Sanzioni o multe sull’IVA, dichiarazione, intrastat, reverse charge, inizio e fine attività

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vigileVediamo in sintesi quali sono le sanzioni o le multe connesse ad errori fatti sull’Iva, a partire dalle dichiarazioni e gli omessi o ritardati versamenti, oppure altri errori negli adempimenti.
Vediamo anche le caratteristiche del tributo cercando di dare al solito qualche chiarimento o informazione utile per indurvi a non commettere o per per rimediare.

Omessa presentazione della dichiarazione di inizio variazione o cessazione attività

Molti spesso non capiscono quale quando maturi il presupposto per l’applicazione del tributo Iva e quindi l’obbligo di aprire una propria posizione presso l’agenzia delle entrate. L’ho messa presentazione delle relativo modulo di espone ad una sanzione che va da un minimo di € 516 ad un massimo di 2065 che potrete abbattere assoni € 103 qualora il modello sia presentato entro 30 giorni dalla maturazione del presupposto che avete letto sicuramente nel corso degli articoli precedenti È dedicato al momento in cui si realizza un’attività continuativa abituale.

La stessa sanzione prevista per l’omessa presentazione della comunicazione annuale dati anche se come sempre è un tributo scusate un adempimento ormai abrogato. Se siete ancora nei 0 giorni pertanto potete leggere l’articolo dedicato alla dichiarazione dei redditi tardiva o intergrativa.

Omessa presentazione della dichiarazione annuale di dati Iva

Prima di tutto chiariamo che il termine o messa presentazione non si avrà dal giorno successivo a quello della scadenza naturale della dichiarazione che per intenderci il 30 settembre un anno ma sarà battezzata in tal modo solo passati 90 giorni da questa scadenza.
In questi 90 giorni infatti la dichiarazione Iva seppur presentata sarà considerata come una dichiarazione tardiva ma non l’ho messa.
Il mancato rispetto o omesso presentazione della dichiarazione Iva viene punito con una sanzione che va dal 120 a 240% dell’Iva dovuta all’interno del modello con un minimo di € 258. La presentazione sia per un messa quando siano spirati anche di 90 giorni successivi alla scadenza naturale della presentazione che rappresenta quella naturale. Infatti è possibile comunque presentare una dichiarazione cosiddetta tardiva che non viene però considerata omessa.

Nel caso in cui nella dichiarazione omessa sia stato indicato un salto a debito inferiore a quello effettivamente rilevato corti allora ci sarà una ulteriore sanzione che va dal 100% al 200% del differenziale non rilevato.
Nel caso in cui la dichiarazione sì è stata redatta o soggetta a studi di settore si applicherà una maggiorazione del 10% qualora la maggiore imposta sia derivata dall’errata compilazione degli stessi.

Nel caso invece della dichiarazione Iva non presentava emerga un saldo di imposta minore a quello effettivamente calcolato allora il contribuente dovrà presentare un’istanza di rimborso al proprio ufficio di competenza secondo le modalità che potrete leggere nelle relativo articolo di approfondimento. A capo

Omessa compilazione del quadro relativo agli studi di settore

In questo caso la sanzione minima è maggiorata del 50% siate scordati non abbiate valutato bene le cause di esclusione dagli studi di settore.

Omessa presentazione dei modelli di dichiarazione Intrastat relativi alle operazioni intracomunitarie

Nel caso di omissione o anche infedeltà nell’indicazione dei dati relativi a tali modelli la sanzione ridotta ad un minimo di € 516 ad un massimo di € 1.032. Avrete comunque la possibilità di regolarizzare il modello Intrastat attraverso una sanzione da pagare con modello F24 inferiore a € 65. Importante da sapere è che la sanzione viene ridotta del 50% qualora si presenti modello Intrastat e rettificativo entro 30 giorni dall’inadempimento.

Errori nell’indicazione della aliquota Iva

Nel caso in cui come può accadere non raramente si indichi si carichi una fattura con un codice Iva sbagliato si potrà applicare una sanzione che va dal 100% al 200% del differenziale, non pagato o anche annotata nel registro in maniera non corretta con un minimo di € 516.

Se pensate che invece non vi siano sanzioni nel caso in cui il codice tributo corretto era quello dell’esenzione vi sbagliate in quanto in questo caso sarà prevista una sanzione che va dal 5% al 10% dei corrispettivi o delle somme esenti Iva che sono stati omessi registrati in misura inferiore sempre con una sanzione di € 516.

Importante: c’è il nuovo ravvedimento operoso

Mi ricordo sempre che potrete usufruire dell’istituto del ravvedimento operoso IVA che vi consentirà di fruire di sanzioni che vanno da un minimo dello 0,1% ad un massimo del 67% nei casi più gravi ma che varieranno a seconda del momento in cui deciderete di ravvedersi. Potrete leggere le modalità di applicazione del nuovo ravvedimento per uso leggendo il relativo articolo di approfondimento

Articolo correlato:  relativo all’omessa fatturazione e alle multe e sanzioni conseguenti

Sanzioni relative ai contribuenti minimi

Gli svantaggi connessi all’applicazione dei regimi agevolati che prevedono il pagamento di un’imposta sostitutiva come quello dei minimi si sostanziano anche nella maggiorazione delle sanzioni previste i contribuenti ordinari che pari al 10% degli importi omessi o dichiarati in misura inferiore.

Sanzioni connesse alla mancata applicazione del reverse charge o integrazione Iva

Vediamo in sintesi quali sono le soluzioni delle multe connesse alla errata applicazione del reverse charge o mancata integrazione Iva fattura cercando come al solito di ridurre o quantomeno abbattere il più possibile le sanzioni derivanti.

Le sanzioni previste dall’ottenimento tributario nel caso di errata indicazione dell’Iva e quindi misura inferiore rispetto quella effettivamente dovuta e che deriva dal fatto che non avete indicato correttamente azione contabile vi porterà ad essere sanzionati con un importo che va dal 100% al 200% dell’Iva dovuta con un minimo di € 258.

Questo verrà caso in cui sia stata comunque versata dalla controparte e quindi anche nel caso in cui l’erario effettivamente non abbia subito un pregiudizio nell’esazione del tributo. Anche nel caso in cui voi siete stati i destinatari della fattura che non abbiate rilevato che sia stato applicato correttamente trattamento i faretti sanzionabili dalle 5% 10% dei onorario dei corrispettivi non indicati con € 516.

Mi ricordo infatti che nel caso in cui la controparte abbia adottato un comportamento Iva non conformi alle direttive comunitarie e propria regolamentazione nazionale voi sarete comunque obbligati a regolarizzare Italia sentimenti o emettendo voi la fattura nel caso in cui la controparte non lo abbia messa o auto fatturandovi per applicare l’Iva che non è stata indicata come state indicate in misura non corretta dalla controparte.

http://www.tasse-fisco.com/societa/sanzioni-reverse-charge-calcolo-ravvedimento-operoso-tabella-casi-pratici/40957/

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