (i.e 30 aprile anno N+2)
1/6
10,000%
15,000%
16,667%
20,000%
33,333%
40,000%
Ordinario
Dopo Processo Verbale Constatazione
1/5
12,000%
18,000%
20,000%
24,000%
40,000%
48,000%

Nella tabella sono indicati gli abbattimenti di cui potrete fruire nel caso vi avvaliate del nuovo ravvedimento operoso di cui si può beneficiare che andranno applicati alle sanzioni minime o massime. 

Casi particolari chiarimenti

Presenza di canoni di locazione non dichiarati nella dichiarazione dei redditi

Nel caso di dichiarazioni dove non siano stati indicati canoni di locazione immobiliare a uso abitativo o anche indicati in  in misura inferiore a quella effettiva le sanzioni per omessa o infedele dichiarazione sono raddoppiate rispetto a quelle sopra indicate per cui possono andare dal 120% al 480%.
Sempre nell’ambito di mancata o errata indicazione di redditi dominicali l’omessa o errata indicazione del valore può portare alla sanzione fissa (che ricordo si applica solo in caso di danno per l’erario) nell’intervallo che va da 250 a 2.000 euro.

Intrastat 2020: proroga per Corona Virus

PRESENTAZIONE TELEMATICA MODELLI INTRA – RINVIO AL 30 GIUGNO 2020.
L’articolo 62 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18, stabilisce, al comma 1, primo periodo, che per “i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020”. Rientra nella sospensione dei termini anche la scadenza della presentazione telematica degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie (Modelli INTRA) di cui all’articolo 50, comma 6, del D.L. n. 331/93, convertito con modificazioni, dalla L. n.427/93.

Tale adempimento sospeso è effettuato entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni

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